Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

14/06/2021 - Breve commento al decreto legge n. 73 del 2021 (c. d. decreto sostegni bis) con riferimento ai principali profili giuslavoristici.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del giorno 25 maggio 2020 e in vigore dal giorno 26 maggio 2021) segue il precedente decreto legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, nel prevedere ulteriori “misure urgenti connesse alla emergenza da Covid – 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, motivo per cui esso è stato ribattezzato “decreto sostegni bis”. Gli obiettivi sono quelli di “introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive (…) per la tutela della salute in connessione al perdurare della emergenza epidemiologica da Covid – 19” e di “introdurre misure di sostegno alle imprese e alla economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dalla emergenza epidemiologica da Covid – 19”.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le tutele dedicate ai datori di lavoro.

 

Tra le misure previste dal decreto legge n. 73 del 2021 a sostegno dei datori di lavoro si citano:

  1. l’accesso in favore dei “datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”, i quali, nel primo semestre dell’anno 2021, hanno subito un calo del fatturato pari al cinquanta per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, previa stipulazione di accordi collettivi aziendali (aventi specifici requisiti) ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 di riduzione della attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021, accordi finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo la emergenza epidemica, alle prestazioni della c. d. cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni degli artt. 4 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo 26 maggio 2021 – 31 dicembre 2021, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui allo stesso decreto legislativo n. 148 del 2015, senza versamento di alcun contributo addizionale, ma con il divieto di avviare le procedure degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, di riprendere le procedure pendenti avviate successivamente al giorno 23 febbraio 2020, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e di riprendere le procedure in corso dell’art. 7 della medesima legge, fatte salve le ipotesi di esclusione già previste dalla legislazione emergenziale precedente (commi primo e secondo dell’art. 40);
  2. l’esonero dal pagamento del contributo addizionale a favore dei datori di lavoro privati di cui al primo comma dell’art. 8 del decreto legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, i quali, a decorrere dal giorno 1° luglio 2021, sospendano o riducano la attività e presentino domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale “non emergenziali” ai sensi degli artt. 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ma con il divieto per tutta la durata della fruizione di avviare le procedure degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, di riprendere le procedure pendenti avviate successivamente al giorno 23 febbraio 2020, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e di riprendere le procedure in corso dell’art. 7 della medesima legge, fatte salve le ipotesi di esclusione già previste dalla legislazione emergenziale precedente (commi terzo, quarto e quinto dell’art. 40);
  3. l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (per la quota a loro carico) a decorrere dal giorno 26 maggio 2021, esonero fruibile entro la fine dell’anno 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, riparametrato e applicato su base mensile, esonero a cui consegue il divieto di licenziamento c. d. economico, a pena di revoca, con efficacia retroattiva, e di inibizione dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 8 del c. d. decreto sostegni (art. 43);
  4. l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti per la mensilità relativa a febbraio 2021 dai datori di lavoro delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, nonché dagli imprenditori agricoli professionali, dai coltivatori diretti, dai mezzadri e dai coloni (per la quota a loro carico), nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero (art. 70);
  5. il differimento al giorno 20 agosto 2021 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla c. d. gestione artigiani e alla c. d. gestione commercianti dell’Inps con scadenza 17 maggio 2021 (art. 47);
  6. il riconoscimento di un credito di imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, nonché a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, oltre che a favore delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo del quarto comma dell’art. 13 quater del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in misura pari al trenta per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata la attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, per la somministrazione di tamponi, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, tutti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, nonché di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, per la installazione dei dispositivi citati, per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti (art. 32);
  7. il riconoscimento, anche per il periodo di imposta in corso al giorno 31 dicembre 2021, di un credito di imposta a favore delle imprese del settore tessile e della moda, nonché delle altre attività economiche colpite dalla emergenza epidemica in modo particolare (art. 8);
  8. il riconoscimento di un credito di imposta sino al trenta per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e di periodici che stipulino, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita (art. 67);
  9. la deroga alla vigente disciplina del Fondo previsto dalla lett. a) del centesimo comma dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996 per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione ovvero per la realizzazione di programmi di investimenti (art. 12);
  10. la proroga, sino al giorno 31 dicembre 2021, della concessione di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese con sede in Italia colpite dalla epidemia da virus c. d. Covid – 19 che necessitano di liquidità (art. 13);
  11. la istituzione di una apposita sezione nell’ambito del c. d. Fondo di garanzia di cui alla lett. a) del centesimo comma dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996 dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio (art. 15);
  12. il rifinanziamento del c. d. Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui al primo comma dell’art. 37 del c. d. decreto sostegni (art. 24);
  13. l’incremento del c. d. Fondo sociale per la occupazione e la formazione di cui alla lett. a) del primo comma dell’art. 18 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (art. 45).
  14. la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del c. d. Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, volto a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, sia stata disposta la chiusura per una durata complessiva di almeno quattro mesi nel periodo intercorrente tra il giorno 1° gennaio 2021 e la data di conversione del c. d. decreto sostegni bis (art. 2);
  15. interventi a sostegno delle imprese aerospaziali (art. 25);
  16. la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sino a sei mesi nel periodo 26 maggio 2021 – 31 dicembre 2021 a favore delle imprese con particolare rilevanza strategica sul territorio, le quali abbiano avviato il processo di cessazione aziendale e le cui azioni necessarie al completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previo ulteriore accordo da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata (art. 45);

 

  1. Le tutele dedicate ai lavoratori.

 

Tra le misure previste dal decreto legge n. 73 del 2021 a sostegno dei lavoratori privati, sia subordinati, sia autonomi, si citano:

  1. la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data del 26 maggio 2021, i quali abbiano ottenuto, in modo non indebito, il contributo a fondo perduto dell’art. 1 del c. d. decreto sostegni, contributo in misura pari al cento per cento di quello già riconosciuto (primo, secondo e terzo comma dell’art. 1), previa autorizzazione della Commissione europea (ventisettesimo comma dell’art. 1);
  2. la concessione di un contributo a fondo perduto (alternativo a quello della lettera precedente) a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione con ricavi di cui alla lett. a) e alla lett. b) del primo comma dell’art. 85 o con compensi di cui al primo comma dell’art. 54 del c. d Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del c. d. decreto sostegni bis, nonché a favore dei soggetti che producono reddito agrario dell’art. 32 del c. d. Tuir, tutti titolari di partita Iva attiva alla data del 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione del fatto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno in misura del trenta per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, contributo determinato secondo percentuali, che comunque non può essere superiore a centocinquantamila euro e che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (commi dal quinto al dodicesimo dell’art. 1), previa autorizzazione della Commissione europea (ventisettesimo comma dell’art. 1);
  3. la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione con ricavi di cui alla lett. a) e alla lett. b) del primo comma dell’art. 85 o con compensi di cui al primo comma dell’art. 54 del c. d Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del c. d. decreto sostegni bis, nonché a favore dei soggetti che producono reddito agrario dell’art. 32 del c. d. Tuir, tutti titolari di partita Iva attiva alla data del 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione del fatto che vi sia un peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al giorno 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al giorno 31 dicembre 2019, contributo determinato secondo la percentuale che sarà definita con decreto del Ministro della economia e delle finanze, che comunque non può essere superiore a centocinquantamila euro e che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (commi da sedicesimo a ventiduesimo dell’art. 1), previa autorizzazione della Commissione europea (ventisettesimo comma dell’art. 1);
  4. il riconoscimento, per l’anno 2021, di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (c. d. Rem) per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 (art. 36);
  5. il riconoscimento del c. d. reddito di ultima istanza a favore dei professionisti disabili iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 103 del 1996 (art. 37);
  6. la sospensione, sino alla fine dell’anno 2021, del meccanismo di decalage della indennità di disoccupazione in relazione alle prestazioni in pagamento dal giorno 1° giugno 2021 e alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo 1° giugno 2021 – 30 settembre 2021 (art. 38);
  7. a partire dal giorno 26 maggio 2021, la riduzione a cento del numero di unità previste dal primo comma bis dell’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la applicazione della disciplina del c. d. contratto di espansione (art. 39);
  8. nel periodo 1° luglio 2021 – 31 ottobre 2021, la istituzione del c. d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, contratto stipulato in forma scritta ab probationem e previa definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di durata pari a sei mesi e finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo, con divieto di licenziamento c. d. economico e con esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per la quota a carico del datore di lavoro per un periodo di sei mesi (art. 41);
  9. il riconoscimento di una ulteriore indennità una tantum di importo pari a €. 1.600,00 a favore dei lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo (art. 42);
  10. il riconoscimento di una ulteriore indennità a favore dei collaboratori sportivi (art. 44);
  11. la erogazione dei contributi previsti dall’art. 103 bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, a favore dei lavoratori transfrontalieri anche nell’anno 2021 (art. 49);
  12. il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a €. 800,00 a favore degli operai agricoli a tempo determinato, i quali, nell’anno 2020, abbiano effettuato almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità ai sensi del quarto comma dell’art. 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015, né titolari di pensione, indennità che non concorre alla formazione del reddito (art. 69);
  13. il riconoscimento di una indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti al c. d. Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per ogni giorno coperto da idonea certificazione, per un numero massimo di centottanta giorni nell’anno solare, a condizione che possano essere fatti valere almeno quaranta contributi giornalieri dal giorno 1° gennaio dell’anno solare precedente la insorgenza dell’evento morboso (primo comma dell’art. 66);
  14. la assicurazione all’Inail dei lavoratori iscritti al c. d. Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (quarto comma dell’art. 66);
  15. la assicurazione all’Inail del personale delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e di cui alla legge n. 310 del 2003, ivi compreso quello operante all’interno del golfo mistico, il cui premio assicurativo sarà determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze (quinto comma dell’art. 66).

 

  1. Altre misure volte a fronteggiare le conseguenze della emergenza epidemica da virus c. d. Covid – 19.

 

Tramite il c. d. decreto sostegni bis, il Governo ha anche previsto:

  1. la autorizzazione di un limite di spesa pari a settanta milioni di euro per fare fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal c. d. Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro del terzo comma dell’art. 12 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019 (art. 46);
  2. la creazione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato alla istituzione da parte di Regioni e di Province autonome delle cc. dd. Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti (art. 48).

 

  1. Alcune considerazioni finali.

 

Sono circa quarantacinque i decreti ministeriali e i provvedimenti della Agenzia delle entrate che dovranno essere adottati nei prossimi mesi per dare attuazione alle disposizioni del c. d. decreto sostegni bis.

Con particolare riferimento alla proroga del divieto di licenziamento c. d. economico, è di pochi giorni fa la bocciatura della Unione europea. Infatti, si legge nelle raccomandazioni della Commissione europea approvate all’inizio del mese di giugno 2021: “l’Italia è l’unico Stato membro che ha introdotto un divieto assoluto di licenziamenti all’inizio della crisi Covid. (…) Un confronto con la evoluzione del mercato del lavoro in altri Stati membri che non hanno introdotto tale misura suggerisce che il blocco dei licenziamenti non è stato particolarmente efficace e si è rivelato superfluo in considerazione dell’ampio ricorso a sistemi di mantenimento del posto di lavoro. (…) Il divieto di licenziamento potrebbe addirittura rivelarsi controproducente (…) perché ostacola il necessario adeguamento della forza lavoro alle esigenze aziendali”.