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Magistratura onoraria e previdenza sociale
Guido Canavesi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Macerata
Il saggio analizza l'evoluzione della tutela previdenziale dei magistrati onorari, verificando l'ipotesi che il carattere onorario della funzione non escluda la natura lavorativa dell’attività.
The essay analyzes the evolution of social security protection for honorary judges, testing the hypothesis that the honorary nature of the function does not exclude the working nature of the activity.
Sommario:
1. Magistratura onoraria e previdenza sociale. Impostazione del tema - 2. Tra negazione di principio e norme previdenziali speciali: la tutela ante 2017 - 3. Il d.lgs. n. 116/2017 e l’opzione per la Gestione separata: i magistrati onorari come lavoratori autonomi - 4. La tutela previdenziale dei magistrati onorari tra profili di specialità e dubbi interpretativi. Cenni - 5. L’oggi della tutela previdenziale tra disciplina transitoria e sollecitazioni della Corte di Giustizia. Un puzzle pieno di incognite - NOTE
1. Magistratura onoraria e previdenza sociale. Impostazione del tema
Com’è noto, recita la Costituzione che «i lavoratori hanno diritto» alla previdenza sociale, senza ulteriori aggettivazioni: tutti i lavoratori, perciò, anche non subordinati, diversamente da quanto fino al 1948 prevedeva di norma la legislazione. Supportata dal collegamento con il precedente art. 35, tale norma delineava una prospettiva di forte cambiamento dell’assetto previdenziale, impegnando alla sua realizzazione i pubblici poteri. E questi, senza entrare nel merito delle scelte, hanno in buona misura adempiuto l’impegno. Sia pure con lenta gradualità e con forme e in misura differenziate, l’hanno fatto con l’estensione delle tutele previdenziali a tutti i lavoratori, soprattutto autonomi, anche piccoli imprenditori, liberi professionisti, e parasubordinati, ovvero titolari di rapporti associativi, in particolare soci di società cooperative, peraltro in parte già coperti in epoca prerepubblicana. D’altra parte, con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e la coeva costituzione di un apposito ente previdenziale, anche il mondo, fino ad allora a sé stante, del pubblico impiego è stato attratto nell’orbita del sistema previdenziale, portandosi dietro, in qualche misura, le residue figure di personale non contrattualizzato, quali magistrati e professori universitari. Protetti, inoltre, sono, o possono essere ove la tutela sia facoltativa, soggetti non [continua ..]
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2. Tra negazione di principio e norme previdenziali speciali: la tutela ante 2017
Che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, i magistrati onorari fossero privi di tutele previdenziali è affermazione comune, ma bisognosa di alcune precisazioni. In effetti, a più riprese, la giurisprudenza ebbe a ritenere che mancasse il presupposto per l’applicazione delle norme costituzionali fondative di quelle tutele, ovvero gli artt. 35 e 38, oltre che il 36 [10]. In altri termini, la natura onoraria della funzione era considerata “ontologicamente” differente da un rapporto di lavoro giuridicamente rilevante e dunque incompatibile con l’esistenza di un’attività lavorativa. E su questa posizione restano ancora oggi i giudici delle Corti superiori, nonostante siano cambiati i referenti legislativi, che dal 2017 prescrivono l’iscrizione dei magistrati onorari alla Gestione separata INPS. Sul punto torneremo, ma il richiamo serve a sottolineare come neppure prima mancassero disposizioni previdenziali, per cui è lecito chiedersi se e quali indicazioni esse fossero e siano – visto che alcune non risultano abrogate – in grado di fornire rispetto al nostro tema e alla ricordata soluzione giurisprudenziale. Al riguardo, del tutto peculiare è la disciplina dettata dalla legge 18 maggio 1974, n. 217, finalizzata alla «sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari (VPO) incaricati di funzioni giudiziarie» ai sensi dell’art. 32, comma 2, [continua ..]
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3. Il d.lgs. n. 116/2017 e l’opzione per la Gestione separata: i magistrati onorari come lavoratori autonomi
Almeno nelle intenzioni del legislatore, la delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e il conseguente d.lgs. n. 116/2017 realizzano – secondo la formula comune – la «riforma organica della magistratura onoraria», soprattutto in risposta, come accennato, a sollecitazioni sovranazionali. Lo fanno, innanzitutto, delineando le due nuove figure del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario, alle quali sono ricondotti anche i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017, di entrata in vigore del decreto legislativo [21]. Per quanto d’interesse, tratti peculiari del magistrato onorario sono: a) la «natura inderogabilmente temporanea» dell’incarico, delimitato sia in termini di durata complessiva – otto anni, di norma quattro prorogabili altri quattro – sia di impegno settimanale – due giorni –, così da renderlo compatibile con l’esercizio di altre attività lavorative o professionali ed al contempo escludere l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego [22]; b) l’esercizio delle funzioni giudiziarie «secondo principi di autoorganizzazione dell’attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell’ufficio» [23]; c) la cessazione dell’incarico, «in ogni caso…, al raggiungimento del [continua ..]
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4. La tutela previdenziale dei magistrati onorari tra profili di specialità e dubbi interpretativi. Cenni
L’iscrizione alla Gestione separata è genericamente finalizzata alla «tutela previdenziale e assistenziale», mentre nulla si dice quanto all’applicabilità delle singole forme di tutela. Peraltro, la soluzione generalista, suggerita da tale silenzio, deve confrontarsi con le speciali previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 25, riguardanti malattia, infortunio e gravidanza: in realtà, inerenti al rapporto di lavoro, esse hanno inevitabili ricadute sul versante delle prestazioni previdenziali. Così, malattia e infortunio determinano la sospensione dell’esecuzione dell’incarico per un periodo non superiore a sei mesi, senza diritto all’indennità. In sostituzione, al magistrato onorario spetterà l’indennità di malattia che è riconosciuta a tutti i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata per un «numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare» e superiore a 61 [29]. È poi da ricordare che i «periodi di malattia certificata, conseguenti a trattamenti terapeutici per cure oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%», ai sensi dell’art. 8, comma 10, legge 22 maggio 2017, n. 81, [continua ..]
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5. L’oggi della tutela previdenziale tra disciplina transitoria e sollecitazioni della Corte di Giustizia. Un puzzle pieno di incognite
Per valutare lo stato attuale della tutela previdenziale, occorre volgere lo sguardo ad altri due profili: la disciplina transitoria sui magistrati onorari già in servizio al varo del d.lgs. n. 116/2017 e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia UE, con le sue ricadute sull’ordinamento interno. Anticipando una conclusione d’insieme, l’esito dell’analisi, espresso dalla formula d’intestazione del paragrafo, è che siamo di fronte ad una situazione di totale incertezza. Vediamo in sintesi perché, con l’avvertenza che non si ha la pretesa di risolvere i numerosi dubbi che sorgono dalla lettura delle norme. In premessa, va ricordato che, secondo il vigente testo dell’art. 29, i “vecchi” giudici onorari: a) possono «essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età»; b) qualora facciano domanda, sosterranno, in relazione dell’anzianità di servizio, una delle tre «distinte procedure valutative», da tenersi nel triennio 2022-2024; c) qualora non confermati, anche per mancata presentazione della domanda, avranno diritto a un’indennità, in misura predefinita dalla legge; d) ove confermati hanno facoltà di optare per un regime di esclusività o non; e) in entrambe le ipotesi è loro riconosciuto «un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità» spettanti al [continua ..]
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NOTE