Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

16/05/2023 - Le ulteriori diposizioni volte alla attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC). La conversione in legge del decreto legge n. 13 del 2023.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del giorno 25 febbraio 2023) ha previsto alcune ulteriori diposizioni urgenti volte alla attuazione sia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), sia delle politiche di coesione e della politica agraria comune. Il decreto legge n. 13 del 2023 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del giorno 21 aprile 2023).

Articoli Correlati: pubbliche amministrazioni - esonero contributivo

di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le disposizioni di interesse giuslavoristico.

 

Ferme le ulteriori urgenti disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di gestione del loro personale, una interessante disposizione del decreto legge n. 13 del 2023 ha disciplinato una ipotesi di esonero contributivo in favore dei datori di lavoro.

In particolare, l’art. 26 del capo III del titolo II della parte II del citato decreto legge ha previsto che, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall’investimento 3.3 della missione 4, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del piano, è riconosciuto alle imprese che partecipino al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento 3.3 un esonero dal versamento dei (soli) “contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro” dovuti all’Inps. Dunque, sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail. In ogni caso, resta ferma la aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dal giorno 1° gennaio 2024 al giorno 31 dicembre 2026, nel limite massimo di importo pari a €. 3.750,00 all’anno, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca, nonché di personale che è o che è stato titolare di contratti di ricerca (art. 22 della legge n. 240 del 2010) o di contratti di lavoro subordinato di ricercatori a tempo determinato (art. 24 della legge n. 240 del 2010).

La richiesta di fruire dell’esonero contributivo è limitata a due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e, comunque, è possibile nei limiti previsti dai regolamenti Ue n. 1407 del 2013 e n. 1408 del, 2013 della Commissione europea in data 18 dicembre 2013.

 

  1. Le modificazioni apportate in sede di conversione all’art. 26 del capo III del titolo II della parte II del decreto legge n. 13 del 2023.

 

La legge di conversione n. 41 del 2023 ha apportato queste modificazioni al citato art. 26 del capo III del titolo II della parte II del decreto legge n. 13 del 2023:

- al secondo comma 2, dopo le parole “del beneficio” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

- al terzo comma, le parole “beneficio contributivo di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “beneficio di cui al comma 1”;

- al quarto comma, le parole “decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021”;

- dopo il quinto comma è inserito il quinto comma bis, il quale modifica il sesto comma duodevicies dell’art. 14 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dopo il sesto comma è inserito il sesto comma bis, secondo cui “l’articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico”;

- il sesto comma è così sostituito: “all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4 bis è inserito il seguente: <4 ter. Ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle scuole superiori a ordinamento speciale>”;

- all’ottavo comma, le parole “le università statali, possono” sono sostituite dalle seguenti: “le università statali possono», le parole “un importo non superiore all’un per cento” sono sostituite dalle seguenti: “un importo non superiore al 2 per cento” e le parole “e nel limite massimo delle risorse rimborsate” sono soppresse;

- al nono comma, le parole “all’articolo 12, del regio decreto” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto”;

- dopo il nono comma è inserito il nono comma bis, secondo cui “al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione 4, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) è inserita la seguente: <a bis) previsione dell’abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto all’assunzione in ruolo>”.

 

  1. Disposizioni finali.

 

Le modalità di riconoscimento del beneficio saranno disciplinate da un decreto del Ministro della università e della ricerca, adottato in concerto con il Ministro della economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge n. 13 del 2023 (giorno 25 febbraio 2023).