Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

22/06/2020 - La nuova scansione temporale della fruizione delle ulteriori nove settimane di trattamento di integrazione salariale previste dal c. d. decreto rilancio.

argomento: Novitá legislative

Con un provvedimento ad hoc (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del giorno 16 giugno 2020 e in vigore dal giorno 17 giugno 2020), il meccanismo “sfasato” di fruizione delle ulteriori nove settimane di trattamento di integrazione salariale concesse dal c. d. decreto rilancio è stato “riparato” (rectius, abolito), con la conseguenza che le ulteriori quattro settimane potranno essere fruite, in modo consecutivo, prima del giorno 1° settembre 2020, una volta esaurite, in toto, le prime quattordici settimane.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. La previsione contenuta del c. d. decreto rilancio.

 

Il decreto legge n. 34 del 2020 (conosciuto anche come “decreto rilancio”) ha prorogato la durata del trattamento di integrazione salariale ordinario, dell’accesso al c. d. Fondo di integrazione salariale e del trattamento di integrazione salariale in deroga con causale “emergenza Covid – 19” di ulteriori nove settimane, rispetto alle prime nove settimane concesse con il c. d. decreto cura Italia (decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).

Nello specifico, cinque settimane potevano essere fruite (solo una volta terminate, per intero, le iniziali nove settimane) nel periodo compreso tra il giorno 23 febbraio 2020 e il giorno 31 agosto 2020. Invece, le ulteriori quattro settimane potevano essere fruite, in via esclusiva, a partire dal giorno 1° settembre 2020 ed entro il giorno 31 ottobre 2020. Erano esclusi da questo meccanismo “sfasato” i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, delle fiere, dei congressi, dei parchi divertimento, degli spettacoli dal vivo e delle sale cinematografiche, i quali potevano fruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi di sospensione o di riduzione della attività a causa della emergenza epidemiologica da virus c. d. Covid – 19 anteriori al giorno 1° settembre 2020, qualora essi avessero esaurito le prime quattordici settimane (artt. 68 – 71 del decreto legge n. 34 del 2020).

Secondo il Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Onorevole Francesca Puglisi, la scelta di concedere altre nove settimane di trattamento di integrazione salariale “in due tranche” era la conseguenza della esigenza di evitare la “corsa agli ammortizzatori” che si era verificata nel mese di marzo 2020.

Tuttavia, la previsione del c. d. decreto rilancio avrebbe penalizzato i datori di lavoro, i quali, per primi, avevano attivato gli ammortizzatori sociali speciali all’inizio della emergenza epidemiologica e che, pertanto, avrebbero cessato di fruirne molto prima del termine di durata del divieto di licenziamento c. d. economico (per il momento, individuato nel giorno 17 agosto 2020 dall’art. 80 del decreto legge n. 34 del 2020).

 

  1. La correzione operata dal decreto legge n. 52 del 2020.

 

In seguito ai primi incontri presso Villa Pamphili dei cc. dd. Stati generali della economia, il Governo ha emanato il decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, vale a dire un provvedimento ad hoc che abolisce il meccanismo “bifasico” così duramente (e giustamente) criticato dalle parti sociali.

Ora, le ulteriori quattro settimane di proroga della durata del trattamento di integrazione salariale ordinario, dell’accesso al c. d. Fondo di integrazione salariale e del trattamento di integrazione salariale in deroga con causale “emergenza Covid – 19” possono essere fruite (dai datori di lavoro che abbiano beneficiato, per intero, del periodo di quattordici settimane) senza interruzioni e, quindi, senza dovere attendere il giorno 1° settembre 2020 (art. 1 del decreto legge n. 52 del 2020).

 

  1. Alcune considerazioni.

 

Dopo meno di un mese dalla sua introduzione, il meccanismo “sfasato” della fruizione delle ulteriori nove settimane di trattamento di integrazione salariale concesse dal c. d. decreto rilancio è stato abolito.

Al riguardo, il leader della Associazione sindacale dei lavoratori Cgil, Sig. Maurizio Landini, ritiene di “avere ottenuto un primo risultato”[1], primo risultato al quale egli (così come i leader delle Associazioni sindacali dei lavoratori Cisl e Uil, rispettivamente Sig. ra Annamaria Furlan e Sig. Carmelo Barbagallo) spera di fare seguire la proroga del divieto di licenziamento c. d. oggettivo sino alla fine dell’anno 2020.

Nonostante l’intervento correttivo del Governo, proprio con riferimento al rapporto tra il divieto di licenziamento c. d. economico e gli ammortizzatori sociali, permane la sproporzione e la sfasatura temporale tra la loro durata per il medesimo periodo (cinque mesi per il divieto di licenziamento c. d. economico e quattordici settimane, vale a dire, tre mesi e mezzo per i trattamenti di integrazione salariale con causale “emergenza Covid – 19). Infatti, il Governo ha previsto solo la possibilità per i datori di lavoro di fruire delle ulteriori quattro settimane di trattamento di integrazione salariale senza dovere attendere sino al mese di settembre 2020 e non anche un ampliamento della loro durata complessiva.

 

[1] Così Maurizio Landini nella intervista pubblica sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 16 giugno 2020.