Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/01/2022 - La delega al Governo per la revisione e il riordino delle diposizioni in materia di disabilità.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Con la legge 22 dicembre 2021, n. 227 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 309 del giorno 30 dicembre 2021 e in vigore dal giorno successivo), è stata affidata al Governo la delega ad adottare, entro il termine di venti mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione e per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, “al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al  sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere la autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione” (primo comma dell’art. 1 della legge n. 227 del 2021).  

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. I contenuti della legge delega.

 

Nello specifico, Governo dovrebbe intervenire in ambito di:

  1. a) definizione della condizione di disabilità, nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
  2. b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
  3. c) valutazione multidimensionale della disabilità e realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (quinto comma dell’art. 1 della legge n. 227 del 2021).

Inoltre, il Governo dovrebbe:

  1. d) informatizzare i processi valutativi e di archiviazione;
  2. e) riqualificare i servizi pubblici in materia di inclusione e di accessibilità;
  3. f) istituire un garante nazionale delle disabilità;
  4. g) potenziare l’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (quinto comma dell’art. 1 della legge n. 227 del 2021).

Infine, il Governo dovrebbe coordinare, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, le disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e di attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modificazioni volte a garantire e a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, nonché adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (primo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021).

 

  1. Alcuni interventi specifici.

 

Secondo i principi e i criteri direttivi esplicitati nella legge delega, il Governo dovrebbe:

- separare i percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori di età (punto 3 della lett. a del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021);

- razionalizzare e unificare in una unica procedura del processo valutativo di base della legge n. 104 del 1992 gli accertamenti afferenti alla invalidità civile (legge n. 118 del 1971), alla cecità civile (legge n. 382 del 1970 e legge n. 138 del 2001), alla sordità civile (legge n. 381 del 1970) e alla sordocecità (legge n. 107 del 2010), nonché le valutazioni propedeutiche alla individuazione degli alunni con disabilità del numero 5 della lett. c del 181esimo comma dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, all’accertamento della disabilità  ai fini della inclusione lavorativa della legge n. 68 del 1999 e della lett. c del primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 151 del 2015 e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa; oltre che le valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e le valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità e ogni altro accertamento della invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e la autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità (punto 2 della lett. b del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021);

- affidare a un unico soggetto pubblico la esclusiva competenza medico legale sulle procedure valutative, garantendone la omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e una razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, così da assicurare la tempestività, la efficienza e la trasparenza e da riconoscere la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria (punto 4 della lett. b del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021);

- prevedere un efficace e trasparente sistema di controlli sulla adeguatezza delle prestazioni rese (punto 5 della lett. b del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021);

- prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per la integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale (punto 1 della lett. c del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021);

- prevedere la assicurazione da parte della valutazione multidimensionale, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, della elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (punto 4 della lett. c del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021);

- prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro (punto 6 della lett. e del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021);

- coordinare le disposizioni dei decreti legislativi attuativi della legge delega con le disposizioni ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità, nonché della legge n. 104 del 1992, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti (punto 1 della lett. h del secondo comma dell’art. 2 della legge n. 227 del 2021).

 

Valentina Zaccarelli