Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/01/2022 - Brevi cenni sull’assegno unico e universale per i figli a carico.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Con il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 309 del giorno 30 dicembre 2021 e in vigore dal giorno 31 dicembre 2021), è stata attuata la “delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, delega contenuta nella legge n. 46 del 2021.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. L’assegno unico e universale per i figli a carico.

 

 L’assegno unico e universale per i figli a carico è un beneficio economico (che non concorre alla formazione del reddito complessivo) erogato, su base mensile, dall’Inps ai nuclei familiari con figli a carico che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso, in via congiunta, di determinati requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, oltre che di una particolare condizione economica risultate dal c. d. Isee (indicatore della situazione economica equivalente). In assenza del c. d. Isee, si fa riferimento ai dati dichiarati dal richiedente nella domanda, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulla base dei criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 (primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

L’assegno è istituito con decorrenza dal giorno 1° marzo 2022 ed è attribuito per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo (primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 2021).  

Sono figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini del c. d. Isee (secondo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 2021) e, in particolare, i figli minori di età; i figli maggiorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età, i quali: a) frequentino un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea, b) svolgano un tirocinio ovvero una attività lavorativa con conseguente reddito complessivo inferiore a €. 8.000,00 annui, c) siano registrati come disoccupati e in cerca di occupazione presso i servizi pubblici per l’impiego, d) svolgano il servizio civile universale; i figli disabili, senza limiti di età (primo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

L’assegno spetta, in parti uguali, a chi esercita la responsabilità genitoriale (secondo comma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 230 del 2021). In caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo, esso spetta al genitore affidatario (quarto comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021). In ipotesi di figli maggiorenni (non disabili) che presentino la domanda in sostituzione dei genitori, la quota di assegno loro spettante è erogata a loro in via diretta (quinto comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021).  

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio successivo al secondo (terzo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021); per ciascun figlio disabile minore di età, sulla base della condizione di disabilità (quarto comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021), e per ciascun figlio disabile maggiorenne, sino al compimento del ventunesimo anno di età (quinto comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021); per le madri di età inferiore a ventuno anni (settimo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021); per i genitori che siano entrambi titolari di reddito di lavoro (ottavo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021); per i nuclei familiari con quattro o più figli (decimo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

Gli importi dell’assegno e le relative soglie del c. d. Isee sono adeguati, ogni anno, alle variazioni dell’indice del costo della vita (undicesimo comma dell’art. 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

L’assegno è compatibile con la fruizione di altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali (primo comma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

 

  1. La domanda di riconoscimento e la erogazione.

 

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata ogni anno, a decorrere dal giorno 1° gennaio, con modalità telematica (primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021), da un genitore, da chi esercita la responsabilità genitoriale (secondo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021) o dal figlio maggiorenne, in sostituzione dei genitori (quinto comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dal mese di marzo del medesimo anno qualora la domanda sia proposta entro il giorno 30 giugno dell’anno di riferimento.

Ferma restando la decorrenza, l’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda (secondo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

Eventuali nuove nascite (con conseguente modificazione della composizione del nucleo familiare) in corso di fruizione devono essere comunicate entro centoventi giorni e il relativo assegno è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza (terzo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

La erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente bancario o mediante bonifico domiciliato (sesto comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021). Invece, per i nuclei familiari percettori del c. d. reddito di cittadinanza, la corresponsione avviene in via congiunta a questo ultimo, sino a concorrenza dell’importo   dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Dunque, il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico dell’assegno spettante la quota del c. d. reddito di cittadinanza relativa ai figli facenti parte del nucleo familiare, quota calcolata sulla base della scala di equivalenza del quarto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019 (secondo comma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 230 del 2021).

 

Valentina Zaccarelli