Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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L´opera di Mario Grandi: una «notevole precisione tecnica» al servizio della priorità valoriale della persona (di Luca Nogler, Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento)


Il contributo esamina l’opera scientifica del giuslavorista Mario Grandi. Si prospettano due ipotesi di fondo: che la notevole coerenza argomentativa dell’autore abbia tratto giovamento dal fatto che Grandi fu allievo dello storico dell’economia Mario Romani. In secondo luogo, si pone in risalto come le tesi sostenute da Grandi nell’ambito del diritto sindacale siano state influenzate dalla concezione che caratterizzò inizialmente la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. L’elemento che unifica e caratterizza tutto il pensiero di Grandi consiste comunque nel valore assiologico della persona umana che viene intesa, specie nei suoi ultimi scritti, in senso relazionale.

The work of Mario Grandi: “remarkable technical precision” in the service of prioritizing the value of the person

The paper examines the scientific work of employment and labour lawyer Mario Grandi. Two basic hypotheses are put forward: that the author’s remarkable coherence of argumentation benefited from the fact that Grandi was a pupil of the economic historian Mario Romani. Secondly, it is pointed out that Grandi’s theses in the field of trade union law were influenced by the conception that initially characterised the Confederazione Italiana Sin­dacati Lavoratori. The element that unifies and characterises all Grandi’s thought consists, however, in the axiological value of the human person, which is understood, especially in his later writings, in a relational sense.

Keywords: employment relationship – subordination – trade union – collective contract – person doctrine.

SOMMARIO:

1. L’esperienza nel sindacato nuovo - 2. L’acribia scientifica tipica dello storico dell’economia - 3. La sua riconosciuta «notevole precisazione tecnica» - 4. Il suo corpo a corpo con le «incongruenze concettuali» del pensiero giuslavoristico sul rapporto di lavoro - 5. Il suo contributo al pensiero gius-sindacale - 6. Un autore di passaggio dal tomismo al neo-tomismo? L’autonomia valoriale della «persona» - NOTE


1. L’esperienza nel sindacato nuovo

Per discorrere dell’opera, caduta in un ingiusto oblio quando invece dà ancora molto da pensare, di Mario Grandi (d’ora in poi: G.) appare quanto mai opportuna una prima rapida occhiata alla sua biografia. Eccone un brevissimo riassunto. La sua storia s’avvia in una «famiglia di piccoli agricoltori modenesi», prosegue con una formazione scolastica che fino alla laurea [1] si svolge all’interno d’istituzioni d’impronta cattolica e, infine, sbocca in percorso professionale di studioso con la presa di servizio presso il Servizio studi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Risaliamo a sessantacinque anni fa e, più precisamente, al 20 novembre del 1955, anno in cui, tra l’altro, «circa la metà della popolazione attiva» risultava ancora «addetta all’agricol­tura» [2] e il nostro paese ancora risentiva del clima connotato dell’«accanto­namento di un confronto reale» tra le tre culture – cattolica, marxista e liberale – che concorrevano tra loro formando quello che si può chiamare una situazione di pluralismo conflittuale [3]. Lì G. rimase, fino al giugno del 1965 in veste di funzionario, e poi, sino al novembre del 1968, in qualità di consulente. Nel frattempo, sempre nel 1965, egli aveva iniziato a far parte, per conto della stessa CISL, del Comitato Economico e Sociale della Comunità Europea, assolvendo ad una funzione che ne curvò per sempre l’impostazione, anche scientifica, in senso transnazionale. Il suo saggio su Comparazione giuridica e diritto del lavoro del 1996 [4] non fu il frutto di circostanze di breve respiro – ad esempio, l’invito ad un convegno – ma la summa teorica di un impegno pluridecennale, testimoniato, tra l’altro, dalla sua duratura appartenenza a reti transnazionali di ricerca, fatto che non era comune alla sua (come, invero, neppure lo è alla mia) generazione di giuslavoristi. Sia l’impegno presso il Comitato Economico che la sua collaborazione con il Centro Studi fiorentino di via della Piazzola 71, vissuto da G. come «una sede quasi universitaria o parauniversitaria» [5], si conclusero, infine, nell’anno spartiacque che segnò un prima e un dopo per il nostro diritto del lavoro: il 1970. Tornerò più avanti sull’atteggiamento di [continua ..]


2. L’acribia scientifica tipica dello storico dell’economia

Sul piano universitario, dopo un periodo iniziale, come assistente, dapprima volontario e poi ordinario, G. conseguì, come noto, la libera docenza nel 1965 e vinse, infine, successivamente il concorso a cattedra nel 1972. A differenza di altri che, una volta raggiunto l’importante traguardo, si dedicarono, e si dedicano, principalmente alla professione forense, G. scelse di fare il professore a tempo pieno. Accanto all’insegnamento – anche questo non è purtroppo scontato – egli coltivò in modo ininterrotto anche l’attività di ricerca, lasciandoci in eredità una produzione scientifica tutt’altro che monotematica e, al contrario, orientata in svariate – e tutte di primo piano – direzioni. Se prescindiamo dal diritto sindacale, sul quale mi soffermerò nel prossimo paragrafo, questa attività non fu, tra l’altro, priva di ripartenze autocritiche (su alcune tornerò più avanti nel § 4). Oltre ai saggi dedicati a profili più propriamente dogmatici (oggi, si preferisce dire: sistematici), attinenti in special modo alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato (incluso i licenziamenti e le vicende circolatorie) [32], nel­l’e­lenco delle opere grandiane troviamo saggi storici [33], di metodo giuridico [34], di approfondimento delle fasi – di complemento a quest’ultimo – di inventio che possono essere alimentata dall’analisi comparata, di focalizzazione dei principi costituzionali di fondo che devono innervare il sistema delle regole che compongono il diritto del lavoro nonché, infine, di chiarificazione dei fondamenti, come sappiamo ancora controversi, di quello sindacale. Comune a tutti i suoi lavori è un estremo ed accurato rigore analitico e, quindi, l’atteggia­mento di rispetto per le teorie altrui così come la meticolosa cura dedicata alle citazioni, direi alla selezione critica, della documentazione citata a supporto della sua argomentazione. Il corredo di questi consistenti, ma mai ingombranti, apparati critici, oltre che lo stile – voglio ripeterlo – puntigliosamente orientato alla ricostruzione molecolare del contesto sistematico, confermano il dato biografico: il più marcato profilo differenziale di G. rispetto ad altri autori a lui coetanei, risiede nel fatto che egli era stato allievo, non solo di Domenico Barbero (sul [continua ..]


3. La sua riconosciuta «notevole precisazione tecnica»

Ora, per chi come il sottoscritto non possiede la necessaria autorevolezza, è più che opportuno adottare l’escamotage di sedersi sulle spalle di uno dei tre giganti – Francesco Santoro Passarelli, Luigi Mengoni e Gino Giugni – che G. stesso designò come padri del diritto del lavoro italiano [48]. A soddisfare questa mia esigenza viene incontro il fatto che Giugni, nella sua nota e temuta rassegna annuale sulla dottrina giuslavoristica [49], posò la sua temutissima lente d’ingrandimento, sull’ampia voce sul Rapporto di lavoro apparsa sull’Enci­clopedia del diritto cinque anni dopo che era stata commissionata a G. [50] Ne conseguì una specie di sintetico medaglione su quella parte del pensiero giuslavoristico del Nostro che riguarda l’inquadramento sistematico della disciplina legislativa del rapporto di lavoro subordinato. Grandi è fedele assertore della teoria contrattuale (confermo qui l’apparte­nenza alla stessa setta), respingendo con argomenti diffusi ed efficaci le teorie fondate sul rapporto e inspecie quelle sull’origine extracontrattuale di esso: né [Grandi] appare ricettivo verso la teoria del rapporto fondamentale, applicata soprattutto da Suppiej, o verso quella del regolamento negoziale, ivi fatta propria da Magrini, che confonde, secondo l’a., effetti con fattispecie. Grandi, in poche parole, è dichiaratamente a favore della tesi tradizionale, di cui ne condivide fortemente le posizioni, a fronte di costruzioni che sono in fondo espressione di una solo apparente modernità. Non sorprende il lettore, pertanto, la sua adesione alla dottrina della causa onerosa di scambio, pur ammettendo la prestazione a titolo gratuito, che non sia tale solo per frode alla legge. A proposito della subordinazione, l’a. segue anche qui l’impostazione tradizionale, pur manifestando sensibilità nei confronti dei recenti dibattiti che rispecchiano a loro volta esigenze reali connesse alle trasformazioni in corso (p. 327 ss.; vien data più attenzione, però, alle «isole di produzione», tutto considerato a diffusione molto circoscritta che non alle ben più problematiche prospettive del telelavoro). Da segnalare, inoltre, è la valorizzazione della nozione di collaborazione intesa peraltro non in senso «collaborazionista», bensì come identificante il [continua ..]


4. Il suo corpo a corpo con le «incongruenze concettuali» del pensiero giuslavoristico sul rapporto di lavoro

Passando ora più in specifico a considerazioni legate alla sistemazione giuridica del rapporto di lavoro (subordinato), occorre aggiungere all’ampia glossa giugniana citata in apertura del precedente paragrafo, che la voce enciclopedica di G., che ancora adesso si legge con profitto anche se non sempre la dottrina contemporanea la valorizza come dovrebbe, rappresentò per G. «solo un punto di partenza». Essa costituì, infatti, «la premessa delle successive e ben note riflessioni sui temi chiave del contratto di lavoro» [61]: Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro [62] e Osservazioni critiche sulla prestazione gratuita di diritto del lavoro subordinato [63]. Più a fondo, debbo rammentare, specie ai lettori più giovani, che G. si inserì nella discussione dottrinale sul rapporto individuale di lavoro quando aveva già raggiunto il quarantesimo anno di età. La sua, già rammentata, monografia su Le modificazioni soggettive del rapporto di lavoro – che pure costituì la prima trattazione del concetto di datore di lavoro – risale al 1972. Il suo primo vero studio sul rapporto di lavoro subordinato era, invece, stato pubblicato tre anni prima [64]. Nel rileggerlo mi colpisce la nettezza con la quale attribuisce il merito di precursore del diritto del lavoro a Philipp Lotmar; ci arrivò, come era stato per Mengoni, attraverso Barassi ma al pari del giurista trentino colse il ruolo preminente del romanista tedesco. Fin da quel primo lavoro, G. operò una scelta netta a favore del contratto di scambio: egli non concesse alcuno spazio libero al trapianto di residui associativi. Inoltre, egli mise a punto fin da subito la distinzione, che terrà ferma in tutta la sua opera, tra il carattere personale della prestazione lavorativa, rispettivamente, come effetto – denotata come «personalità della prestazione» («l’obbligo di prestare una attività, impegnando direttamente nel vincolo la propria persona») – ed invece, come elemento di fatto che deve sussistere per poter qualificare il rapporto come subordinato (c.d. «personalità della subordinazione»). Più in generale, oserei dire, che G. vedeva nel concetto di subordinazione il perno categoriale della sistemazione del rapporto di [continua ..]


5. Il suo contributo al pensiero gius-sindacale

Ritorno ora al giudizio di Giugni che ho riportato all’inizio del secondo paragrafo, per richiamare l’attenzione su come quest’ultimo fu argutamente affabile verso i passi di G. che confermano la sua (di Giugni) impostazione integralmente contrattuale – there are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it (Edith Wharton), mentre egli condannò senza appello la sua (di G.) impostazione gius-sindacale. Una bocciatura espressa con un veloce ma pungente tratto di penna in cui egli chiosa che i “migliori saggi” di G. sono quelli dedicati alle “modificazioni del rapporto”. Ora, anche secondo l’opinione di G., se si tiene fermo, come la gran parte della dottrina italiana compreso lo stesso Giugni [84], in effetti, fece, la teoria monistica, occorreva riconoscere a Giugni [85] il merito storico di aver saputo argomentare «la rivalutazione degli atti tradizionali dell’autonomia collettiva in termini di atti normativi, idonei come tali a produrre “diritto sindacale”, e a costituire l’ordinamento intersindacale quale sistema normativo autonomo» [86]. La critica di Giugni all’impostazione gius-sindacale di G., atteneva, invece, al fatto che quest’ultimo, a differenza di quello che fece lo stesso Giugni dopo lo Statuto dei lavoratori, si rifiutò fino all’ultimo di rescindere la «nozione di rappresentanza sindacale dalla sua matrice associativo-organizzativa» e di localizzarla, invece, nell’«esperienza del “collettivo”, intesa come oggettivazione del gruppo destinatario dell’azione di tutela» [87] (la presunta classe). Premetto subito che è fuori strada chi attribuisce a Giugni e Mancini il «ruolo di fondatori o comunque dei grandi costruttori dell’ideologia della Cisl, della cultura giuridico-sindacale della Cisl» [88]. Un fine conoscitore del pensiero del primo ha osservato a tal proposito che «Giugni, pur condividendo la prospettiva che la legge non dovesse invadere in campi che sarebbe stato preferibile lasciare alle responsabilità della contrattazione collettiva, per la sua at­titudine sempre pragmatica e realistica non avrebbe potuto condividere la posizione di chiusura e sostanzialmente passiva della CISL di fronte all’incon­trovertibile dato di realtà che un intervento [continua ..]


6. Un autore di passaggio dal tomismo al neo-tomismo? L’autonomia valoriale della «persona»

Secondo Maritain nel periodo storico che coincise con la formazione universitaria di G. i giuristi facevano «confusione» tra corpo politico (o società politica) e Stato. In effetti, nell’ambito culturale del nostro cattolicesimo, solo grazie alla recezione, peraltro ritardata, del neo-tomismo maritainiana, si affermò la distinzione tra Stato e popolo. Tuttavia quest’ultimo orientamento, riconducendo la vita del popolo fuori dal campo del diritto verso il diritto cristiano perdeva di vista il «momento politico-statuale», che Sturzo seppe, probabilmente includere per primo sul fronte cattolico, in un pluralismo, spesso evocato grazie all’imma­gine della città (Giuseppe Lazzati ma anche Adriano Olivetti) laico e attento alle scelte personali (individuali e non collettivistiche) [129]. Il superamento degli eccessi istituzionalistici, anche della parte cattolica pervicacemente antistatalista [130], rese, infine, possibile assegnare alla Repubblica il tutto (dei principi costituzionali) ed allo Stato apparato la parte del potere normativo [131]. Poco più tardi s’affacciò un nuovo modo di ragionare – ma qui siamo già all’epoca presente – secondo il quale il bene comune coincide con il bilanciamento dei principi costituzionali. L’opera di G. si svolse durante questa transizione che indusse, infine, i giuristi cattolici a mutare le coordinate di fondo del loro contesto simbolico: è la relazione che costituisce ora «la persona umana; la persona è un “essere relazionale”. Tommaso insisteva più sull’individualità e incomunicabilità dell’essere della singola persona umana, mentre la relazionalità era intesa in senso sostanziale, è dunque peculiare solo di Dio in senso proprio» [132]. Nella concezione tomistica l’uomo possiede la naturale disposizione e tendenza al bene e alla conoscenza di tale bene e tutto ciò si colloca in una dimensione pre-giuridica di carattere ontologico ovvero nel mondo delle idee platoniche e, quindi, dell’eidos che, essendo oltre il logos e l’episteme (indicibile), riusciva ad imporsi come limite giuridico. In questa visione la persona, come affermava Barbero è portatrice di diritto naturale e costitutiva di un’etica deontologica (o kantiana). Nel gesuanesimo contemporaneo, invece, la [continua ..]


NOTE