Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

06/07/2022 - La conferma delle ulteriori misure urgenti per la attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c. d. PNRR). La conversione in legge del decreto legge n. 36 del 2022.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del giorno 30 aprile 2022 era stato pubblicato il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per la attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, in vigore dal giorno 1° maggio 2022. Il decreto legge n. 36 del 2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del giorno 29 giugno 2022.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le ulteriori misure urgenti per la attuazione del c. d. PNRR.

 

Nello specifico, il decreto legge n. 36 del 2022 aveva previsto:

  1. la istituzione del “Portale unico del reclutamento” (art. 35 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 2 del decreto legge n. 36 del 2022);
  2. la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 35 quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 2 del decreto legge n. 36 del 2022);
  3. la revisione della disciplina sulla mobilità orizzontale del pubblico impiego (art. 6 del decreto legge n. 36 del 2022);
  4. la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza da almeno due anni (art. 10 del decreto legge n. 36 del 2022);
  5. alcune modificazioni alla disciplina del “Portale nazionale del sommerso” (art. 19 del decreto legge n. 36 del 2022);
  6. allo scopo di assicurare una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la possibilità per l’Inail di promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la attivazione, tra gli altri, di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza, di progetti di ricerca e di sperimentazione di soluzioni tecnologiche, di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, di iniziative congiunte di comunicazione e di promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del decreto legge n. 36 del 2022);
  7. la costituzione della Spa 3 – I (art. 28 del decreto legge n. 36 del 2022);
  8. il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere (art. 34 del decreto legge n. 36 del 2022);
  9. misure per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sulla efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, nonché del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sulla efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria (art. 41 del decreto legge n. 36 del 2022);
  10. correzioni al c. d. codice della crisi di impresa e della insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) (art. 42 del decreto legge n. 36 del 2022).

Tutte tali misure sono state confermate in sede di conversione in legge, con alcune marginali modificazioni.

 

  1. Ulteriori misure di attuazione del c. d. PNRR introdotte in sede di conversione in legge.

 

In sede di conversione in legge del decreto legge n. 36 del 2022 da parte della legge n. 79 del 2022 sono state previste ulteriori misure di attuazione del c. d. PNRR:

- è stato istituito il c. d. Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (Nuvir), il quale, a partire dal primo giorno dell’anno 2023, sostituirà il c. d. gruppo di lavoro sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (Air) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 303 del 1999, così come modificato dall’art. 7 bis del decreto legge n. 36 del 2022, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 79 del 2022);

- “allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nella ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” è stata prevista la facoltà per gli istituti di patronato di acquisire (in deroga all’art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193) il mandato di patrocinio anche in via telematica, nel rispetto della disciplina dettata dal secondo comma quater dell’art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (art. 15 bis del decreto legge n. 36 del 2022, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 79 del 2022);

- il termine di efficacia della soppressione delle disposizioni del secondo comma dell’art. 3 del regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del primo comma dell’art. 2 del regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (soppressione prevista, in via rispettiva, dal quarto comma bis e dal quarto comma ter dell’art. 17 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012), è stato prorogato al giorno 30 giugno 2022 (art. 19 bis del decreto legge n. 36 del 2022, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 79 del 2022).