Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
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Il contratto a termine nelle fondazioni liriche (di Massimiliano Marinelli, Professore ordinario di Diritto del lavoro dell’Università di Palermo)


La disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle fondazioni liriche è stata oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Il tentativo del legislatore italiano di evitare di applicare reali limiti alle assunzioni a termine presso tali soggetti è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Europea di Giustizia. È stata dunque introdotta una nuova regolamentazione, che applica alcuni limiti previsti dalla direttiva 1999/70, ma non la sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in caso di violazione dei suddetti limiti. I lavoratori hanno diritto soltanto ad un risarcimento monetario, che può essere considerato una protezione effettiva nei confronti di un abuso delle forme flessibili di utilizzo della manodopera.

Fixed term contract in opera foundations

The discipline of the fixed term contracts in opera foundations has been repeatedly modified in the last years. The attempts of the legislator to avoid the application of ordinary rules to these subjects has been nullified by the European Court of Justice. It has been therefore introduced a new regulation, that applies to these contracts some of the limits provided for in EU Directive 1999/70, but not the sanction of the conversion of the fixed term contract into a contract of indeterminate duration, in case of violation of the above mentioned limits. The workers have rights only to a monetary compensation, that can be considered an effective protection to unlawful use of flexible contracts.

SOMMARIO:

1. Contratto a termine e natura delle fondazioni liriche - 2. La disciplina “per sottrazione” contenuta nel d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - 3. Esigenze oggettive e legittima apposizione del termine - 4. Le procedure selettive per l’assunzione a tempo determinato - 5. Divieto di conversione e risarcimento del danno - NOTE


1. Contratto a termine e natura delle fondazioni liriche

I teatri lirici erano stati qualificati dall’art. 5 della l. 14 agosto 1967, n. 800 come enti pubblici non economici [1]. Di conseguenza, il loro rapporto di lavoro era regolato dalle regole proprie del pubblico impiego, integrate da una disciplina specifica del settore, che vietava i rinnovi dei contratti a termine, tali da determinare la conversione degli stessi in contratti di lavoro a tempo indeterminato [2]. Questa era probabilmente superflua, dato che dalla qualificazione dei teatri lirici come enti pubblici non economici sarebbe comunque discesa l’applica­zio­ne del divieto di costituzione di rapporti di lavoro, in assenza di un concorso pubblico. Nel clima culturale dell’ultimo decennio del secolo scorso era maturata l’idea per la quale si sarebbe potuto ottenere un più efficiente funzionamento di tali soggetti, ed un maggiore afflusso di capitali privati, trasformandoli in fondazioni, soggette alle regole del diritto civile. Queste avrebbero però mantenuto spiccate caratteristiche di natura pubblicistica, quali la sottoposizione alla vigilanza dell’Autorità di Governo, e la previsione di un finanziamento a carico dei soggetti pubblici loro soci [3], in attesa dell’intervento di soggetti privati. Tale sostegno finanziario peraltro era avvenuto in modo significativo soltanto per La Scala di Milano, sia perché questa agisce in un contesto economico florido, sia per il notevole prestigio internazionale di tale teatro [4]. Il mutamento della natura giuridica di questi soggetti, risultato peraltro di un processo legislativo confuso [5], avrebbe però comportato, in assenza di una disciplina speciale al riguardo, l’integrale applicazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, aveva escluso le fondazioni liriche dal campo di applicazione del solo art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 230, con ciò confermando indirettamente che le restanti disposizioni valevano anche per tali soggetti. Successivamente, l’art. 11, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, aveva previsto che gli artt. 4 e 5 dello stesso provvedimento (che disciplinavano gli stessi istituti la cui regolamentazione era contenuta nell’art. 2 della l. n. 230/1962) non trovassero applicazione alle fondazioni liriche [6]. Queste erano dunque sottratte [continua ..]


2. La disciplina “per sottrazione” contenuta nel d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Con il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il legislatore ha, nel contesto della più ampia riforma del contratto di lavoro a tempo determinato, mantenuto un regime particolare per i teatri lirici, fondato sulla non applicazione di alcune regole valide invece per gli altri datori di lavoro privati. In particolare, secondo l’art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 81/2015, ai contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dai teatri lirici, non trovano applicazione gli artt. 19 (limitatamente ai commi da 1 a 3) e 21 precedenti. Per gli altri datori di lavoro, l’apposizione del termine ad un contratto di lavoro per un periodo superiore a 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi, a meno che la contrattazione collettiva non preveda regole differenti), la proroga del contratto di durata inferiore a 12 mesi, o oltre il predetto limite temporale, nonché la sottoscrizione di un secondo contratto di lavoro tra le parti, sono ammesse soltanto in presenza di “esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività”, “esigenze di sostituzione di altri lavoratori”, o “esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, del­l’attività ordinaria” [11]. Tali regole non valgono invece per i teatri lirici, che dunque avrebbero potuto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in assenza di qualsiasi giustificazione oggettiva, e senza limiti temporali. Parimenti, sarebbero state inapplicabili tutte le limitazioni ai rinnovi del contratto a tempo determinato, come la previsione secondo la quale la riassunzione dello stesso lavoratore a tempo determinato, entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, o entro venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata pari o superiore a sei mesi, determina la costituzione ex nunc di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I teatri lirici sarebbero stati dunque soggetti soltanto ai divieti di assunzione a tempo determinato di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 81/2015, alle sanzioni in caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, ai limiti percentuali all’impiego di lavoratori con contratti a tempo determinato, nonché alle regole sul diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a termine (regole peraltro che avrebbero dovuto essere armonizzate con il complesso sistema di attribuzione di [continua ..]


3. Esigenze oggettive e legittima apposizione del termine

La pronuncia della Corte di Giustizia ha indotto il legislatore ad intervenire sulla questione, mediante il d.l. 28 giugno 2019, n. 59 (adottato non a caso, tra l’altro, “considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell’U­nione Europea”), convertito in l. 8 agosto 2019, n. 81, che ha aggiunto due commi all’art. 29 del d.lgs. n. 81/2015, e previsto una complessiva riforma delle assunzioni nei teatri lirici. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 29 chiarisce innanzitutto che la nuova disciplina non interferisce con la regolamentazione delle assunzioni dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, tuttora individuate – in considerazione della mancata adozione da parte del Ministero del lavoro del decreto indicato nell’art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 – dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché dai contratti collettivi [14]. Il punto 49 del predetto D.p.r. include tra le attività stagionali la “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”. I rari interventi della giurisprudenza di legittimità hanno chiarito innanzitutto che il concetto di “stagione teatrale” è più ampio di quello di “stagione di calendario”, e può coprire anche un periodo assai lungo nel corso dell’anno. Di conseguenza, anche secondo la disciplina vigente le fondazioni liriche possono assumere i lavoratori per l’insieme degli spettacoli da svolgere nel corso della stagione teatrale (che copre soltanto alcuni mesi dell’anno), con il solo limite del rispetto dell’obbligo della forma scritta [15]. Tale obbligo, per non essere meramente ripetitivo – e dunque privo di significato – di quello contenuto nell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 (espressamente ritenuto applicabile dal legislatore ai contratti a tempo determinato sottoscritti dai teatri lirici) impone di specificare per iscritto non solo la durata del contratto, ma anche quale sia la stagione teatrale (o la parte di essa) per la quale avviene [continua ..]


4. Le procedure selettive per l’assunzione a tempo determinato

Secondo l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 367/1996, come modificato dal­l’art. 1 del d.l. n. 59/2019, le fondazioni liriche possono assumere a tempo in­determinato esclusivamente mediante “procedure selettive pubbliche” [20]. Devono a questo fine stabilire, con propri provvedimenti, “criteri e modalità per il reclutamento del personale” a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché di quelli contenuti nell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (che peraltro già includono i principi sopra indicati) [21]. Benché la norma faccia riferimento a “provvedimenti” assunti dalle fondazioni, e dunque ad atti unilaterali, non vi è alcuna norma che vieti di regolare la materia mediante un’intesa con le organizzazioni sindacali (formalizzata o meno in un contratto aziendale). La disposizione in questione si differenzia da quella contenuta nell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 176, che impone alle società controllate da una o più amministrazioni pubbliche (categoria cui non appartengono come detto i teatri lirici) obblighi sostanzialmente sovrapponibili a quelli imposti alle fondazioni liriche, senza però distinguere tra le assunzioni a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato [22]. Tuttavia, nella disciplina delle assunzioni a termine, pur essendo sottratta all’ambito di applicazione della norma di fonte legale appena richiamata, sono presenti alcuni limiti all’operato delle fondazioni, di fonte contrattuale collettiva. In particolare, l’art. 1 del C.c.n.l. 25 marzo 2014 dispone che prima dell’inizio della stagione le fondazioni liriche procedano ad una “selezione annuale”, formulando una “apposita graduatoria degli idonei”, da cui attingere per le assunzioni del personale artistico. Benché non si richieda esplicitamente di espletare un “concorso pubblico” (forma di selezione che viene espressamente riferita alle assunzioni a tempo indeterminato) il concetto di “selezione”, e quello di “graduatoria”, denotano la necessità di una scelta imparziale degli aspiranti all’assunzione. Peraltro, in più punti della disposizione si fa riferimento a selezioni “indette”, e dunque rivolte alla generalità dei [continua ..]


5. Divieto di conversione e risarcimento del danno

Nella sentenza Sciotto la Corte di Giustizia aveva ribadito che il giudice nazionale è tenuto ad interpretare la disciplina nazionale in modo tale da sanzionare debitamente l’abuso, ed eliminare le conseguenze della violazione del termine. Veniva pertanto ipotizzata la possibilità – lasciata però in concreto al giudice nazionale – di sanzionare con la conversione in contratto a tempo indeterminato la violazione delle regole sull’apposizione del termine [23]. Ciò sarebbe stato in astratto consentito dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 81/2015, che per i teatri lirici non prevedeva espressamente la nullità delle assunzioni a termine avvenute in violazione della legge. L’art. 29, comma 3-ter del d.lgs. n. 81/2019, vieta invece espressamente la conversione in contratto a tempo indeterminato del contratto a termine, in caso di “violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro” (senza distinzione tra le ipotesi previste dal precedente comma 2 bis). L’art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 367/1996, oltre ad imporre alle fondazioni liriche di assumere il personale a tempo indeterminato esclusivamente mediante selezioni pubbliche, dispone che il mancato rispetto delle procedure (o l’omessa loro adozione) rende nulli gli eventuali contratti di assunzione. Perché l’obbligo imposto dalla legge sia rispettato, non basta che l’assun­zione avvenga mediante una qualsiasi selezione pubblica. Occorre invece che questa sia destinata alla sottoscrizione del tipo di contratto poi concluso tra le parti. Dato che i contratti a termine sono stipulati all’esito di una procedura del tutto diversa da quella per l’assunzione a tempo indeterminato (o addirittura senza alcuna procedura), la loro conversione in rapporti a tempo indeterminato non sarebbe pertanto in nessun caso possibile. Anche dunque se fosse stato sottoscritto all’esito di una procedura selettiva, un contratto a termine non potrà essere convertito in contratto a tempo indeterminato, nemmeno qualora sussistesse una violazione delle regole sull’utilizzo dei contratti di lavoro flessibili. Il legislatore ha accomunato, al comma 3 ter dell’art. 29 d.lgs. n. 81/2015, tutte le violazioni relative all’utilizzo del contratto a tempo determinato, e mutuando in [continua ..]


NOTE