Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

12/08/2019 - Il ripristino del meccanismo di calcolo per “poste omogenee” del danno differenziale”

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

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di avv. Valentina Zaccarelli

1: Premessa.
 
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e il bilancio pluriennale per gli anni 2019, 2020 e 2021 (pubblicata il giorno 31 dicembre 2018) aveva previsto, tra l’altro, la revisione delle tariffe Inail. In particolare, la predetta legge aveva disposto la revisione della disciplina
dei criteri di liquidazione del c. d. danno differenziale e dei criteri di liquidazione delle somme oggetto di azione di regresso e di surrogazione da parte dell’Inail (art. 1, 1126esimo comma, lettere a, b e c).
2.
La revisione della disciplina dei criteri di liquidazione del c. d. danno
differenziale.
 
L’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, c. d. Testo unico Inail) disciplina l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Si tratta dell’esonero dall’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore secondo le norme del codice civile. In altre parole, vi sono ipotesi in cui il datore di lavoro non deve risarcire il danno subito dal lavoratore per l’infortunio sul lavoro occorso a questo ultimo.
Tuttavia, vi sono ipotesi in cui il datore di lavoro è chiamato a risarcire il c. d. danno differenziale, vale a dire la differenza tra l’ammontare del danno sofferto dal lavoratore in ragione dell’infortunio sul lavoro occorsogli e le prestazioni erogate dall’Inail.
In particolare, secondo l’art. 10, come modificato dall’art. 1, 1126esimo
comma, legge n. 145 del 2018, il c. d. danno differenziale doveva essere calcolato per differenza tra l’ammontare complessivo del danno per i diversi titoli (patrimoniale, non patrimoniale, etc.) e l’importo comprensivo dell’indennizzo erogato dall’Inail per gli stessi titoli, compreso quanto erogato a titolo di danno biologico.
Allo stesso modo doveva essere calcolato il credito spettante all’Inail nella ipotesi in cui, indennizzato l’infortunato, l’Istituto avesse diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro o diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile dell’infortunio.
3.
La revisione della disciplina dei criteri di liquidazione delle somme oggetto di diritto di regresso e di surrogazione dell’Inail.
 
Ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’Inail può agire nei confronti del soggetto chiamato a rispondere in sede civile dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore (responsabile civile) per recuperare le somme che lo stesso Istituto ha erogato al lavoratore a titolo di indennità, nonché per recuperare le spese accessorie sostenute.
Secondo la disciplina modificata dalla legge di bilancio per l’anno 2019, per quantificare quanto spettante all’Inail a titolo di regresso e a titolo di surrogazione, occorreva tenere conto delle prestazioni complessivamente erogate dall’Istituto nei limiti del complessivo danno risarcibile da parte del responsabile civile.
In ogni caso, il giudice poteva ridurre l’importo dovuto in ragione della
condotta precedente e successiva al verificarsi dell’infortunio, nonché in ragione della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza sul lavoro.
Inoltre, nel definire le modalità di esecuzione della obbligazione, il giudice poteva tenere conto delle risorse economiche del responsabile.
4.
La novità introdotta dalla legge n. 145 del 2018.
 
La novità rispetto al testo legislativo precedente consisteva nel fatto che ciò che doveva essere preso in considerazione nella determinazione sia del c. d. danno differenziale, sia delle somme a cui ha diritto l’Inail a titolo di regresso e a titolo di surrogazione erano tutte le somme corrisposte al lavoratore dall’Istituto assicurativo e non più solo quelle erogate a titolo di indennità e spese accessorie. In altre parole, non
era più possibile procedere a una valutazione “per poste”, in ragione della quale si confrontava il patrimoniale con il patrimoniale, il non patrimoniale con il non patrimoniale e così via. Inoltre, dovevano essere prese in considerazione solo le somme erogate dall’Inail.
La conseguenza sembrava essere quella di una possibile riduzione del
risarcimento dovuto al lavoratore infortunato o tecnopatico.
Inoltre, le modificazioni introdotte dal Legislatore con la legge di bilancio per l’anno 2019 parevano essere in contrasto con i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di risarcimento del c. d. danno differenziale e di diritto di regresso e di surrogazione dell’Inail.
Infine, era sorto un urgente problema di interpretazione. Nello specifico, ci si domandava se il nuovo meccanismo di calcolo fosse applicabile anche agli infortuni sul lavoro denunciati prima del giorno 1° gennaio 2019. Al riguardo, la Suprema Corte aveva sancito la non applicabilità delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 10 del c. d. Testo unico Inail agli infortuni sul lavoro verificatisi prima del giorno 1° gennaio 2019 (cfr. Cass. 27 marzo 2019, n. 8580, pubblicata su questo Sito ; Cass. 8 aprile 2019, n. 9744, pubblicata su questo Sito
; Cass. 21 maggio 2019, n. 13645).
5.
Il passo indietro del Legislatore.
 
Con il c. d. decreto crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), il Legislatore ha ripristinato i “vecchi” criteri di calcolo per “poste omogenee” del c. d. danno differenziale. Infatti, l’art. 3 sexies, primo comma, del predetto decreto ha abrogato, in via integrale, l’art. 1,
126esimo comma, lettere da a) a f), della legge n. 145 del 2018