Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

12/11/2020 - Le disposizioni attuative promosse dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Il giorno 24 ottobre 2020, “considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto contenente “ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 (…) e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (…)”.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Sospensione e limitazione di attività.

 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 sono state sospese alcune attività, quali quelle dei parchi tematici e di divertimento, delle palestre, delle piscine, dei centri natatori, dei centri benessere e dei centri termali, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e dei casinò, nonché quelle delle sale teatrali, delle sale da concerto e delle sale cinematografiche e quelle degli impianti dei comprensori sciistici. Pertanto, gli esercenti tali attività dovranno chiedere, se in possesso dei requisiti, l’accesso agli strumenti di tutela e di sostegno al reddito messi a disposizione per fronteggiare la emergenza epidemica in atto (art. 1).

Inoltre, le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi solo a condizione del fatto che possa essere garantita, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, la dilazione degli ingressi e che sia impedita la sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (art. 1).

Invece, le attività dei servizi di ristorazione (compresi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie e le pasticcerie) sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 (art. 1).

    

  1. Le attività professionali.

 

Con riguardo allo svolgimento delle attività professionali, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri raccomanda che queste siano svolte soprattutto con modalità di lavoro agile, che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, che siano adottati protocolli di sicurezza c. d. anti – contagio e che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando a tale fine forme di ammortizzatori sociali (art. 1).

 

  1. Le attività produttive industriali e commerciali.

 

Tutte le attività produttive industriali e commerciali esercitate sul territorio nazionale e non soggette a sospensione devono essere svolte nel rispetto del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il giorno 24 aprile 2020 dal Governo e dalle parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 nei cantieri”, sottoscritto il giorno 24 aprile 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali e dalle parti sociali, e del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica”, sottoscritto il giorno 20 marzo 2020, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali e dalle parti sociali (art. 2).

 

  1. I datori di lavoro pubblici.

 

Nel predisporre, anche attraverso la adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei dipendenti con le modalità previste dall’art. 263 del decreto – legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), le pubbliche amministrazioni devono assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità (art. 3).

Inoltre, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono tenute a incentivare lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità agile secondo le disposizioni dei decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la presenza del 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 3).

Infine, le pubbliche amministrazioni devono disporre una differenziazione dell’orario di ingresso del personale (art. 3).  

 

  1. I datori di lavoro privati.

 

Anche i datori di lavoro privati sono tenuti a differenziare l’orario di ingresso del personale (art. 3).

Inoltre, essi dovrebbero utilizzare la modalità di lavoro agile (così come previsto dall’art. 90 del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nonché così come previsto dai cc. dd. protocolli condivisi) (art. 3).

 

  1. Conclusioni.

 

Le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 saranno in vigore dal giorno 26 ottobre 2020 al giorno 24 novembre 2020.