Lo scritto rilegge il principio di relatività degli effetti giuridici, ritenendo che l’art. 1372, comma 2 c.c. sia la norma di apertura alle ipotesi in cui il terzo è parte del perimetro contrattuale sia per volontà delle parti contrattuali a cui è riconosciuta per legge tale libertà (art. 1411 c.c.) a determinate condizioni, sia per diretta previsione normativa. Il riscontro pratico è nel caso del contratto di appalto di servizi stipulato tra un ente pubblico e una società appaltatrice, in cui il diritto del terzo coinvolto ha la sua fonte direttamente nelle disposizioni normative interessate.
The paper reinterprets the principle of relativity of legal effects, considering that Art. 1372(2) of the Civil Code is the opening rule to the hypotheses in which the third party is part of the contractual perimeter either by the will of the contractual parties to whom such freedom is recognised by law (art. 1411 Civil Code) or by direct regulatory provision. The proof is in the case of a service contract concluded between a public authority and a contracting company, where the right of the third party involved has its source directly in the relevant legal provisions.
Keywords: art. 1372 c.c. – relativity of legal effects – the service contract for the benefit of a third part.
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1. Il principio di relatività degli effetti giuridici e la sua rilettura. Una questione di metodo - 2. Struttura e funzione dell’art. 1411 c.c. - 3. Il contratto di appalto di servizi - 4. Proposta risolutiva tramite l’interpretazione assiologica - NOTE
Il rapporto del terzo con il contratto è generalmente spiegato come di estraneità o di partecipazione, il discrimen tra le due opzioni è dato a valle dagli effetti giuridici prodotti e a monte dal perimetro del fenomeno negoziale. Gli effetti del contratto intercorrono tra le parti che lo hanno stipulato, come previsto dall’art. 1372, comma 1, c.c., in quanto i soggetti costituiscono, regolano o estinguono tra di loro rapporti giuridici patrimoniali, attraverso un autoregolamento che ha forza di legge [1] solamente tra di loro (art. 1374 c.c.). La ragione più profonda di tale previsione ha a che fare con il principio d’intangibilità di una sfera giuridica esterna al rapporto, principio «secondo il quale, seppure non è da escludere che il contratto possa esplicare effetti favorevoli in capo al terzo, certamente non è ammissibile, in mancanza del consenso, una immediata e definitiva operatività nella sfera del terzo di effetti per lui sfavorevoli (o non del tutto favorevoli)» [2]. Il riferimento è al comma 2 dell’art. 1372 c.c., che se da un lato enuncia il principio di relatività degli effetti [3] del contratto [4], i quali non coinvolgono un terzo soggetto, dall’altro lato dispone che esistono delle eccezioni nei casi previsti dalla legge. L’art. 1372, comma 2, c.c. costituisce la deroga al principio di relatività degli effetti, poiché ammette la possibilità che il contratto, ovvero le sue conseguenze possano coinvolgere il terzo; ma potrebbe rappresentare anche il limite a tale deroga, in quanto è ristretta ai casi previsti espressamente dalla legge. L’esito del ragionamento avrebbe come risultato una contrazione dell’autonomia negoziale, in controtendenza a quanto si prospetta oggigiorno, grazie agli interventi legislativi diretti a riconoscere ampi margini alla libertà [5] delle parti. Quindi, l’art. 1372, comma 2, c.c. sarebbe uno dei limiti legali all’autonomia negoziale, dovuto a un doppio atteggiamento del legislatore, il quale lascia all’interprete il giudizio di meritevolezza del contratto, pur fornendogli dei parametri puntuali ai quali attenersi [6], ma si riserva di disciplinarne gli effetti. La motivazione può essere individuata nel ruolo del legislatore, il quale deve sia garantire i singoli in tutte le loro [continua ..]
Per una dimostrazione empirica di quanto appena affermato, si procede ad analizzare il contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. considerato generalmente il «caso previsto per legge», quale eccezione al principio di relatività degli effetti giuridici del contratto ex art. 1372, comma 2, c.c. La maggior parte degli interpreti ha analizzato l’art. 1411 c.c., indicandolo come simbolo degli effetti contrattuali che coinvolgono i terzi [16] e sottolineando, però, che il terzo non diventa mai parte del contratto, come avviene, invece, nella rappresentanza, dove gli effetti si producono direttamente in capo al rappresentato [17]. A ben vedere, tale riflessione può essere accolta parzialmente, in quanto è vero che il terzo non è parte del contratto in senso stretto, ma rientra comunque nel perimetro contrattuale, secondo il metodo d’interpretazione assiologica dell’intero procedimento negoziale, che così giustifica il ruolo della dichiarazione del terzo. Nel perimetro contrattuale rientrano tutti i rapporti (a. stipulante-promittente; b. promittente-terzo; c. stipulante-terzo) e i vari effetti giuridici prodotti. Il terzo acquisisce il diritto nei confronti del promittente per effetto della sola stipulazione tra questi e lo stipulante, ma tale diritto può essergli revocato dallo stipulante fintanto che egli non dichiari di volerne profittare. L’orientamento classico utilizza il consenso del terzo come prova per dimostrare la sua estraneità al contratto, poiché «non è un’accettazione in senso tecnico ed ha la funzione di impedire la modifica o la revoca della stipulazione stessa (art. 1411, comma 2 c.c.) da parte dello stipulante [18]». Ragionando diversamente, però, si addiviene a un’altra soluzione, che qui si prospetta, per la quale gli effetti del contratto che attribuiscono il diritto del terzo sono condizionati [19] dal consenso di quest’ultimo, poiché è vero che egli acquista il suo diritto nei confronti del promittente per la sola stipulazione [20], ma può essergli revocato dallo stipulante fin quando non dichiari la sua volontà di volerne profittare. Ciò dimostra che il terzo non è parte in senso stretto del contratto già concluso tra le parti (stipulante e promittente), in quanto non vi sarebbe bisogno del suo consenso per la [continua ..]
L’appalto [22] è il contratto attraverso il quale una parte assume l’obbligo del compimento di un’opera (c.d. appalto d’opera) o di un servizio (c.d. appalto di servizi) verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Stando alla disposizione, quindi, l’appalto è un contratto bilaterale, commutativo, non aleatorio e con obbligo di risultato (il compimento dell’opera o la prestazione di un servizio). La bilateralità del contratto non osta alla sua stipulazione con effetti a favore di un terzo soggetto, visto che, come spiegato precedentemente, l’art. 1411 c.c. ha una struttura neutra, adattabile a qualsiasi schema negoziale. La questione che si rileva è quella tradizionale, ossia la pretesa del diritto da parte del terzo soggetto interessato rispetto a quanto stabilito dalle parti contraenti. La particolarità, però, è il campo di applicazione di tale fenomeno, che connota la natura del diritto del terzo. Nel caso affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione [23], vi è la pretesa creditoria di un terzo di essere inquadrato nella qualifica superiore, in virtù del contratto di appalto (pubblico) di servizi stipulato dal suo diretto datore di lavoro (appaltatore) e da un altro soggetto interessato (committente) [24]. La Cassazione rigetta la domanda del dipendente sostenendo che «non sia sufficiente per la configurabilità di un contratto a favore di terzo, che questi riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma sia necessario che questi ultimi abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto». Secondo la stessa Corte, «il contratto a favore di terzo può non esaurire il proprio contenuto nella prestazione in suo favore, ma costituire soltanto una parte (accessoria) di quello, come si verifica appunto in presenza di una clausola in favore del terzo nell’ambito di un diverso contratto (di appalto di servizi, come nel caso di specie) tra le parti stipulante e promittente». L’interpretazione rispetto all’art. 1411 c.c. applicato al contratto di appalto (pubblico) di servizi non è del tutto convincente. L’art. 1411 c.c. non fa riferimento all’obbligo delle parti di dichiarare apertamente che gli effetti del contratto [continua ..]
La Corte arriva a tale decisione muovendo dal presupposto che in esame ci sia un contratto d’appalto pubblico, il quale dovrebbe contenere una clausola espressa a favore di terzo, perché possa essere invocato l’art. 1411 c.c., non vale in questo ambito il mero accertamento della sussistenza dell’interesse dello stipulante. Si pone, quindi, un problema di qualificazione sia del negozio giuridico sia, di conseguenza, della posizione del terzo. La Cassazione si è limitata a verificare se la clausola in esame fosse a favore di terzo, o meno, e non ha indagato sulla funzione della stessa, passaggio che è invece strumentale a chiarire da un lato la struttura del contratto d’appalto e dall’altro lato la posizione del terzo e i suoi diritti rispetto a questo. La clausola al di là di indicare gli standard qualitativi richiesti per i soggetti addetti a tali mansioni, è descrittiva dell’attività che essi dovranno svolgere, per cui ha la funzione di delimitare l’oggetto del contratto d’appalto e non quella attributiva dei diritti a favore del terzo. Il ragionamento della Corte difetta di un passaggio fondamentale che spieghi perché il contratto d’appalto di servizi in esame non possa essere qualificato come applicazione dell’art. 1411 c.c., oltre che per l’assenza del requisito formale richiesto della clausola espressa. Nella pronuncia manca infatti la distinzione dei contratti intercorrenti tra le parti, in quanto non sussiste alcun collegamento negoziale [25] né genetico né funzionale [26] tra il contratto d’appalto stipulato tra committente e appaltatore e contratto di lavoro concluso tra appaltatore e terzo lavoratore. Si tratta di negozi giuridici autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, dove le vicende dell’uno non influenzano la sorte dell’altro, per cui gli obblighi dell’appaltatore nei confronti del lavoratore non nascono dal contratto che egli ha stipulato con il committente. Questo non esclude, però, la rilevanza della posizione del terzo rispetto al contratto d’appalto di servizi, i cui diritti sono certamente tutelabili, ma non sulla base del 1411 c.c. È qui che si riscontra la prova della rilettura del principio di relatività proposta in precedenza, poiché ci si trova davanti a un’ipotesi legale di deroga [continua ..]