argomento: Novitá legislative - Note di Commento
A decorrere dall’ultimo giorno dell’anno 2021, il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 309 del giorno 30 dicembre 2021 e in vigore dal giorno successivo) ha esteso il necessario possesso del c. d. super green pass, vale a dire della certificazione verde a carattere “rafforzato”, rilasciata in seguito alla compiuta vaccinazione o in seguito alla avvenuta guarigione dal virus c. d. Covid – 19. Inoltre, il citato decreto legge ha modificato le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
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di avv. Valentina Zaccarelli
Ai sensi del primo comma dell’art. 1 del decreto legge n. 229 del 2021, a partire dal giorno 10 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza (al momento individuato nel giorno 31marzo 2022) è necessario possedere la certificazione verde a carattere “rafforzato” per accedere agli alberghi e alle altre strutture recettive, nonché per fruire dei servizi di ristorazione prestati al loro interno.
Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del decreto legge n. 229 del 2021, sempre a decorrere dal giorno 10 gennaio 2021 e sino alla cessazione dello stato di emergenza è necessario possedere il c. d. super green pass per fruire dei mezzi di trasporto.
Tali estensioni possono avere conseguenze soprattutto nei confronti dei lavoratori dediti a trasferte.
In ragione dello stato di avanzamento del processo di vaccinazione e in ragione dell’evolversi della epidemia, la misura della quarantena precauzionale del settimo comma dell’art. 1 del decreto legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, non si applica più a coloro che abbiano avuto contatti “stretti” con soggetti confermati positivi al virus denominato Covid – 19 nei centoventi giorni successivi il completamento del ciclo vaccinale primario, la somministrazione della dose di richiamo o la guarigione. Tali soggetti hanno (solo) l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sino al decimo giorno successivo la data dell’ultimo contatto “stretto” con i soggetti confermati positivi e dovranno sottoporsi a un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars – Cov – 2 sono in caso di comparsa dei sintomi.
In altre parole, per i predetti soggetti non è più previsto l’isolamento conseguente al contatto “stretto” con un soggetto confermato positivo.
Valentina Zaccarelli