Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Il lavoro è libertà (anche per i reclusi) (di Irene di Spilimbergo, Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università di Macerata)


Nel diritto del lavoro, il lavoro dei detenuti è ancora oggi visto come un “figlio di un Dio minore”, nonostante la normativa si sia enormemente evoluta a partire dai principi costituzionali. Recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione sembrano tuttavia focalizzare l’attenzione su profili che riportano al centro la dignità e la finalità sociale rieducativa del lavoro dei ristretti. Il contributo affronta seppur sinteticamente tali problematiche, ripercorrendo inizialmente un excursus storico fino allo stato attuale.

Parole chiave: reclusi – lavoro – dignità – rieducazione.

Work is freedom (even for prisoners)

In labor law, the work of prisoners is still seen today as a “child of a lesser God”, despite the fact that the legislation has evolved enormously from constitutional principles. Recent rulings of the Constitutional Court and of the Cassation seem, however, to focus attention on profiles that focus on the dignity and the social re-educational purpose of the work of the restricted. The contribution addresses these problems, albeit briefly, initially retracing a historical excursus up to the present state.

Keywords: prisoners – work – dignity – re-education.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Noterelle di storia - 2.1. Epoca romana - 2.2. Medioevo - 2.3. Età Moderna - 2.4. Il codice penale Zanardelli - 2.5. Periodo corporativo - 3. Il diritto al lavoro dei detenuti alla luce dei principi costituzionali e dell’ordinamento penitenziario - 4. L’applicabilità dell’art. 2094 c.c. alla “specialità” del lavoro dei detenuti - 5. Questioni sulla retribuzione. Recente intervento della Cassazione - 5.1. Il diritto alla NASpI - 6. L’imprescindibile centralità della funzione rieducativa del lavoro per i detenuti e le implicazioni anche psicologiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2021 - 7. La necessità di una più profonda cultura del lavoro delle persone ristrette - 8. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

È malinconicamente vero che molti lavori non sono amabili, ma è nocivo scendere in campo carichi di odio preconcetto: chi lo fa, si condanna per la vita a odiare non solo il lavoro, ma sé stesso e il mondo. Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa, e perché il lavoro stesso non sia una pena, ma l’amore o rispettivamente l’odio per l’opera sono un dato interno, originario, che dipende molto dalla storia dell’individuo, e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si svolge. (Primo Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino, 1978). Molti lavori non sono certo amabili e lavorare stanca, ma il valore antropologico del lavoro è proprio quello di non condannarsi a odiarlo: il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro. Anche se stanca, non è una pena, ciò che si fa rimane dentro a chi lo fa e contribuisce alla sua crescita personale e dunque alla sua libertà [1]. Se queste sintetiche riflessioni possono appartenere ed essere condivise da (quasi) tutti gli uomini e le donne libere e di certo avallate alla luce dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, di cui il lavoro è valore fondante, molto meno semplice diventa parlare di libertà del lavoro a proposito dei soggetti reclusi. Paradossalmente, per molto tempo, il lavoro è stato ritenuto cosa vile, per cui chi sapeva lavorare era uno schiavo, chi non sapeva o non voleva lavorare era un uomo libero [2]. Il lavoro dei detenuti presenta delle criticità legate alla condizione di non libertà del lavoratore ed alle modalità di prestazione dell’attività lavorativa, dato che questa è indubbiamente condizionata dal “contesto punitivo” al quale in detenuto è soggetto. E tuttavia, il reinserimento sociale dei detenuti è efficace solo se non prescinde dal reinserimento lavorativo, dato che solo chi riesce a rientrare nel circuito del mercato del lavoro quasi certamente eviterà la marginalizzazione e probabilmente anche la commissione di nuovi reati. Il tema si inserisce, dunque, in quello più vasto della lotta all’esclusione sociale dei detenuti attraverso l’attività lavorativa [3]. In questo contesto, molto interessanti si presentano due recenti interventi della giurisprudenza: la [continua ..]


2. Noterelle di storia

Prima di approfondire le “ricadute” di questi interventi sul valore del lavoro per i reclusi in termini di libertà, è interessante ripercorrere, sia pure a grandi linee, con sinteticità e senza alcuna pretesa di completezza, alcune tappe della storia più antica, sulle quali peraltro non molti studi sono stati intrapresi. Non a caso, è stato osservato che “nessuno crede che il detenuto che lavora sia un vero lavoratore”, dato che il detenuto non è un uomo libero e che il suo lavoro è quasi sempre imposto [6]. Ma allora il lavoro penitenziario, al di là delle tutele previste per il lavoro subordinato, è “fuori” dal diritto del lavoro? In realtà, forse maggiormente del lavoro in fabbrica, archetipo del diritto del lavoro, il lavoro dei reclusi è sempre un’attività svolta alle dipendenze e sotto la direzione di altri e pertanto la persona e la sua dignità vanno tutelate [7]. Tuttavia, un certo interessamento per tale lavoro e la sua disciplina, così come si presenta oggi, ha avuto inizio a partire dalla Costituzione, ma specialmente negli anni Settanta, con l’introduzione di un maggiore e più significativo riconoscimento dei diritti civili al lavoratore detenuto. Fino ad allora, il lavoro penitenziario era connesso solo a un contesto strettamente penale e, ancor di più, a un contesto dove la pena regina era rappresentata dal carcere [8].


2.1. Epoca romana

In epoca romana, le condizioni dei detenuti condannati ai lavori forzati in miniera, e soprattutto ad metalla, erano così deplorevoli da indurre la maggior parte dei giuristi dell’epoca ad equipararla in tutto e per tutto alla pena di morte, sia da un punto di vista fisico (per le pessime condizioni cui era sottoposto il condannato), sia soprattutto da un punto di vista giuridico, in quanto il condannato perdeva il proprio status di libertà, la cittadinanza, e qualsiasi diritto reale e personale di cui fosse stato titolare. In ogni caso, la necessità di sfruttare utilmente il lavoro dei detenuti, diversamente da quanto si è soliti ritenere, funse in epoca romana non soltanto da elemento di ulteriore afflizione della pena, ma piuttosto da essenza stessa della pena, e contemporaneamente da limite alle sue possibili degenerazioni ad opera dei funzionari locali o dei carcerieri [9].


2.2. Medioevo

Nel Medioevo, ove la legge penale era ancora basata sulla legge del taglione, la sanzione inflitta consentiva di dar sfogo alla necessità di vendetta della parte offesa e della comunità tutta. Tuttavia, nello stesso tempo, la pena assunse connotati sempre più marcatamente religiosi, rivestendo primariamente la funzione di espiazione dell’of­fesa perpetrata nei confronti di Dio. In tale doppia contestuale dimensione, retributiva ed espiativa, non era indispensabile la pena detentiva tout court, prima ancora del lavoro dei detenuti. Ecco allora che non sono rinvenibili, in epoca medievale, pene detentive associate all’obbligo del lavoro. Tanto più che il lavoro umano commisurato alla sua durata nel tempo, alla base di quasi tutte le economie capitaliste moderne, non rappresentava in quel periodo un valore economicamente e socialmente riconosciuto. Il lavoro prestato in favore di altri esprimeva solitamente l’appartenenza a uno status sociale, ben lontano da quel sinallagma che lo caratterizzerà in seguito: pertanto le finalità di natura retributiva e ristoratrice, tipiche del lavoro dipendente e non degli anni seguenti non erano riconducibili a quelle prestazioni [10].


2.3. Età Moderna

In questo periodo, il rapporto tra carcere e lavoro assume i connotati più marcati, oggetto di sempre maggiore interesse e, per un certo periodo, soprattutto nelle economie più sviluppate, caratterizzato da un binomio quasi inscindibile. Si diffusero, nel mondo occidentale, alcune strutture, diversamente denominate, dove poveri e mendicanti venivano internati e messi al lavoro. Strutture molto simili alle tradizionali prigioni − riservate agli autori dei reati più gravi − ma di fatto in tutto e per tutto assimilabili, tanto che non era infrequente la commistione e la confusione tra le due categorie di penitenziari. Con particolare riferimento all’attività lavorativa, i principali connotati risultano essere: -      da un punto di vista strutturale, l’organizzazione del lavoro riproponeva quella del lavoro comune, affidato a capomastri (veri e propri manager” assunti a contratto) esterni; -      i prodotti erano destinati al mercato esterno; -      la remunerazione, sia pure ridotta, del lavoro dei detenuti era finalizzata non solo al mantenimento in istituto, ma anche alla costituzione di una somma destinata, quantomeno nelle intenzioni, a supportare il reingresso del detenuto nella comunità e nel “mercato del lavoro”, insieme alle eventuali maggiori competenze professionali acquisite. Indubbiamente, le attività a cui i reclusi venivano generalmente adibiti erano di bassissimo livello, non erano richieste competenze specifiche e non erano previste attività formative che non fossero le preghiere e le letture di testi molto semplici e basilari. Nel XVII secolo, però, il lavoro prestato negli istituti di pena azzera ogni valore di tipo economico e torna ad essere, il più delle volte, inutile ed improduttivo, quindi vile, indegno e mortificante. Il lavoro dei ristretti rimane perlopiù infruttuoso e sterile e questa situazione genera frequentemente dannose commistioni tra le diverse tipologie di reclusi e corrigendi [11].


2.4. Il codice penale Zanardelli

Il codice penale Zanardelli del 1889 recepisce il principio dell’obbliga­torietà del lavoro di origine napoleonica. Vero è che in più occasioni ci si premurò di puntualizzare che il lavoro, per quanto obbligatorio, non aveva la finalità di rendere ulteriormente afflittiva la pena, come in precedenza accaduto. Tuttavia tali enunciazioni venivano contraddette sia nelle parole che nei fatti e rimanevano mere esposizioni formali. Non a caso, in primo luogo, la relazione del ministro Zanardelli al progetto del 22 novembre 1887 considerava espressamente il lavoro penitenziario coerente con il fine “preventivo” della pena.


2.5. Periodo corporativo

In epoca fascista si assiste, come noto, ad una completa ridefinizione del quadro normativo penalistico, con l’emanazione dei codici penale e di procedura penale. Contestualmente, con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, viene emanato il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, seguito poco dopo dalla legge 9 maggio 1932, n. 547, da alcuni definita una “carta del lavoro carcerario”. Gli art. 22, 23 e 25 del codice penale − tuttora in vigore − sanciscono l’obbligatorietà, per l’ergastolano, il recluso e l’arrestato, di scontare la pena mediante il lavoro. Tale obbligo viene ripreso anche dall’art. 145 c.p. che prevede la remunerazione del lavoro penitenziario stabilendo una serie di “ritenute” a soddisfacimento delle spese per il risarcimento alle vittime, per il mantenimento e per il rimborso delle spese di procedimento. Il legislatore fascista delinea un impianto normativo retto su principi indubbiamente difformi, per non dire antitetici (e che pure rimarrà in vigore quasi inalterato fino al 1975), rispetto a quelli che saranno i dettami sanciti dalla Costituzione repubblicana, che definisce il lavoro non solo come l’adem­pimento di un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, ma anche come un’occa­sione di insegnamento e sperimentazione di convivenza sociale [12].


3. Il diritto al lavoro dei detenuti alla luce dei principi costituzionali e dell’ordinamento penitenziario

Nei principi costituzionali, si rinviene una stretta sintonia con la progressiva perdita di ogni caratteristica affittiva e la indiscutibile esigenza di una organizzazione del lavoro carcerario che quanto più possibile rispecchi, nelle modalità e nelle forme di esecuzione, il lavoro libero. La Costituzione, nel considerare il lavoro come fondamento della Repubblica democratica e nel riconoscerlo a tutti i cittadini come diritto-dovere (la cui effettività deve essere perseguita promuovendo le condizioni che la rendano possibile), non opera invero alcuna distinzione tra lavoratori liberi e detenuti [13]. Tuttavia, il lavoro nel regime penitenziario “nasce in funzione strettamente punitiva” e conserva questa caratteristica anche nel regolamento del 1931, configurandosi come “mera modalità dell’espiazione”. La funzione assegnata al lavoro carcerario all’interno del suddetto regolamento era evidentemente improntata ad una logica di tipo afflittivo, considerandolo ancora parte integrante della pena. Quando, nel 1947, fu approvato il testo definitivo della Costituzione con l’accordo tra volontà e ideologie anche molto diverse tra loro, con l’entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, la concezione del lavoro sostenuta dal regolamento del 1931 entrò in palese contrasto con quella contenuta nella Carta costituzionale. Si affermava il principio secondo il quale l’esecu­zione della pena detentiva doveva essere organizzata in modo tale da non rappresentare, nelle sue modalità, un ulteriore flagello di quello che già si realizzava per effetto della privazione della libertà, e nel contempo fosse adeguata alla realizzazione di tutti quei trattamenti che apparivano più idonei al recupero sociale del condannato. Questa materia è stata al centro di molti dibattiti condotti dalle due scuole di pensiero prevalenti al tempo: la scuola Classica, che puntava invece sulla funzione retributiva e la scuola Positiva, che puntava sulla rieducazione, sulla risocializzazione e sulla prevenzione sociale del condannato. Autorevoli studiosi del tempo, al fine di ottenere una riconduzione al fine rieducativo della pena più neutro rispetto alla proposta della Commissione, avanzarono numerose modifiche e emendamenti a quello che successivamente cristallizzò il definitivo testo dell’art. 27 Cost. Le due Scuole giunsero ad un punto [continua ..]


4. L’applicabilità dell’art. 2094 c.c. alla “specialità” del lavoro dei detenuti

La realtà del lavoro carcerario, quale risulta dalla disciplina e dall’os­servazione delle prassi del settore, evidenzia l’esistenza di un contesto con caratteristiche peculiari, che dà origine ad un rapporto di lavoro, la cui qualificazione ha sollevato, come già accennato, opinioni discordanti. L’orientamento prevalente più risalente nel tempo nega che il lavoro carcerario possa ricondursi allo schema del comune rapporto di lavoro, poiché esso indubbiamente trae origine non da un contratto, ma dall’obbligo legale che grava sul detenuto nell’ambito dell’esecuzione della pena e giunge a configurare il lavoro carcerario come oggetto di un rapporto di diritto pubblico, in cui la qualità delle parti e le finalità da raggiungere incidono sulla struttura del rapporto stesso. L’obbligazione lavorativa deriva dalla legge penale mentre tutti gli altri elementi strumentali e procedurali sono previsti dall’ordimento penitenziario. Tuttavia, la circostanza che il rapporto di lavoro trae origine da un obbligo legale non dovrebbe avere incidenza sulla natura dell’attività lavorativa e sulla fonte del rapporto di lavoro, poiché pacificamente si ammette nel nostro ordinamento l’esistenza di rapporti di lavoro che trovano origine direttamente dalla legge o che sorgono in esecuzione di un obbligo giuridico e non dalla volontà delle parti. Del resto, la configurazione del rapporto di lavoro dei detenuti come rapporto di lavoro subordinato trova conferma già nelle disposizioni dell’ordinamento penitenziario del 1975, che tendono ad equiparare sotto molti aspetti il lavoro carcerario a quello “libero”, prevedendo, inoltre, l’avvia­mento al lavoro in semilibertà oppure presso imprese esterne. In linea di massima, pur potendosi ritenere che al lavoro dei detenuti si applichi la legislazione protettiva del lavoro, permangono «ragioni sostanziali di una particolare, specifica protezione di questo lavoro, naturalmente non oltre quel limite, superato il quale vi sarebbe un giustificato privilegio a favore di soggetti certo colpevoli rispetto alla società. Infatti, se la Repubblica è impegnata a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.), va pure tutelato il lavoro che è imposto al fine del recupero sociale del detenuto, in relazione al precetto che [continua ..]


5. Questioni sulla retribuzione. Recente intervento della Cassazione

Il rapporto tra lavoro carcerario e lavoro libero è venuto più volte in rilievo nella giurisprudenza costituzionale con riferimento alla questione della determinazione del “compenso” spettante al detenuto per l’attività lavorativa prestata e delle relative “decurtazioni” previste dall’ordinamento penitenziario, lamentandosi la lesione degli artt. 3 e 36 Cost. La Corte costituzionale ha inizialmente dichiarato inammissibili le relative questioni, per lo più con riferimento al fatto che esse venivano sollevate nel corso di procedimenti non giurisdizionali che venivano decisi con “ordini di servizio”. Successivamente, ha ritenuto infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 ord. pen., nella parte in cui prevede che la “mercede” dei lavoratori detenuti possa essere inferiore (anche se entro il limite minimo dei due terzi) rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi (sent. n. 1087/1988). In sostanza, il giudice delle leggi ha ritenuto l’art. 22 ord. pen. applicabile solo per il lavoro alle dipendenze dell’am­ministrazione penitenziaria, valutando la riduzione della remunerazione prevista per il lavoro intramurario come non necessariamente implicante una violazione delle norme costituzionali. Occorre precisare che l’ordina­mento penitenziario distingueva tra “mercede” (art. 22) e “remunerazione” (art. 23), prevedendo per la prima ipotesi – ritenuta applicabile solo al lavoro svolto per l’amministrazione penitenziaria con esclusione di quello svolto in regime di semilibertà o per imprese pubbliche o private – che il compenso che spetta ai detenuti sia determinato “equitativamente” da una apposita Commissione per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato, all’organizzazione e al tipo di lavoro, e comunque in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. Ne consegue, a giudizio della Corte Costituzionale, che, se il suddetto articolo non è di per sé difforme dagli artt. 3 e 36 Cost., nulla esclude che “trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l’atto determinativo della mercede se [continua ..]


5.1. Il diritto alla NASpI

Analogamente, è riconosciuto il diritto alla NASpI: con la riforma di cui al d.lgs. n. 22/2015, si è assistito ad una significativa riduzione dei requisiti in tema di accesso al trattamento di disoccupazione, in termini di giornate lavorate e di contributi versati. L’effetto di tale riforma, il cui obiettivo è di allargare la platea dei soggetti aventi diritto, consente anche ai lavoratori detenuti, notoriamente beneficiari di minori retribuzioni e soggetti ad una significativa discontinuità di impiego, di poter maturare i requisiti richiesti [31]. La coerenza con il reinserimento sociale ex art. 27 Cost. qui si traduce in riconoscimento del trattamento di disoccupazione. Va richiamato, ancora una volta, l’art. 20 della legge n. 354/1975, con il quale il legislatore ha previsto l’estensione al lavoro penitenziario di tutta la disciplina previdenziale e assicurativa: ai detenuti lavoratori «sono garantiti … la tutela assicurativa e previdenziale», senza alcuna limitazione e quindi inclusa anche l’assicurazione contro la disoccupazione. La dottrina non ha mancato infatti di rilevare che la previsione dell’art. 20 abbia contenuto generale e implichi quindi l’obbligo in capo all’Ammini­strazione Penitenziaria, in qualità di datrice di lavoro, di versare tutti i contributi previdenziali, inclusi quelli per la disoccupazione involontaria; la previsione dell’obbligo contributivo comporta tuttavia il corrispettivo diritto dei lavoratori detenuti, conseguente al versamento dei contributi, alla fruizione della relativa tutela [32]. Infine, la tutela indennitaria di disoccupazione presuppone l’involontarietà dello stato di disoccupazione (cfr. art. 3, d.lgs. n. 22/2015). Identici i termini della questione con riferimento alla disoccupazione che intervenga in costanza di detenzione: non si dimentichi, infatti, che l’art. 20 dell’ordinamento penitenziario prevede che i detenuti si “avvicendino” nelle posizioni di lavoro disponibili. Anche qui sussiste sopravvenuta disoccupazione sia perché il rapporto precedentemente in essere è un rapporto di lavoro sia perché la sopravvenuta sua assenza in capo al singolo non consegue ad una deliberata scelta del singolo di astenersi dal prestare attività, ma è dovuta invece all’indisponibilità dell’occa­sione di [continua ..]


6. L’imprescindibile centralità della funzione rieducativa del lavoro per i detenuti e le implicazioni anche psicologiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2021

Ribadito più volte che, nel lavoro dei detenuti, la funzione rieducativa riveste un ruolo centrale, va da sé che si debba anche porre grande attenzione al profilo psicologico della questione, provando ad assicurare a questi lavoratori una condizione di benessere anche mentale. Naturalmente, il discorso non va banalizzato o generalizzato, infatti bisogna anche ragionare in termini di “pericolosità” del soggetto e gestirne, in modo diversificato, la decarcerazione. In questo contesto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197 del 21 ottobre 2021, interviene sulla questione relativa all’applicabilità o meno dell’art. 41-bis o.p. ai soggetti internati [34]. L’art. 41-bis, disposizione introdotta dalla legge n. 663/1986, come noto prevede, un più limitante regime carcerario per i detenuti per reati particolarmente gravi. La specialità delle restrizioni previste dalla suddetta norma sono applicabili anche agli internati, soggetti socialmente pericolosi che, dopo l’espiazione della pena detentiva in carcere, sono destinati all’ulteriore misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro. In questo contesto si inserisce la recente sentenza, con la quale la Corte Costituzionale rigetta le censure sollevate dalla Cassazione sull’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354, sollevate dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza 2 novembre 2020, n. 304081, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui le evocate disposizioni penitenziarie prevedono la facoltà di sospendere l’applicazione delle ordinarie regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, anche nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva. La Suprema Corte, infatti, sostiene che la norma in esame applichi indistintamente un medesimo regime tanto ai condannati a pena detentiva in carcere quanto agli internati per l’esecuzione della misura di sicurezza, ravvisandosi così una duplicazione della pena, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e colpevolezza dell’internato nella casa di lavoro. Praticamente, la Corte Costituzionale, nel rigettare le censure, chiede che [continua ..]


7. La necessità di una più profonda cultura del lavoro delle persone ristrette

Nell’avviarci alla conclusione, si può osservare una situazione generale che va coniugata con le grandi trasformazioni dei nostri tempi, in ambito di riforme del lavoro sia nel contesto interno che in quello europeo e internazionale. L’Europa infatti è diventata terra di immigrazione ormai da molti anni da parte di chi aspira a raggiungere una condizione di vita migliore rispetto al proprio paese di origine e cerca migliori forme di tutela giuridica nel lavoro e non solo: un nodo centrale non solo per il tema dell’accoglienza ma pure per il conseguente aumento di detenuti stranieri presenti nelle carceri di tutta Europa. Le recenti statistiche ci informano di un tasso percentuale medio europeo del 21%. L’Italia si pone in cima alla classifica dopo Svizzera e Grecia, con una percentuale che supera di oltre 11 punti percentuali la media ponendosi al 32%. Praticamente un contenitore multiculturale [36]. In una realtà, come è oggi il carcere, sempre più contraddistinta da elementi di multiculturalismo, le dinamiche relazionali coinvolgono soggetti posti in posizione asimmetrica dai meccanismi anche istituzionali e in più con un retroterra culturale differente che crea fratture e demarcazioni e rende complesse le opportunità di interazione in ambito lavorativo. La mediazione culturale è quindi uno strumento necessario per garantire un flusso dialogico positivo e costruttivo fra tutti gli attori presenti nell’universo carcerario. È un indispensabile dispositivo di supporto per alleviare tensioni e ridurre i conflitti, visto che la sua metodologia si fonda sull’ascolto, l’accet­tazione della legittimità del punto di vista dell’altro, la negoziazione permanente. Un’altra significativa barriera che condiziona il percorso detentivo dei detenuti stranieri è la non conoscenza della lingua veicolare. I termini attualmente utilizzati nelle carceri riferiti ai detenuti sono spesso avulsi da quelli comunemente adottati dalla collettività ed è causa di una progressiva e deprecabile infantilizzazione, di un isolamento del detenuto dal mondo esterno che crea ulteriori difficoltà per il possibile reinserimento, oltre ad assumere in alcuni casi una connotazione negativa. Anche le Regole Penitenziarie Europee prevedono che la vita all’interno del carcere deve essere il più possibile simile a quella [continua ..]


8. Conclusioni

La conclusione di queste riflessioni non può prescindere da alcuni dati numerici sui detenuti che lavorano e quindi, ahimè, dalla triste realtà. Infatti, a fronte di una normativa davvero rilevante, che si pone degli obiettivi “ambiziosi”, il lavoro in carcere “investe” realmente poche persone. Al 31 dicembre 2019, in Italia, su una popolazione carceraria di quasi 61.000 unità, lavoravano solo poco più di 18000 soggetti, circa il 29% del totale. Poi, in realtà, lavoravano veramente ancora meno persone: infatti nel computo si tiene conto di “attività” svolte alle dipendenze dell’Amministra­zione Penitenziaria (addetti alle pulizie, lavanderie e mense), con agenzie che poi mai assumerebbero questi soggetti una volta usciti dal carcere. Praticamente, solo il 4% faceva un lavoro “vero”, con contratto e stipendio [38]. È interessante constatare, comunque, che da queste percentuali emerge che le donne lavorano di più degli uomini (38,6% contro 29,3%), ovviamente a rotazione nel rispetto delle graduatorie [39]. Con la pandemia, la situazione è ulteriormente peggiorata, si è avuta una flessione del 40% nel lavoro esterno. Dove è andato a finire l’art. 27 della Costituzione? Questo “sistema “lavorativo spesso fa vacillare e a volte scardina la tenuta di principi e tutele fondamentali, quasi sempre per esigenze di “sostenibilità finanziaria” [40]. Ma lavorare, per un detenuto non significa solo occupare il tempo, anche se il lavoro ha un ruolo importante nello scandire l’organizzazione della giornata. La mancanza di un lavoro può portare le persone, libere e non, a seri stati di angoscia e a condizioni di grave disagio psicologico, condizioni che però sicuramente si amplificano all’interno del carcere. Il diritto del lavoro, “in cui il genitivo è genitivo oggettivo” [41] deve avere un significato per la persona. Sicuramente è importante l’aspetto strumentale: le tutele normative del lavoro subordinato, tra le quali spicca sicuramente la ricompensa economica. Poter guadagnare permette di ri-acquisire un ruolo anche all’interno della propria famiglia. Neppure possiamo dimenticare le implicazioni multiculturali. Tra i detenuti abbiamo la presenza di culture diverse (alto numero di detenuti immigrati) [continua ..]


NOTE