Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

20/06/2022 - La concessione dell’esercizio della libertà sindacale ai militari.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Con la legge 28 aprile 2022, n. 46 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del giorno 12 maggio 2022 e in vigore dal giorno 27 maggio 2022) è stato concesso alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare l’(atteso) esercizio della libertà sindacale. Nello specifico, sono stati riconosciuti ai militari: - il diritto di associazione sindacale; - il diritto di esercitare la attività sindacale; - il diritto di assemblea; - l’esercizio dei poteri negoziali in materia di contrattazione nazionale di comparto. È altresì previsto lo studio della materia “elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare” nelle scuole di formazione, nelle scuole di base e nelle accademie militari[1]. Rimane interdetto il diritto di sciopero, ancora concepito quale forma di insubordinazione.     [1] Art. 15 della legge n. 46 del 2022.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Il diritto di associazione sindacale.

 

Ai sensi del nuovo secondo comma dell’art. 1475 del codice dell’ordinamento militare[1], possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze[2], finanziate, in via esclusiva, con i contributi sindacali iscritti e con le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali degli iscritti medesimi[3].

Il diritto di libera organizzazione sindacale deve essere esercitato nel rispetto dei doveri e dei principi sanciti dall’art. 52 Cost.[4] e non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi[5].

Il citato diritto può essere esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, i militari di truppa di cui all’ottavo comma dell’art. 627 del codice dell’ordinamento militare, limitatamente agli allievi[6], nonché i militari che ricoprono le cariche di vertice di Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Segretario generale della difesa e Comandante generale del Corpo della guardia di finanza[7].

È fatto divieto ai militari di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle tra militari[8]. Inoltre, è possibile aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari[9].

La adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale[10].

Le associazioni operano nel rispetto dei principi di democrazia, di trasparenza e di partecipazione, nonché nel rispetto dei principi di coesione interna, di neutralità, di efficienza e di prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare[11]. Inoltre, esse operano al fine di tutelare gli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare[12] e curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei loro rappresentati nelle materie afferenti: ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare; alla assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore degli iscritti; all’inserimento nella attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; alle pari opportunità; alle prerogative sindacali dell’art. 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; agli spazi e alle attività   culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei  rappresentati e dei loro familiari. È esclusa la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico – operativo, al rapporto gerarchico – funzionale, nonché all’impiego del personale in servizio[13].

In particolare, in relazione alle predette materie, le associazioni possono: presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare[14]. A tali fini, esse sono informate da parte delle amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero della economia e delle finanze del contenuto delle circolari e delle direttive da emanare e, con un successivo regolamento, saranno disciplinate le procedure di informazione e di consultazione[15].

 Infine, le associazioni garantiscono che i loro rappresentanti assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e che la adesione alle associazioni medesime non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali[16].

È fatto divieto alle associazioni di: assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; preannunciare o proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso, nonché di parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare; promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze  armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare[17]; assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza; assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione od organizzazioni politiche; promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese; stabilire la sede o il domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero della economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; aderire ad associazioni sindacali diverse o federarvisi o affiliarvisi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni[18].

Entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, le associazioni depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, presso il Ministero della economia e delle finanze[19]. Gli statuti devono essere improntati a questi principi: democraticità della organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile; neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e ai movimenti politici; assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari; trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro; rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge n. 46 del 2022[20]. Inoltre, gli statuti definiscono le competenze di delle eventuali articolazioni periferiche[21] e le modalità di pubblicazione delle deliberazioni, delle votazioni, delle relazioni, dei processi verbali, dei comunicati, delle dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e di ogni notizia relativa alla attività sindacale[22].

Le cariche sono, in via esclusiva, elettive, nel rispetto del principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo con almeno cinque anni di servizio compiuti e da militari in ausiliaria iscritti alla associazione professionale a carattere sindacale. Sono esclusi: i militari condannati per delitti non colposi o destinatari di sanzioni disciplinari di stato; i militari che si trovano in una delle condizioni di incandidabilità del primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012; i militari sospesi dall’impiego o in aspettativa non sindacale, con esclusione delle ipotesi di aspettativa per malattia o per patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; gli ufficiali che rivestono l’incarico di comandante di Corpo[23]. La durata delle cariche è pari a quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi se non trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato[24].

Ai dirigenti è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore[25].

Ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate, le associazioni sono considerate rappresentative a livello nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al quattro per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare[26].

Qualora la associazione sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al tre per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al giorno 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si debba determinare la rappresentatività medesima. Nella ipotesi in cui la associazione non raggiunga la quota minima di rappresentatività del tre per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima pari al quattro per cento[27].

In via transitoria, le predette quote percentuali sono ridotte di due punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022, e di un punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e per i successivi quattro anni[28].

Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate solo le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento della retribuzione. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che non può aderire alle associazioni[29].

Le associazioni rappresentative a livello nazionale sono riconosciute con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e della economia e delle finanze[30].

I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale:

- non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

- non possono essere trasferiti presso una altra sede o un altro reparto, né possono essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento della elezione senza previa intesa con la associazione di appartenenza, fatti salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari  per  l’avanzamento,  nonché i casi straordinari di necessità e di urgenza, anche per  dichiarazione dello stato di emergenza;

- non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

- possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla legge n. 46 del 2022 e nelle materie di competenza;

- possono interloquire con enti e con associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e ad assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla legge n. 46 del 2022;

- possono inviare comunicazioni scritte al personale militare aventi a oggetto le materie di loro competenza, visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale rappresentato quando essi lo ritengono opportuno, concordando le modalità, con i Comandanti competenti almeno trentasei ore prima[31].

 

  1. L’esercizio della attività sindacale.

 

La attività sindacale è svolta fuori dal servizio[32].

Alle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale può essere concesso l’utilizzo di un locale comune da adibire a ufficio[33] e sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti, nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti di durata non superiore a tre anni[34].

Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte[35] e tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo[36].

I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni[37].

In ragione della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio[38]. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi, un decreto legislativo che disciplini le particolari limitazioni all’esercizio della attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo questo principio e criterio direttivo: consentire l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari[39].

 

  1. Il diritto di assemblea.

 

Le riunioni possono essere tenute solo al di fuori del servizio, sia in locali messi a disposizione dalla amministrazione, anche in uniforme, sia in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso della uniforme. Sono autorizzate le riunioni previamente comunicate con almeno cinque giorni di anticipo ai Comandanti delle unità o dei reparti interessati. Con i Comandanti medesimi devono essere concordate le modalità di tempo e di luogo delle riunioni, al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio[40].

In ogni caso, i Comandanti e i responsabili delle unità garantiscono il rispetto del diritto di assemblea, favorendo l’esercizio delle attività delle associazioni[41].

 

  1. L’esercizio dei poteri negoziali in materia di contrattazione nazionale di comparto.

 

Alle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e, in particolare, con la osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995 e dell’art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017[42].

Sono oggetto di contrattazione:

- per le Forze armate, le materie indicate nell’art. 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995;

- per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie elencate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 195 del 1995[43];

vale a dire: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi del 20esimo comma dell’articolo 26 della legge n. 448 del 1998; la durata massima dell’orario di lavoro settimanale; le licenze; i periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità; i permessi brevi per esigenze personali; il  trattamento  economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; i criteri per la istituzione di organi di verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi la elevazione e l’aggiornamento culturale, e per la gestione degli enti di assistenza del personale; la istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

Si applicano le disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, in quanto compatibili[44].

 

  1. Giurisdizione.

 

Le eventuali controversie sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nella ipotesi in cui la condotta antisindacale incida sulle prerogative della associazione[45].

I giudizi sono soggetti al rito abbreviato disciplinato dall’art. 119 del codice del processo amministrativo e dalle relative norme di attuazione contenute negli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010[46].

Qualora la controversia riguardi condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali, la associazione legittimata ad agire[47] può promuovere un previo tentativo di conciliazione[48] dinanzi alla commissione centrale di conciliazione istituita presso il Ministero della difesa e, per le controversie riferite al personale del Corpo della Guardia di finanza, presso il Ministero della economia e delle finanze ovvero dinanzi a una delle cinque commissioni periferiche di conciliazione istituite presso le unità organizzative di livello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare[49].

 

[1] Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Art. 1 della legge n. 46 del 2022.

[3] Art. 7 della legge n. 46 del 2022.

[4] Art. 1 della legge n. 46 del 2022.

[5] Art. 2 della legge n. 46 del 2022.

[6] Art. 1 della legge n. 46 del 2022.

[7] Art. 8 della legge n. 46 del 2022.

[8] Art. 1 della legge n. 46 del 2022.

[9] Art. 1 della legge n. 46 del 2022.

[10] Art. 1 della legge n. 46 del 2022.

[11] Art. 2 della legge n. 46 del 2022.

[12] Art. 2 della legge n. 46 del 2022.

[13] Art. 5 della legge n. 46 del 2022.

[14] Art. 5 della legge n. 46 del 2022.

[15] Art. 12 della legge n. 46 del 2022.

[16] Art. 5 della legge n. 46 del 2022.

[17] In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all’interno di una associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti.

[18] Art. 4 della legge n. 46 del 2022.

[19] Art. 3 della legge n. 46 del 2022.

[20] Art. 2 della legge n. 46 del 2022.

[21] Art. 6 della legge n. 46 del 2022.

[22] Art. 15 della legge n. 46 del 2022.

[23] Art. 8 della legge n. 46 del 2022.

[24] Art. 8 della legge n. 46 del 2022.

[25] Art. 15 della legge n. 46 del 2022.

[26] Art. 12 della legge n. 46 del 2022.

[27] Art. 12 della legge n. 46 del 2022.

[28] Art. 12 della legge n. 46 del 2022.

[29] Art. 12 della legge n. 46 del 2022.

[30] Art. 12 della legge n. 46 del 2022.

[31] Art. 14 della legge n. 46 del 2022.

[32] Art. 9 della legge n. 46 del 2022.

[33] Art. 9 della legge n. 46 del 2022.

[34] Art. 9 della legge n. 46 del 2022.

[35] Art. 8 della legge n. 46 del 2022.

[36] Art. 9 della legge n. 46 del 2022.

[37] Art. 9 della legge n. 46 del 2022.

[38] Art. 9 della legge n. 46 del 2022.

[39] Art. 9 della legge n. 46 del 2022.

[40] Art. 10 della legge n. 46 del 2022.

[41] Art. 10 della legge n. 46 del 2022.

[42] Art. 11 della legge n. 46 del 2022.

[43] Art. 11 della legge n. 46 del 2022.

[44] Art. 11 della legge n. 46 del 2022.

[45] Artt. 3 e 17 della legge n. 46 del 2022.

[46] Art. 17 della legge n. 46 del 2022.

[47] Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono legittimate attive quando sussista un interesse diretto, art. 17 della legge n. 46 del 2022.

[48] Art. 17 della legge n. 46 del 2022.

[49] Art. 18 della legge n. 46 del 2022.