Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

04/07/2022 - Salario minimo ed equo compenso: situazione attuale e ipotesi di realizzazione

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

L’articolo su salario minimo ed equo compenso tratta un argomento che – oltre ad essere al centro dell’attenzione di politici, forze sociali e media soprattutto dopo la Direttiva dell’Unione europea sull’obbligo di introdurli – riveste in questo momento una fortissima rilevanza sociale. Il rincaro della vita, il Covid, la guerra in Ucraina e i problemi energetici e climatici hanno infatti determinato un coacervo di problemi e di insoddisfazioni tali da rendere davvero necessario poter contare almeno su quel minimo che serve per far fronte ai più urgenti bisogni personali e familiari. Oltretutto, spiega l’articolo, la situazione è aggravata dal cattivo funzionamento di tanti Uffici del Lavoro ai vari livelli, che consente anche una sistematica non applicazione di minimi salariali e di limiti di orario stabiliti dalla contrattazione collettiva.

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di Dott. Piero Righetti

PREMESSA – IL SALARIO MINIMO NELLA STORIA – IL PROBLEMA DELLA POVERTA’ IN ITALIA IL REDDITO DI CITTADINANZA – IL SALARIO MINIMO IN EUROPA – IL SALARIO MINIMO IN ITALIA – LA SITUAZIONE ATTUALE – LA DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA – L’EQUO COMPENSO – OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL MERCATO DEL LAVORO – COMPETENZE. SNELLIMENTO NORMATIVO. IL REGIO DECRETO LEGGE 2657/1923

 

 

In queste ultime settimane, a causa anche della crisi economica, sanitaria e sociale che stiamo attraversando, si sta parlando con sempre maggiore insistenza (sia in Italia sia in Europa) della necessità (da parte di chi è favorevole) o della assoluta inopportunità (da parte di chi è contrario) di introdurre, con un’apposita legge, l’obbligo per le aziende pubbliche e private e per i datori di lavoro in generale di corrispondere ai propri dipendenti un salario minimo, orario, settimanale o mensile.

A tale riguardo va sottolineato che l’Italia, oltre alla Grecia, è l’unica nazione che fa parte dell’Unione Europea in cui un salario minimo effettivo non è stato ancora previsto né da una legge né dalla contrattazione collettiva. A ciò si aggiunga che sempre l’Italia è caratterizzata negativamente da un cuneo fiscale e previdenziale su stipendi e pensioni particolarmente elevato, da un orario di lavoro mediamente lungo e da servizi sociali spesso molto carenti.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, inoltre, le retribuzioni dovrebbero perdere nel corso del 2022 almeno cinque punti dell’attuale potere d’acquisto a causa dell’ormai continuo lievitare dell’inflazione, aggravando pesantemente un mercato del lavoro caratterizzato da oltre tre milioni di persone con un contratto a tempo determinato, spesso di breve durata e a part-time “obbligatorio”, e da retribuzioni che negli ultimi 30 anni, a fronte di un aumento medio di oltre il 33% in Germania, del 31% in Francia, del 6% in Spagna e degli aumenti più o meno consistenti di tutta l’area OCSE, si sono addirittura ridotte mediamente del 2,9%.

Ecco dunque i motivi, uniti a quello delle ormai prossime elezioni politiche, per i quali il problema di un salario minimo è tornato di grande attualità e riempie giornali e trasmissioni televisive: un salario minimo o comunque una retribuzione adeguata alle necessità di vita, personali e familiari, di chi lavora.

 

 

  1. IL SALARIO MINIMO NELLA STORIA

 

A proposito di un compenso minimo o almeno sufficiente va ricordato che nell’antico Egitto per coloro che lavoravano alla costruzione delle piramidi era previsto un compenso, essenzialmente in cibo, maggiorato per chi aveva moglie e figli e che nel Vangelo la “Parabola dei lavoratori delle diverse ore” (Matteo 20, 1-16) parla del padrone di una vigna che ritiene di compensare con “un denaro” tutti coloro che hanno lavorato per lui senza tener conto del numero delle ore lavorate. A coloro che “mormoravano” per questo compenso ritenuto non equo il padrone della vigna risponde “io non ti fo alcun torto, non convenisti meco per un denaro?”.

Dunque già qui si parla di un compenso minimo (più o meno) liberamente pattuito (“convenuto”) da considerare come un “compenso equo”.

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo afferma solennemente, all’art. 23, che “Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro, alla protezione contro la disoccupazione, ad eguale retribuzione per eguale lavoro.” e che “ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.”

 

Il problema di un salario minimo fu sollevato anche in Assemblea Costituente senza però arrivare, nonostante una serie di discussioni e di approfondimenti di natura comunque più ideologica che economico-sociale, a nessuna conclusione concreta sullo specifico punto.

 

Di lavoro tuttavia si parla espressamente e più volte nella Costituzione Italiana.

L’art. 1, comma 1 infatti, afferma solennemente che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”; l’art. 4 riconosce “a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e “il dovere di svolgere un’attività”; l’art. 35, comma 1, dichiara che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” mentre, più specificamente, l’art. 36, sempre al comma 1, stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”; l’art. 37 infine impone l’obbligo di una stessa retribuzione, a parità di lavoro, per uomini, donne e minori.

 

 

  1. IL PROBLEMA DELLA POVERTA’ IN ITALIA

 

A monte della necessità di una retribuzione minima c’è ovviamente il problema della povertà, sia di chi lavora sia di chi non lavora o non riesce a trovare un’occupazione, problema che in Italia è stato più volte affrontato soprattutto negli ultimi anni anche perché il numero delle persone in povertà assoluta – con un reddito cioè che, secondo la definizione dell’Istat, è pari o inferiore a quello che bisogna avere per acquistare i beni necessari a “conseguire uno standard di vita minimamente accettabile” – è passato in breve tempo dal 3,1% a più del 10% della popolazione: sei milioni di persone (e cioè 1 italiano su 10). Sempre secondo queste statistiche in passato i più poveri si trovavano soprattutto tra gli anziani ma, in questi ultimi anni, si trovano in modo crescente anche tra i giovani. Una situazione che secondo il Social Justice Index pone l’Italia al 25° posto tra tutti i paesi dell’Unione Europea.

Questa mancanza di “giustizia sociale” è, secondo molti economisti e secondo la stessa Banca d’Italia, una delle principali cause (ma al tempo stesso anche una conseguenza) della nostra bassa crescita economica negli ultimi decenni. Una causa dunque ma anche una conseguenza. Per combattere la quale, purtroppo, o almeno per ridurla in modo consistente, ci siamo mossi con notevole ritardo rispetto a quello che hanno fatto altre nazioni come, ad esempio, la Francia e la Germania negli anni ’80.

 

 

  1. a) Reddito minimo di inserimento e REI

 

Soltanto alla fine degli anni ’90 furono varate in Italia le prime misure, sperimentali e territorialmente e finanziariamente molto limitate, definite Reddito minimo di inserimento (RMI) – ben presto abbandonate – che coinvolsero in tutto soltanto 66.000 nuclei familiari, di cui l’85% al Sud, cui furono erogati mediamente 360 euro mensili.

Successivamente venne introdotto il SIA (cioè il Sostegno per l’inclusione attiva) riservato alle famiglie più indigenti e maggiormente esposte al rischio di esclusione sociale, che prevedeva tra l’altro la concessione di una social-card simile a quella rilasciata in altre nazioni europee. La gestione di questo “strumento assistenziale”, come fu definito, fu riservata, come l’RMI, ai Comuni, sperimentato in 12 città con più di 250.000 abitanti e poi esteso, per effetto della Legge di stabilità per il 2016, all’intero territorio nazionale.

 

Con decreto interministeriale del 16 marzo 2016 questa forma di intervento venne però modificata e sostanzialmente trasformata in una soluzione-ponte per l’istituzione del REI, e cioè di un vero e proprio Reddito di inclusione, rivelatosi da subito una forma di intervento indubbiamente più completa di quelle precedenti: considerata una misura universale di contrasto alla povertà, gestita dai Comuni ed erogata dall’Inps, all’inizio del 2019 era tuttavia ancora in fase di rodaggio e dava diritto ad un assegno mensile di 187,50 euro per una persona e ad un massimo di 540 per famiglie di 6. Questo assegno era integrato in molti casi da sussidi regionali e comunali ed era fruibile sia dai cittadini italiani che dagli extracomunitari, compresi quelli senza fissa dimora.

 

 

  1. b) Il Reddito di Cittadinanza

 

In sostituzione del REI la Finanziaria 2019 ha istituito il Reddito di cittadinanza, una misura questa che ha subito creato una serie di critiche su tutti i suoi vari aspetti, sia generali che particolari, a cominciare dalla sua stessa natura, giuridica ed economica, che per alcuni sarebbe prevalentemente quella di misura di contrasto alla povertà e per altri di intervento di politica attiva del lavoro.

Una cosa comunque è certa: il Reddito di cittadinanza ancor prima della sua concreta realizzazione aveva già suscitato una quantità ed intensità di discussioni, sia politiche che tecnico-giuridiche, che ha ben pochi precedenti nella storia della Repubblica, discussioni che nel corso di questi ultimi due anni, 2021 e 2022, sono ulteriormente aumentate.

È comunque indubbio che – al di là del fatto se si possa giuridicamente ed economicamente considerarlo una “misura universale di contrasto alla povertà” – il Reddito di cittadinanza, per come è stato delineato nel D.L. n. 4/2019, avrebbe dovuto avere una duplice funzione: introdurre una misura di contrasto alla povertà e rappresentare, almeno formalmente, un concreto e generale intervento di politica attiva del lavoro.

Se non altro per quanto se ne è parlato e scritto finora, quelle che avrebbero dovuto essere le sue funzioni di base sono dunque ben note: a) concessione di un sussidio mensile, individuale e/o familiare, per un massimo di 18 mesi rinnovabile per altri 18 dopo una sospensione di 30 giorni e utilizzabile da chi ne ha fatto richiesta e/o dall’impresa che lo dovrebbe assumere; b) assistenza del sussidiato nella ricerca di un’occupazione con obbligo di una sua disponibilità al lavoro e alla concreta accettazione di un’occupazione a pena di decadenza dal sussidio stesso (obbligo subito drasticamente attenuato, se non di fatto abolito, in sede di conversione).

Il Reddito di cittadinanza, come detto, si è comunque ridotto di fatto – anche per l’assoluta incapacità (e a volte volontà) di gestirlo in modo adeguato e conforme alla sua ratio istitutiva da parte dei vari uffici centrali e periferici del Ministero del Lavoro, oltre che, sia pure in misura minore, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e dell’INPS – ad essere soltanto uno strumento di natura assistenziale e comunque di politica passiva del lavoro e non certo di politica attiva, come invece sarebbe stato utile e doveroso e come forse era nelle intenzioni dei proponenti.

Uno strumento che alcune forze politiche, sindacali ed imprenditoriali vorrebbero completamente abolire, ed altre invece riformare, sia pure in modo rilevante.

Uno strumento che, sempre per chi ne vorrebbe l’abolizione, sarebbe la ragione principale della mancanza in chi ne fruisce, e soprattutto nei più giovani, di una vera voglia di lavorare e della estrema difficoltà di tante aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni, a trovare la manodopera che servirebbe loro in una fase, come questa del 2° e 3° trimestre 2022, di generale miglioramento della nostra economia, comunque già notevolmente ridimensionato dalla ripresa dopo anni dell’inflazione, dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica che ne è conseguita.

Sull’esistenza di rapporti diretti ed indiretti tra Reddito di cittadinanza e salario minimo si è recentemente soffermata anche la Saraceno – già responsabile del team per il controllo e la valutazione del Reddito di cittadinanza – che, dopo avere inizialmente escluso ogni tipo di correlazione tra posti vacanti e Reddito di cittadinanza, sostiene ora che di fatto questa correlazione negativa c’è, e suggerisce che, per almeno limitarla, potrebbe essere utile introdurre per legge la possibilità di cumulare parzialmente Reddito di cittadinanza e retribuzione nei limiti massimi di un 50%. Un cumulo parziale la cui utilità viene condivisa anche da molti studiosi della materia, ad avviso dei quali questa possibilità di cumulare salario e Reddito di cittadinanza o di sospendere il Reddito di cittadinanza nei periodi di svolgimento di un lavoro retribuito determinerebbe meno lavoro in nero e meno rifiuti ad accettare un’occupazione temporanea. (1)

Vediamo ora che cosa si intende o si dovrebbe intendere per salario minimo.

 

 

  1. IL SALARIO MINIMO IN EUROPA

 

Il salario minimo – che può definirsi, come sostenuto anche dall’OIL, “la retribuzione minima che un datore di lavoro deve corrispondere ai propri dipendenti per una determinata quantità di lavoro (oraria, giornaliera, settimanale o mensile)” – è, in estrema sintesi, una cosa ben diversa dal reddito minimo (che vuole garantire un minimo vitale a tutti i cittadini in relazione al loro stato di bisogno) e dal Reddito di cittadinanza (che è una misura economico-assistenziale).

 

Il salario minimo obbligatorio, così come sopra definito, può essere introdotto nella legislazione sociale di una nazione o direttamente, per legge, o indirettamente per espressa statuizione della contrattazione collettiva avente necessariamente, in questo caso, validità erga omnes o, anche, come avviene in Belgio, per effetto di un sistema duale, un sistema cioè in cui la contrattazione integra la legislazione.

Da sempre si discute e si discuterà sui vantaggi e sugli svantaggi dell’esistenza o meno di un salario minimo obbligatorio sostenendosi, da parte di chi è favorevole alla sua introduzione, che il salario minimo obbligatorio, oltre ad essere moralmente giusto ed equo, riduce la povertà e le disuguaglianze sociali, aumenta il tenore di vita dei lavoratori e spinge le aziende ad una maggiore efficienza. I contrari si dichiarano convinti, invece, del fatto che il salario minimo obbligatorio, soprattutto se di importo elevato, favorisce la disoccupazione e aumenta la povertà a causa delle prevedibili minori assunzioni e dei maggiori licenziamenti, nonché del fatto che, se fosse solo orario, ridurrebbe in molti casi la durata dell’attività lavorativa e quindi il livello delle retribuzioni mensili, incidendo negativamente sul PIL e sulla competitività complessiva di un sistema economico.

Le prime nazioni ad introdurlo sono state la Nuova Zelanda nel 1894, l’Australia nel 1896 e il Regno Unito nel 1909. Gli Stati Uniti lo hanno stabilito nel 1938 e, attualmente, esiste ormai quasi nel 90% dei paesi aderenti all’ILO e in 22 delle nazioni che fanno parte dell’Unione Europea (non è infatti ancora previsto, oltre che in Italia, in Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia e, parzialmente, a Cipro).

L’importo di questo salario obbligatorio è molto variabile e va, per ciò che riguarda l’Europa, e a parità di potere d’acquisto, da un minimo di 286 euro mensili (Bulgaria) ad un massimo di 2.071 euro (Lussemburgo).

Più esattamente l’importo orario del salario minimo stabilito per legge è attualmente, in ordine crescente, il seguente: Bulgaria 1,87; Lettonia 2,54; Romania 2,81; Ungheria 2,85; Croazia 3,17; Slovacchia 3,33; Repubblica Ceca 3,40; Estonia 3,48; Polonia 3,50; Lituania 3,72; Grecia 3,76; Portogallo 3,83; Malta 4,48; Slovenia 5,44; Spagna 5,76; Regno Unito 9,35; Belgio 9,66; Irlanda 10,10; Olanda 10,14; Francia 10,15; Germania 12,00 (dal 1° ottobre 2022; attualmente è a 9,82 e sarà da luglio 10,45); Lussemburgo 12,38.

Le nazioni in cui il salario minimo è stato fissato dalla contrattazione collettiva sono: Svezia, Danimarca, Austria, Finlandia e (parzialmente) Cipro.

L’Italia al momento va considerata “un discorso a parte”: un salario minimo è infatti fissato sì dalla contrattazione collettiva ma varia in misura rilevante da settore a sottosettore produttivo, non ha efficacia erga omnes e non copre ad oggi, secondo le ultime valutazioni, da 700.000 a 1 milione di lavoratori del settore privato, al netto dei lavoratori agricoli e di quelli domestici. Aggiungo che i contratti collettivi ufficiali censiti dal CNEL e ufficialmente depositati sono, compresi quelli “pirata” (sottoscritti cioè da organizzazioni datoriali e sindacali di comodo o di bassissima rappresentanza) quasi 1.000 e che 54 di questi riguardano il 75% dei lavoratori cui questi contratti collettivi si devono applicare e ben 879 il restante 25%.

 

 

  1. IL SALARIO MINIMO IN ITALIA

 

Anche se il salario minimo obbligatorio in Italia non è stato ancora formalmente introdotto va sottolineato  che il problema, come già accennato, fu già sollevato nel corso dei lavori della Assemblea Costituente e, molto più recentemente, l’art. 1, comma 7, lett. g della legge n. 183/2014 sul Jobs act ha delegato il Governo ad introdurre un salario minimo legale nei “settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, una delega però che finora non è stata ancora esercitata lasciando quindi il nostro diritto del lavoro privo di un salario minimo obbligatorio, atteso che, come già detto, i contratti collettivi, non avendo una efficacia erga omnes, hanno un’applicazione più ridotta e limitata, obbligante soltanto per quelle organizzazioni che gli stessi contratti hanno regolarmente sottoscritto e, al di là della loro efficacia ed applicazione concreta, non coprono la totalità dei settori e sottosettori produttivi.

Il dibattito sull’introduzione di un salario minimo obbligatorio nel nostro ordinamento ha avuto, prima per effetto dell’introduzione del Reddito di cittadinanza e ora a seguito della recente ondata inflazionistica, un nuovo e particolarmente vivace rilancio sostenendosi, dalle forze politiche di governo e da una parte di quelle di opposizione, l’impossibilità o almeno l’inopportunità di rimandare ulteriormente l’entrata in vigore di una disposizione di portata generale su tale questione e affermandosi, al contrario, da parte datoriale e da parte di alcuni partiti all’opposizione, l’inopportunità o addirittura la pericolosità di fissare questo obbligo per legge, obbligo che per le rappresentanze datoriali sarebbe estremamente gravoso, costringendo le aziende (in particolare quelle medio-piccole e quelle artigiane) a licenziare o, come minimo, a rinviare eventuali nuove assunzioni e, per le rappresentanze sindacali, inopportuno e da sostituire eventualmente con una norma che disponga la validità erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

 

 

4.1    I DISEGNI DI LEGGE SUL SALARIO MINIMO

 

Al fine di istituire per legge l’obbligo di un salario minimo sono stati presentati nella 18ª Legislatura numerosi disegni di legge sia alla Camera che al Senato, per alcuni dei quali era anche iniziato il necessario esame preliminare da parte delle competenti Commissioni, esame che ormai da alcuni mesi è bloccato, forse anche definitivamente.

 

Ricordiamone i principali indicandone i presentatori:

1) Sen. Catalfo: intende fissare l’obbligo di un salario minimo orario “non inferiore a 9 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistensiali”;

2) Sen. Laus: il “salario minimo orario” non potrà essere inferiore a “9 euro al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”;

3) On. Pastorino: prevede l’istituzione di un salario minimo orario per i lavoratori dipendenti e l’equo compenso per quelli autonomi e, per ciò che concerne la sua determinazione, di fissarlo “in una cifra non inferiore al 50% del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell’Istat sui redditi… rivalutabile con cadenza quadriennale”;

4) On. Delrio: sottolineato, nella relazione di accompagno, che “sono circa 2 milioni i lavoratori in Italia che non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento e che oltre 2,5 milioni possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà”, prevede l’istituzione “in via sperimentale del salario minimo legale quale retribuzione oraria minima che non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali”.

 

 

4.2   LA SITUAZIONE ATTUALE

 

Come più volte detto un salario minimo obbligatorio non è stato ancora introdotto nella nostra legislazione né da una legge né dalla contrattazione collettiva, contrattazione collettiva che, a causa della mancanza di specifiche disposizioni di legge sulla rappresentatività sindacale (cui da sempre si oppongono soprattutto i sindacati) non ha e non può avere (se non fattualmente e per singoli ambiti produttivi) efficacia erga omnes. Questa mancanza di minimi salariali obbligatori è poi aggravata, per tutti coloro che fanno parte dell’area del cosiddetto “lavoro povero o debole”, dal fatto che il nostro salario medio non è particolarmente elevato: lo scorso anno infatti questo salario lordo annuale è stato calcolato per l’Italia in 29.440 euro, contro i 40.170 della Francia e i 44.468 della Germania.

Ulteriore aspetto negativo è quello dell’alta percentuale di contratti di lavoro a tempo determinato e a part-time “non volontario”, percentuale che è in costante, continuo aumento ed il cui 45% è addirittura costituito da rapporti di lavoro che durano da un giorno a un mese, come avviene per quelli intermittenti e per quelli a chiamata.

Tutte queste considerazioni dovrebbero portare le varie parti sociali a lavorare insieme per introdurre rapidamente nel nostro ordinamento un salario minimo obbligatorio per tutti o, al limite, un meccanismo che consenta ai lavoratori “poveri” un miglioramento delle proprie condizioni retributive, senza peraltro incidere troppo negativamente sul sistema produttivo. Risultati questi che richiedono però una comunità di intenti e un effettivo senso di responsabilità generale che, come vedremo, purtroppo ancora non ci sono.

 

 

  1. LA DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA

 

Il 6 e 7 giugno u.s. il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato una direttiva, non immediatamente vincolante comunque per nessuno degli Stati membri, riguardante la necessità di introdurre in tutte le Nazioni aderenti un salario minimo obbligatorio o per mezzo di una specifica legge o per mezzo della contrattazione collettiva, salario da adeguare all’aumento del costo della vita e al diminuire del suo potere d’acquisto mediante una “automatic indexation” e cioè un qualcosa di simile al sistema di scala mobile abolita negli anni ’80 (2).

Questa Direttiva non può dirsi assolutamente inattesa: i gravi effetti negativi causati dal Covid sui sistemi produttivi e sul livello di vita dei Paesi aderenti ha indotto infatti gli organi competenti dell’U.E. a richiamare con immediatezza le varie nazioni a tener conto, concretamente e rapidamente, di quanto dalla stessa UE già sostenuto in precedenza con la propria “proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati” n. 682-2020. Questa proposta di direttiva è già stata sottoposta all’attenzione del Governo e del Parlamento italiani, che hanno svolto una serie di approfondimenti chiedendo a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali di esprimere le proprie valutazioni in merito, terminati i quali (si legge nella Documentazione finale della competente commissione) la Camera dei Deputati ha osservato che la proposta comunitaria “può ritenersi conforme anche all’interesse nazionale in quanto è intenzione del Governo italiano adottare un disegno di legge per introdurre anche in Italia il salario minimo in attuazione dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. (3)

Una conclusione molto chiara ed impegnativa, cui hanno fatto seguito una serie di contatti tra Bruxelles e le nostre organizzazioni datoriali e sindacali che hanno spinto di comune accordo sulla possibilità di fissare un salario minimo obbligatorio non solo per legge ma anche per effetto della contrattazione collettiva.

Va sottolineato che, all’interno della serie di direttive e di deleghe di cui si compone la complessa normativa del jobs act, la legge 10-12-14, n. 183, all’art. 1, comma 7, lettera g), come già ricordato, ha delegato il Governo ad emanare norme per “l’introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi…”.

Anche questa delega, come molte delle altre previste dalla stessa legge 183/2014, è rimasta però completamente inattuata.

 

Una volta conosciuti ufficialmente i contenuti della direttiva, certamente non inattesi, le reazioni ufficiali, così come riportato dalla stampa e dai media, non sono state però né univoche né del tutto coerenti.

Il Ministro dell’Economia, Giorgetti, si è detto favorevole all’introduzione nella nostra legislazione del salario minimo obbligatorio a condizione che non determini un peso eccessivo per le aziende.

Il Ministro del Lavoro, Orlando, si è dichiarato d’accordo sia su una rapida estensione erga omnes dei contratti collettivi, da collegarsi a disposizioni sulla rappresentatività sindacale, sia sull’approvazione di una legge organica sul salario minimo unita ad una riforma del cuneo fiscale; ulteriori problemi prioritari, ha aggiunto, sono quelli di un aiuto al “lavoro povero” e di un rinnovo più rapido dei contratti collettivi scaduti.

Il Governatore della Banca d’Italia, Visco, si è detto favorevole al salario minimo che “se ben studiato e non contenente meccanismi automatici di rivalutazione è certamente una buona cosa”. Ciò in quanto, ha precisato, è del tutto inopportuno introdurre dei meccanismi automatici di rivalutazione delle retribuzioni che determinerebbero una “pericolosa e vana rincorsa tra prezzi e salari”.

A tale specifico riguardo tuttavia anche chi dovesse concordare sui pericoli di questa rincorsa non può non soffermarsi criticamente sul fatto che il costo medio delle retribuzioni dei dipendenti della Banca d’Italia (retribuzioni come è noto da sempre ben oltre la media nazionale) è aumentato tra il 2001 ed il 2021 addirittura del 43,6% a fronte di un aumento dei prezzi al consumo del 33,1% mentre le retribuzioni medie italiane sono addirittura diminuite del 2,9%.

Per la Confindustria il vice Presidente Stirpe ha osservato che “la direttiva U.E. non ci riguarda in quanto le imprese a noi iscritte solo in 3/4 casi pagano retribuzioni al di sotto di 9 euro lordi”.

Gentiloni, ministro UE per gli Affari Economici si è dichiarato favorevole al salario minimo “necessario per combattere le varie tipologie di contratti poveri”.

CGIL, CISL e UIL – pur con alcune differenziazioni – hanno dichiarato il proprio sì al salario minimo, da garantire però tramite la contrattazione collettiva che andrebbe opportunamente potenziata.

I partiti al Governo si sono detti a favore del salario minimo mentre Fratelli d’Italia lo considera, se introdotto, possibile causa di licenziamenti o di minori assunzioni.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta si è dichiarato anche lui nettamente contrario ad un salario minimo stabilito per legge che, a suo avviso, “è contrario alla nostra storia culturale di relazioni industriali” e indebolirebbe i sindacati e gli imprenditori “più bravi”. Necessari invece, ha continuato, sono una radicale riforma del Reddito di cittadinanza, l’abbassamento del cuneo fiscale, che sta creando ulteriore economia sommersa, e il blocco della validità dei contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali poco o falsamente rappresentative.

“Il salario, ha concluso, va collegato alla produttività”.

C’è da notare infine che – sempre con riferimento alla Direttiva Ue – l’INPS ha comunicato che attualmente 4 milioni e 500.000 lavoratori sono sotto la soglia di 9 euro l’ora e, attraverso i dati Uniemens e di altri indici in suo possesso, sarebbe possibile determinare la rappresentatività dei vari sindacati.

 

 

  1. L’EQUO COMPENSO

 

Insieme alle iniziative per arrivare ad un salario minimo obbligatorio, due-tre anni fa si è mosso qualcosa all’interno del nostro mondo politico, ma soprattutto di quello professionale, per cercare di fissare un equo compenso (e cioè un qualcosa di molto simile al salario minimo) per il lavoro svolto dai professionisti, da coloro cioè che, iscritti o meno ad appositi albi di categoria, forniscono su richiesta di uno o più committenti, pubblici o privati, una attività professionale o individuale o in forma associata o societaria, forniscono cioè una “prestazione d’opera intellettuale” di cui agli artt. 2230/2238 c.c..

Il “compenso” previsto per tali prestazioni attualmente è disciplinato dall’art. 2233 c.c. e, “se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi”, deve essere determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene” (comma 1); in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (comma 2 dello stesso art. 2233).

Una disciplina che nel tempo si è rivelata sempre più insufficiente e inadeguata alla mutata realtà delle cosiddette professioni liberali, fornite spesso in forma associata da studi anche internazionali e riguardanti frequentemente professionisti per i quali non esiste un apposito albo ufficiale anche perché svolgono attività del tutto nuove.

Di qui l’opportunità e per alcuni la necessità di stabilire con una legge adeguata alla mutata realtà socio-professionale un “compenso equo” che garantisca soprattutto ai giovani e ai non iscritti ad albi remunerazioni soddisfacenti ed in linea con le loro necessità personali e familiari.

Il problema si è posto (ed è stato sollevato) soprattutto per gli avvocati, in conseguenza anche del loro numero sempre più elevato, circostanza che li costringe spesso ad accettare compensi “da fame”.

Ed è per questi motivi che il d.d.l. sul salario minimo dell’ex Ministro del Lavoro Catalfo, come sottolineato dalla stessa proponente, vuole intervenire “anche sui collaboratori e lo fa ad ampio raggio… prevedendo anche norme riguardanti i cosiddetti falsi autonomi”.

 

Di un equo compenso per chi esercita un’attività professionale, con o senza iscrizione ad un albo, si è occupata anche l’Unione Europea la cui apposita Commissione negli ultimi mesi del 2021 ha iniziato una serie di consultazioni e confronti per individuare adeguate tutele sia per coloro che svolgono questi lavori personalmente sia per coloro che lo fanno in forma associata o come dipendenti di vere e proprie imprese .

La Commissione ha concluso i propri lavori ormai da 3-4 mesi dopo aver sentito anche le opinioni delle forze sindacali e quelle di studiosi del settore al fine di valutare se fosse necessario emanare anche su questo punto una specifica direttiva comunitaria.

Per la regolamentazione legislativa dell’equo compenso è stato presentata il 25.06.2021 un’apposita proposta di legge, n. 3179/c, d’iniziativa Meloni ed altri, approvata dalla Camera il 13.10.2021 e trasmessa al Senato il 14.10 successivo, dove ha preso il numero 2419.S e dove è ancora in discussione con il rischio, se non la certezza ormai, di un’impossibile approvazione definitiva nel corso di questa legislatura.

Al momento il testo fin qui approvato viene considerato pienamente adeguato dai proponenti, da alcuni partiti e alcune associazioni professionali (tra cui quelle dei legali e dei consulenti del lavoro); totalmente inadeguato, carente e addirittura dannoso, invece, da altri partiti e da altre associazioni professionali (tra cui quella dei dottori commercialisti).

Il d.d.l., nel testo in corso di esame da parte della Commissione Giustizia del Senato, si compone di 13 articoli e, in estrema sintesi, prevede a) “un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e …conforme” ai compensi previsti per le varie categorie, fornite o non fornite di un albo; b) la sua applicazione alle attività svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle società indicate al successivo art. 2; c) la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato al lavoro effettuato e ai costi sostenuti; d) la rideterminazione del compenso considerato non equo da parte dell’autorità giudiziaria; e) la legittimazione dei Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali ad adire direttamente il giudice in caso di violazione delle disposizioni sull’equo compenso; f) l’irrogazione di sanzioni ai professionisti che si accordano su compensi da considerare iniqui e sproporzionati per difetto alla prestazione fornita; g) l’istituzione di un Osservatorio nazionale che vigili sull’osservanza di queste disposizioni.

 

A prescindere da chi effettivamente ha ragione nel voler approvare senza modifiche l’attuale testo o da chi vuole invece apportarvi prima modifiche anche sostanziali, non può non osservarsi che si tratta comunque di una materia molto complessa e piena di variabilità e sfaccettature per la cui disciplina non è certo facile arrivare ad un accordo generale soprattutto in tempi ristretti.

Il rischio, tra l’altro, è quello di creare inutili e macchinosi burocratismi e di accentuare le diversità delle tutele tra le attività svolte da iscritti ad un albo e quelli che un albo non ce l’hanno, finendo così con tutelare di meno proprio coloro che ne avrebbero più bisogno.

Nel merito va osservato, più in particolare, che questa proposta di legge mira a tutelare soprattutto i professionisti che stipulano accordi con un “contraente forte” (come banche, assicurazioni, ecc.) apportando a tal fine rilevanti modifiche all’art. 2233 c.c. e aggiungendo agli attuali 3 commi altri 9 che stabiliscono, tra l’altro, la nullità di tutte quelle clausole che per il loro contenuto devono considerarsi vessatorie. Come detto però, per come sono formulati questi nuovi commi rischiano di ritorcersi proprio contro le persone che vorrebbero tutelare maggiormente.

Per completezza preciso che le varie tipologie di lavoro svolto dai professionisti privi di un proprio albo sono definite sinteticamente “professioni non regolamentate” e riguardano un numero sempre più elevato di attività anche particolarmente qualificate, tra cui quelle svolte da amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, geofisici, progettisti di interni, fotografi ecc.

Sottolineo che una disciplina sia pure parziale riguardante queste attività prive di albi è contenuta comunque nella legge n. 4 del 14 gennaio 2013, che ha recepito anche una Direttiva europea in merito, disciplina tuttavia che è rimasta di fatto inattuata per anni per la mancata emanazione dei decreti ministeriali necessari per poterla recepire nella nostra legislazione.

 

 

  1. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE. SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL MERCATO DEL LAVORO

 

Quanto fin qui detto ha sufficientemente evidenziato la necessità di introdurre nella legislazione lavoristica italiana – insieme a norme sull’equo compenso – concrete e specifiche disposizioni sull’obbligo di un salario minimo, per legge o per contrattazione collettiva rafforzata.

Una necessità accentuata dalle condizioni critiche che da decenni caratterizzano il mercato del lavoro italiano, che si “distingue” negativamente per gli alti tassi di disoccupazione (soprattutto giovanile, femminile e delle persone che giovani più non sono e che, a causa anche della mancanza di un’adeguata formazione professionale, hanno un’estrema difficoltà a trovare una prima o una diversa occupazione); l’inefficienza, “da sempre” o quasi, degli Uffici del lavoro centrali e periferici (tranne qualche rara eccezione) e i bassi tassi di occupazione.

Secondo l’ISTAT infatti “in Italia lavora, come dipendente o autonomo, solo poco più della metà della popolazione in età di lavoro: il 58,1% delle persone tra i 15 e i 64 anni” (4). Per ciò che concerne il dato, molto significativo, della cosiddetta “forza lavoro” – e cioè la somma delle persone che hanno un lavoro e di quelle che lo cercano – sottolineo che “in Italia nel 2020 erano il 64% della popolazione”, una percentuale che da sempre da noi è sotto il 66%, contro il 70/80% di paesi come Svizzera (79,9% nel 2019), Paesi Bassi (77,8%), Germania (76,2%), Regno Unito (75,2%), Austria (72,4%).

Secondo una ricerca Eurostat inoltre coloro che in Italia sono in condizioni di lavorare ma non fanno niente per cercare di occuparsi sono l’11% della popolazione.

A tutto ciò vanno aggiunti i recenti fenomeni, di cui sempre più spesso si parla anche in Italia, del desiderio, soprattutto nei giovani, di avere non un lavoro “fisso”, ma occupazioni variabili, per così dire “fluide” e che richiedono un impegno per non più di 3-4 giorni a settimana (con esclusione dei week end!) e della facilità con cui riescono a trovare scuse più o meno valide per dimettersi. Questa tendenza a dimettersi per il momento non è ancora particolarmente accentuata in Italia, ma anche qui sta via via aumentando.

 

Queste ultime considerazioni basterebbero da sole a convincerci del fatto che la difficoltà crescente, per le aziende (soprattutto di quelle con un’attività stagionale o comunque non continuativa) di trovare la manodopera di volta in volta necessaria (camerieri, banchisti, bagnini, portieri ecc.) non può però considerarsi causata soltanto dall’istituzione del Reddito di cittadinanza. Sicuramente una connessione, più o meno rilevante, non può negarsi, ma un’importanza sicuramente maggiore hanno il livello, spesso veramente modesto se non da fame, della retribuzione che viene offerta e l’incapacità ormai cronica in Italia di collegare le domande di lavoro con le offerte di lavoro.

Secondo recenti inchieste effettuate da sindacati di categoria e da giornalisti specializzati in questa materia, nonostante che il contratto collettivo di riferimento preveda compensi orari minimi di 7, 8 o 9 euro, di fatto tantissimi sono i lavoratori, soprattutto quelli impegnati in attività stagionali, che, obbligati a lavorare anche 10/12 ore al giorno e quindi molto più dell’orario contrattuale, ottengono un compenso orario finale di solo 2,5/3 euro. Tutto ciò a causa sia della necessità di lavorare che hanno queste persone sia, soprattutto, per la mancanza spesso totale di sistematici e frequenti controlli ispettivi, e conseguenti sanzioni, che potrebbero per lo meno ridurre questi veri e propri sfruttamenti.

Molto significativo è quello che succede ormai da anni nel mondo del giornalismo: la stampa è in crisi è vero, ma chi scrive – normalmente persone diplomate, laureate e anche in possesso di masters specialistici – non possono avere compensi talmente bassi e vergognosi da poterli definire “rider delle notizie da quattro centesimi a riga” come avviene per tanti pubblicisti free lance (5).

 

Di qui anche, soprattutto per il livello più basso delle retribuzioni, la necessità di introdurre per tutte le categorie e sottocategorie produttive un salario minimo obbligatorio per evitare, tra l’altro, che anche lavori per i quali sono stati sottoscritti regolari contratti collettivi abbiano retribuzioni orarie di 4/5 euro soltanto, come avviene da anni per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata, il cui contratto collettivo è addirittura scaduto ormai da sei anni, e per il personale di molti musei, gallerie, biblioteche, teatri e cinema.

Va detto che a ridurre il potere d’acquisto delle retribuzioni concorrono anche, e in modo rilevante, i tempi normalmente pluriennali con cui si rinnovano i contratti collettivi sia del settore pubblico che di quello privato, ritardi e procedure a volte inutilmente macchinose che non permettono nemmeno di mantenere il potere d’acquisto che si è già raggiunto: il tempo medio di questi rinnovi è stato calcolato dall’ISTAT in 30,8 mesi. Ne è dimostrazione anche il recentissimo rinnovo del contratto collettivo del personale delle Banche di credito cooperativo che, pur avendo un sindacato forte ed organizzato, ha ottenuto solo ad inizio giugno 2022 il rinnovo del contratto scaduto nel dicembre 2019.

Ulteriore circostanza che permette, di fatto, ai datori di lavoro di dare compensi inferiori (anche molto inferiori) a quelli fissati nel contratto collettivo che dovrebbero applicare è quella della mancata “presa in carico” da parte dell’INPS e dello stesso CNEL di tutti i contratti collettivi regolarmente depositati, con conseguente impossibilità di “vederne” l’eventuale non applicazione.

Dei quasi 1.000 contratti collettivi complessivamente sottoscritti l’INPS, secondo gli ultimi dati comunicati, ne aveva “censiti” meno del 50%. Di quelli formalmente in vigore, oltretutto, il 60% è ormai scaduto da anni e per molti di questi non sono stati nemmeno iniziati i lavori per il rinnovo.

E di questo hanno colpa soprattutto i sindacati, il cui ruolo negli ultimi anni è andato via via diminuendo sia come importanza sia come veicolo di proposte che dovrebbero essere in linea con i tempi in continua velocissima trasformazione, di tutto il mondo del lavoro.

È vero che molte attività, soprattutto in Italia, si svolgono sempre meno in aziende di grandi dimensioni e sempre più in quelle medie e piccole, ma è vero anche che i sindacati si sono per così dire “autoridimensionati”: con un numero di iscritti assolutamente prevalente di lavoratori anziani e di pensionati, i sindacati, da strumenti di lotta e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, si sono trasformati in vere e proprie aziende erogatrici di servizi: assistenza fiscale (CAF), assistenza previdenziale e pensionistica (CAF e Patronati), assistenza legale (sportelli giuridici e problematiche della casa).

Ma un’attività sindacale sistematica e di base, che parta dalle postazioni di lavoro, è invece ancora necessaria, oltre che utile e produttiva, come hanno dimostrato le organizzazioni di base e spontanee dei rider che recentemente sono riuscite ad ottenere per il loro settore migliori condizioni economiche e di vita quotidiana.

 

Dunque fissare salari ed equi compensi minimi è necessario ma a nulla servirebbe se la loro applicazione non verrà adeguatamente controllata e, se necessario, sanzionata da sistematici e frequenti controlli ispettivi, controlli che fino ad oggi non sono stati mai effettuati. Un po’ perché il numero degli ispettori del lavoro è ancora troppo basso, un po’ perché mancano i necessari coordinamenti tra Ispettorato Nazionale del Lavoro, recentemente istituito, uffici periferici del Ministero del Lavoro, INPS, INAIL ed enti previdenziali minori.

Attualmente, mancando un salario minimo obbligatorio, l’unico minimale retributivo di riferimento per i vari rapporti di lavoro può considerarsi quello fissato per determinare il cosiddetto minimale contributivo e cioè il limite minimo di retribuzione cui (ai sensi dell’art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella legge 389/89, e dell’art. 2 comma 25 della legge 549/95) deve farsi riferimento per stabilire l’importo della contribuzione che datori di lavoro e lavoratori devono versare, importo che viene fissato annualmente e che non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile della pensione INPS.

Un’altra considerazione infine: percepire una modesta retribuzione oggi vuol dire ottenere una modesta pensione domani; se questa retribuzione oltretutto è inferiore ai minimi contributivi appena ricordati non riesce a far considerare “utile a pensione” tutto il periodo lavorato, giornaliero, settimanale o mensile, circostanza che può anche voler dire di conseguenza andare in pensione con alcuni mesi o anni di ritardo.

A mio avviso per poter realizzare una valida disciplina del salario minimo e dell’equo compenso è necessario coordinare prima di tutto le varie proposte di legge, attuali e future, anche per non ripetere inutili e troppo lunghe fasi di consultazione delle forze sindacali e sociali e andranno valutati concretamente i tempi di introduzione di questi istituti fissandone eventualmente una prima fase transitoria e per così dire sperimentale, alla luce di quello che potrà essere lo sviluppo (o il non sviluppo) della nostra economia.

Oggetto di attenta valutazione dovrà essere il fatto se considerare più utile l’introduzione del salario minimo e dell’equo compenso in forma diretta o se potrebbe essere preferibile ricorrere a cosiddetti salari e compensi minimi indiretti, e cioè ad una riduzione del cuneo fiscale, delle trattenute previdenziali e dei vari costi che le aziende e i professionisti devono oggi sostenere per ogni euro corrisposto o percepito.

Dovrà inoltre essere operata una attenta scelta tra l’introduzione di salari minimi ed equi compensi per legge o con l’estensione erga omnes della contrattazione collettiva, stabilendo modalità e criteri con cui dovranno essere individuati i sindacati e le associazioni professionali legittimamente autorizzate a sottoscrivere questa contrattazione, necessariamente a validità rafforzata, e quali invece quelli cosiddetti “pirata”, di comodo o esistenti di fatto solo sulla carta.

Necessario infine sarà porre chiari ed espliciti limiti al campo di applicabilità delle norme sul salario e sul compenso minimi, escludendone quelle fattispecie che per il tipo di attività svolta e per la particolarità della legislazione che le disciplina dovrebbero considerarsi esclusi da questo nuovo e sicuramente gravoso obbligo retributivo (come ad esempio l’intero settore di colf e badanti e del lavoro familiare in senso proprio).

 

Come si vede problematiche molto vaste e complesse come del resto non potrebbe non essere, vista la rilevanza e le conseguenze che una regolamentazione incompleta, contraddittoria o poco chiara potrebbe avere su materie così rilevanti socialmente e individualmente.

Aggiungo che un sistema di salari e di compensi valido ed efficace richiede necessariamente una seria e generale riforma dei vari uffici pubblici che si occupano di mercato del lavoro, a cominciare dal Ministero del lavoro e dai Centri per l’impiego (gli ex uffici di collocamento) il cui personale deve essere adeguatamente aumentato e sistematicamente formato. A fine 2021 il personale di questi uffici era di solo 8.000 unità (contro le 54.000 della Francia e le 100.000 della Germania) ma aumentato sì, ma anche formato e con compiti coordinati sistematicamente con quelli dell’ANPAL, degli uffici del lavoro delle Regioni, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato del lavoro e degli enti previdenziali minori.

Soprattutto gli interventi di tutti questi “attori del mercato del lavoro” dovranno essere più tempestivi e sistemici e dovrà essere aumentata la parte del nostro PIL da riservare direttamente al mondo del lavoro, che attualmente è solo dello 0,05%, contro lo 0,25% francese e lo 0,36% tedesco.

 

 

  1. COMPETENZE. SNELLIMENTO NORMATIVO. IL REGIO DECRETO LEGGE 2657/1923

 

In questo quadro certamente non esaltante del nostro mondo del lavoro e dei suoi “attori” è assolutamente necessario, tra l’altro, chiarire una volta per tutte quali sono effettivamente le competenze esclusive e concorrenti che hanno gli uffici regionali del lavoro. I dubbi ci sono soprattutto per quelle concorrenti e cioè per quelle materie in cui possono e devono intervenire anche gli uffici periferici del Ministero del lavoro.

I dubbi e la poca chiarezza hanno spesso determinato infatti o una duplicità di interventi (a volte anche contraddittori) o al contrario una mancanza di interventi da parte di entrambi gli uffici.

Insieme a queste riforme strutturali dovrà però essere affrontato concretamente il problema del numero eccessivo di disposizioni di legge e regolamentari oggi in vigore, spesso inutili, discordanti, troppo minuziose o superate dalla nuova realtà del mondo del lavoro.

Basterà ricordare, a questo proposito, che per poter “capire” se e dove è legittimo assumere con un contratto di lavoro intermittente un commesso o un addetto alle vendite in un negozio è necessario interpretare – come ha espressamente affermato il Ministero del lavoro – l’esatta portata regolamentare delle disposizioni contenute nel Regio Decreto n. 2657 del 1923, che reca in allegato una tabella che prevede che per assumere legittimamente “commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti” è necessario tener presente quanto viene dichiarato in proposito dal Prefetto competente territorialmente su “conforme parere delle organizzazioni padronali e operaie e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro”. Si tratta di una norma di cento anni fa.

Sembra di essere in una specie di fantascienza archeologica!

 

 Note

 

  • Per un’approfondita analisi tra le reciproche connessioni ed interferenze tra Reddito di cittadinanza e salario minimo, v. P. Righetti, Dal reddito di cittadinanza al salario minimo, in Lavoro Più, Focus, Giuffrè, 7 maggio 2019.

 

  • La scala mobile – e cioè lo strumento “storico” per indicizzare automaticamente i salari in funzione del prezzo di alcune “merci” significative” al fine di contrastare la diminuzione del potere d’acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) all’aumentare del costo della vita – fu introdotto in Francia nel 1952. In Italia fu inizialmente applicata a singoli settori e solo nel 1975 estesa a tutti. La stessa scala mobile – considerata allora da molti la prima causa dell’inflazione – fu ridotta nel 1984 e abolita nel 1992.

 

  • Camera dei Deputati, Documentazione sulla proposta di Direttiva UE 2020/682, n. 130 del 13.01.2021.

 

  • per queste considerazioni, e per quelle immediatamente successive sulla “forza lavoro”, il libro, veramente interessante ed esaustivo, sugli inutili se non addirittura dannosi interventi assistenziali pubblici in Italia, di A. Brambilla, Il consenso a tutti i costi, Guarini e associati, Milano, 2022, in particolare ppg. 167-182.

 

  • L’Espresso, 24/2022, ppg. 24-29.

 

 

 

Bigliografia

 

  1. Brambilla, Il consenso a tutti i costi, Guarini e associati, Milano, 2022.
  2. Feltri, Il reddito di cittadinanza, P.F., Roma, 2018.
  3. Menegatti, Il salario minimo legale. Aspettative e prospettive, Giappichelli, Torino, 2017.
  4. Pessi, Lezioni di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2018.
  5. Ravelli, Il reddito minimo, GIappichelli, Torino, 2018.
  6. Saraceno, Reddito di cittadinanza, tanta confusione, in Micromega 7/2018, pgg. 89-97.
  7. Saraceno ed altri, La povertà in Italia, Il Mulino, 2022.
  8. Tampieri, La giusta retribuzione, Giappichelli, 2018, Massimario di giurisprudenza del lavoro.
  9. Treu, Il nuovo ruolo di normative del lavoro, politiche attive e welfare, in Harvard Business Review Italia, 2019, pgg. 146-161.
  10. Tursi-P.A. Varesi, Istituzioni di diritto del lavoro, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2016.