Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Danno professionale e ius variandi nei contratti di lavoro subordinato con i professionisti sportivi in un'ottica giusprivatistica (di Emanuela Maio, Professore a contratto - Università degli Studi di Parma)


Il lavoro si pone l’obiettivo di analizzare la configurabilità del danno professionale nel settore sportivo, partendo dal presupposto normativo (art. 4, legge n. 91/1981) che vieta l’applicazione dell’art. 2103 c.c. ai contratti stipulati con i professionisti sportivi. La risposta affermativa è giustificata dal riconoscimento di un’autonomia privata differenziata nel settore sportivo, dovuta alla specificità del fenomeno, grazie alla quale lo ius variandi del datore di lavoro è ridotto. Di conseguenza il danno professionale nell’àmbito sportivo è configurabile e sottoposto al medesimo onere probatorio del danno professionale per violazione dell’art. 2103 c.c

Professional damage and ius variandi in subordinate employment contracts with sports professionals from a privat law point of view

The aim of the work is to analyse the configurability of professional damage in the sports sector, starting from the normative presupposition (art. 4, l. n. 91/1981) which prohibits the application of art. 2103 c.c. to contracts stipulated with sports professionals. The affirmative answer is justified by the recognition of differentiated private autonomy in the sports sector, due to the specific nature of the phenomenon, thanks to which the employer’s ius variandi is reduced. As a consequence, the professional sports damage is configurable and subject to the same burden of proof as the damage resulting from the violation of art. 2103 c.c.

KEYWORDS: art. 2103 c.c. – ius variandi – differentiated private autonomy – professional sports damage – burden of proof

SOMMARIO:

1. La configurabilità del danno professionale in àmbito sportivo - 2. Ius variandi nei contratti di lavoro subordinato con i professionisti sportivi - 3. Riflessioni sulla prova del danno professionale nel settore sportivo - NOTE


1. La configurabilità del danno professionale in àmbito sportivo

Il divieto ex art. 4, legge n. 91/1981 sull’applicabilità dell’art. 2103 c.c. ai contratti di lavoro subordinato con i professionisti sportivi è terreno fertile per riflettere sulla possibile configurabilità, anche in questo campo, del danno professionale, valutando se questo segua i profili giuridici del codice civile, o se rappresenti, invece, una diversa, specifica, tipologia di danno professionale cd. sportivo. Per poter fornire un’ipotesi risolutiva al quesito posto, la premessa logica necessaria è chiarire il rapporto tra fenomeno sportivo e ordinamento statale [1]. Si prescinde, però, in questo caso dall’orientamento accolto (sull’unitarietà o pluralità degli ordinamenti giuridici, come meglio illustrati nella nota 1) per spiegare la configurabilità o meno del danno professionale nel settore sportivo, in quanto entrambi condurrebbero alla sua ammissibilità, a cambiare sono le premesse e la sua denominazione, per cui si spiegherà come il ricorso a una delle due tesi risulti essere metodologicamente più corretto per definire la dimensione del danno professionale nel fenomeno sportivo. La teoria per la quale si opta è quella sull’unitarietà e complessità dell’or­dinamento giuridico [2], in ragione della quale l’ordinamento è uno: quello statale, ma le fonti sono plurime [3] e possono essere di natura sia pubblicistica sia privatistica. Per fonte di natura privatistica si intende la capacità riconosciuta alle parti di autoregolamentarsi ex art. 1322 c.c., seppure nel rispetto dei limiti legali previsti. Tra le fonti di natura privatistica, rientrano per l’appunto anche i regolamenti delle federazioni sportive [4] che, in combinato disposto con le leggi statali, disciplinano il fenomeno sportivo. Tale passaggio si presenta risolutivo per l’interpretazione del dato normativo di riferimento, ove si rileva che l’art. 4 della legge n. 91/1981 esclude espressamente (tra le altre norme) l’applicabilità dell’art. 13 dello St. dei lavoratori, e quindi dell’art. 2103 c.c., ai contratti di lavoro subordinato stipulati con i professionisti sportivi. Di conseguenza, si potrebbe ritenere che il danno professionale nello sport abbia una regolamentazione propria, che esula da quella ordinaria, rappresentando [continua ..]


2. Ius variandi nei contratti di lavoro subordinato con i professionisti sportivi

La ratio dell’art. 2103 c.c. è quella di tutelare i diritti e la dignità del lavoratore, anche se, nel corso del tempo e con l’avvicendarsi di varie riforme, questo obiettivo si è dotato di confini più elastici. La Costituzione riconosce il diritto al lavoro quale diritto fondamentale vòlto alla realizzazione sociale e personale dell’individuo [7]. Il lavoro (diritto) è dunque una delle modalità di realizzazione della personalità [8], quest’ultimo valore centrale della Carta costituzionale [9]. Ciò si riscontra anche nel codice civile, dove nell’individuare l’oggetto dell’obbligazione lavorativa, l’art. 2103 c.c. chiarisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni [10] per le quali è stato assunto. Questo in quanto la corrispondenza delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore al suo inquadramento formale, tramite contratto, attua i principi costituzionali sottesi. Per cui, se da una parte il lavoratore è obbligato a svolgere determinate mansioni, dall’altra il datore di lavoro è tenuto ad assegnargli quelle corrispondenti al suo inquadramento lavorativo. Questo non esclude, però, la possibilità per il datore di lavoro di esercitare lo ius variandi sia in melius, con l’attribuzione di mansioni superiori al lavoratore, sia in peius [11] nei limiti previsti dalla legge. Lo ius variandi è la realizzazione dell’autonomia negoziale nel corso del rapporto contrattuale fra le parti coinvolte, per cui il datore di lavoro può apportare modifiche alle funzioni del lavoratore durante il rapporto lavorativo, seppur a determinate condizioni [12]. La dimostrazione di tale assunto è data dalla stessa lettera dell’art. 2103 c.c., che in sostanza ne costituisce i limiti legali [13]. Guardando, senza pretesa di esaustività, alla storia delle riforme dell’art. 2103 c.c. si può osservare come i limiti allo ius variandi siano divenuti più stringenti da un lato e più elastici dall’altro. Con il cd. jobs act viene meno il criterio dell’equivalenza delle mansioni [14] previsto nella precedente versione del 2103 c.c., per cui il datore di lavoro “deve adibire il lavoratore alle funzioni per le quali è [continua ..]


3. Riflessioni sulla prova del danno professionale nel settore sportivo

Il demansionamento quale evento causato dall’inadempimento del datore di lavoro è plurilesivo [23], dal momento che, anche secondo la giurisprudenza [24] più recente, può causare danni patrimoniali (danno professionale) e non patrimoniali (alla dignità del lavoratore in generale e alla sua immagine in particolare) [25]. Il danno professionale è uno dei danni conseguenti alla «ingiustificata sottrazione, ad opera del datore di lavoro, di una parte delle mansioni originariamente assegnate al lavoratore, ovvero l’adibizione di quest’ultimo a mansioni qualitativamente inferiori rispetto a quelle inizialmente svolte o successivamente acquisite nel corso del rapporto di lavoro» [26]. Il rapporto tra l’inadempimento del datore di lavoro, che non rispetta i limiti imposti al suo ius variandi, causando il demansionamento del lavoratore, e il conseguente danno alla sua professionalità è il fulcro su cui si basa la liquidazione di quest’ultimo. La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate piú volte sulla necessaria prova del danno, a seconda che il danno alla professionalità sia da considerare in re ipsa all’inadempimento del datore di lavoro, o come sua conseguenza. Considerare il danno professionale in re ipsa, comporta un onere della prova “piú leggero”, poiché è richiesta la mera allegazione dell’inadempimento; mentre la qualificazione del danno professionale come danno conseguenza necessita anche della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento (quale evento lesivo) e il danno subito [27] ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c. Gli orientamenti più consolidati escludono, in generale, l’esistenza di un danno-evento, in quanto comporterebbe un automatismo risarcitorio, che se da un lato riduce drasticamente il potere discrezionale del giudice, dall’altro tradisce la funzione compensativa del risarcimento del danno, che in tal modo risulterebbe invece sanzionatoria [28]. Per ovviare a tale evenienza e in considerazione della peculiarità del rapporto di lavoro, la giurisprudenza [29] ha optato per altre soluzioni, affermando l’inesistenza del danno in re ipsa, ma riconoscendo la possibilità di provare il danno da demansionamento attraverso l’allegazione di elementi [continua ..]


NOTE