Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

04/01/2022 - Le ultime misure emergenziali in materia di lavoro: la conversione in legge del decreto legge n. 146 del 2021.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del giorno 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 146 del 2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le misure confermate in sede di conversione in legge.

 

1.1. Le misure in tema di c. d. sorveglianza attiva.

 

Il decreto legge n. 146 del 2021 circoscriveva il periodo di vigenza della equiparazione a malattia, ai fini del trattamento economico, del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sino al termine dello stato di emergenza (primo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 146 del 2021, che ha modificato l’art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).

Inoltre, era stato previsto un rimborso forfettario una tantum, erogato dall’Inps, in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dello stesso Istituto (con esclusione dei datori di lavoro domestico) di importo pari a €. 600,00 per ogni lavoratore che, durante l’evento, non abbia potuto svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e senza diritto alla assicurazione economica di malattia presso l’Inps medesimo (primo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 146 del 2021, che ha modificato l’art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).

Queste disposizioni sono state confermate in sede di conversione in legge.

 

1.2. Le misure in tema di congedi parentali.

 

Il decreto legge n. 146 del 2021 aveva previsto ulteriori congedi parentali per la assistenza dei figli in quarantena o la cui attività didattica o educativa in presenza sia stata sospesa.

Nello specifico, il lavoratore dipendente genitore convivente di un minore di anni quattordici poteva, in alternativa all’altro genitore, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione della attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata della infezione da virus c. d. Covid – 19 dello stesso o alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio era riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 a prescindere dalla età.

Il congedo poteva essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione dal lavoro era riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo l’art. 23 del c. d. testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Altresì, era riconosciuta la contribuzione figurativa.

Era possibile convertire nei descritti congedi parentali i congedi fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021 / 2022 e sino al giorno 22 ottobre 2021 ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato testo unico.

La possibilità di astensione dal lavoro era riconosciuta anche al lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa tra quattordici e sedici anni, ma senza corresponsione di retribuzione, né indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore avesse fruito del congedo o non avesse svolto alcuna attività lavorativa o fosse sospeso dal lavoro, l’altro genitore non poteva godere del medesimo congedo, fatta salva la ipotesi in cui egli fosse genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stessero beneficiando di alcuna delle stesse misure.

I genitori lavoratori iscritti, in via esclusiva, alla c. d. Gestione separata dell’Inps e i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps potevano fruire di uno specifico congedo per assistere i figli conviventi minori di anni quattordici, con riconoscimento di una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari, per i primi, al cinquanta per cento di 1 / 365esimo del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione della indennità di maternità; per i secondi, al cinquanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (art. 9 del decreto legge n. 146 del 2021).

Tutte tali disposizioni sono state confermate in sede di conversione in legge.

 

1.3. Ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

 

Era stato previsto uno specifico trattamento di integrazione salariale della durata complessiva di dodici mesi e a favore dei lavoratori dipendenti della Soc. Sai Alitalia e della Soc. Alitalia cityliner in amministrazione straordinaria (art. 10 del decreto legge n. 146 del 2021).

Inoltre, erano state concesse ulteriori tredici settimane di trattamento di integrazione salariale c. d. emergenziale a domanda dei datori di lavoro del secondo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e del secondo comma dell’art. 50 bis del decreto legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che sospendessero o che riducessero la attività lavorativa per eventi riconducibili alla emergenza epidemica per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2022 da fruire nel periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, senza versamento del contributo addizionale.

Le ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale erano riconosciute qualora fosse già stato autorizzato e fruito, per intero, il periodo di ventotto settimane del secondo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 41 del 2021 e dal secondo comma dell’art. 50 bis del decreto legge n. 73 del 2021.

Le domande di accesso dovevano essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui aveva avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione della attività lavorativa ovvero, in fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 146 del 2021. La presentazione della domanda comportava il divieto di licenziamento c. d. emergenziale per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale (art. 11 del decreto legge n. 146 del 2021).

Tutte queste disposizioni sono state confermate in sede di conversione in legge.

 

1.4. Disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

L’art. 13 del decreto legge n. 146 del 2021 aveva riscritto l’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2001 in materia di “provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Nel dettaglio, fatte salve le attribuzioni degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 758 del 1994, al fine contrastare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché al fine di contrastare il lavoro irregolare, quando avesse riscontrato che almeno il dieci per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultasse occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro previste dall’allegato I, l’Ispettorato nazionale del lavoro avrebbe adottato un provvedimento di sospensione in relazione alla parte della attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, in alternativa, della attività lavorativa prestata dai lavoratori “in nero”, potendo anche imporre specifiche misure atte alla cessazione del pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il provvedimento di sospensione non si applicava nel caso in cui quello irregolare fosse l’unico lavoratore occupato.

Il provvedimento di sospensione della attività era adottato dal personale ispettivo nella immediatezza degli accertamenti o, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Gli effetti della sospensione potevano decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione della attività lavorativa in corso che non potesse essere interrotta, fatto salvo il caso in cui vi fossero situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Per tutto il periodo di sospensione della attività era vietato contrattare con la pubblica amministrazione.

Il provvedimento di sospensione poteva essere revocato in caso di:

  1. a) avvenuta regolarizzazione dei lavoratori, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  2. b) accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. c) rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni;
  4. d) pagamento di una somma aggiuntiva pari a €. 2.500,00 sino a cinque lavoratori irregolari e pari a €. 5.000,00 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  5. e) pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nell’allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie;
  6. f) su istanza di parte, dopo il pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta e il versamento dell’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, entro sei mesi dalla data di presentazione della istanza di revoca.

Era fatta salva la applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Avverso il provvedimento di sospensione adottato per l'impiego di lavoratori “in nero” era ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si sarebbe pronunciato nel termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il ricorso si intendeva accolto.

Il datore di lavoro non ottemperante al provvedimento di sospensione era punito con l’arresto sino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con la ammenda di importo compreso tra €. 2.500,00 ed €. 6.400,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Tutte tali disposizioni sono state confermate in sede di conversione in legge.

 

  1. Le modificazioni apportate dalla conversione in legge.

 

In sede di conversione in legge è stato aggiunto l’art. 9 bis, rubricato “modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati”, il quale innova l’art. 12 bis del decreto legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.

Poi, con il nuovo art. 11 bis, sono state introdotte “misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Nello specifico, i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati alla emergenza epidemiologica derivante dal virus c. d. Covid – 19, scaduti nel periodo 31 gennaio 2021 – 30 settembre 2021, sono differiti al giorno 31 dicembre 2021 e le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 146 del 2021 e non accolte sono considerate validamente presentate.

Inoltre, con il nuovo art. 11 ter, sono state introdotte nuove disposizioni in materia del c. d. Fondo nuove competenze.

Ancora, sono state previste disposizioni specifiche con riguardo:

- ai lavoratori invalidi parziali con un reddito inferiore al limite previsto dall’art. 14 septies del decreto legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980 per il riconoscimento dell’assegno mensile dell’art. 13 della legge n. 118 del 1971 (nuovo art. 12 ter);

- ai lavoratori con disturbo dello spettro acustico impiegati in “start up a vocazione sociale” (nuovo art. 12 quinquies);

Con particolare riferimento ai provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori disciplinati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in sede di conversione in legge sono state previste specifiche disposizioni con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali. In particolare, “con riferimento alla attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio della attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’ art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

In aggiunta, in sede di conversione in legge, è stato precisato il fatto che il datore di lavoro destinatario di un provvedimento di sospensione “è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione” (secondo comma dell’art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, così come modificato dal decreto legge n. 146 del 2021).

Infine, in sede di conversione, sono state apportate ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008.