argomento: Novitá legislative - Note di Commento
La libera circolazione delle persone e dei servizi è uno dei principi cardine della Unione europea, la quale, da tempo, si interessa della tutela dei lavoratori di imprese di Stati membri distaccati o somministrati in altri Stati membri in cui la disciplina del rapporto di lavoro è meno garantista.
» visualizza: il documento (d.lgs 122 del 2020)Articoli Correlati: distacco transnazionale - distacco tra Stati Membri
La direttiva 1996 / 71 / Ce, attuata in Italia dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, aveva, tra l’altro, individuato un elenco (tassativo, cfr. Corte di giustizia della Unione europea, Commissione contro Lussemburgo, sentenza del giorno 19 giugno 2008) di ambiti con riguardo ai quali il lavoratore distaccato doveva essere parificato al lavoratore dello Stato ospitante.
Il decreto legislativo n. 72 del 2000 è stato abrogato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, il quale, in attuazione della direttiva 2014 / 67 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, ha “riscritto” la normativa di attuazione della direttiva 1996 / 71 / Ce, estendendo l’ambito ai applicazione ai lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro (art. 1, secondo comma), rafforzando il sistema di controllo contro gli abusi e individuando un regime sanzionatorio.
Poi, trascorsi più di venti anni dalla sua adozione, la direttiva 1996 / 71 / Ce è stata modificata dalla direttiva 2018 / 957 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di meglio conseguire “il giusto equilibrio” tra la necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e di garantire parità di condizioni e la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati (considerando n. 4), oltre che assicurare la “uniformità della applicazione delle norme e una autentica convergenza sociale”, anche in relazione al dettato della direttiva n. 2014 / 67 / Ue.
Con appena due settimane di ritardo rispetto al termine indicato, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del giorno 15 settembre 2020 il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122, decreto attuativo della direttiva 2018 / 957 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.
In particolare, il decreto legislativo n. 122 del 2020 modifica il precedente decreto legislativo n. 136 del 2016, aggiornando la disciplina nazionale alle modificazioni apportate alla direttiva 1996 / 71 / Ce dalla direttiva 2018 / 957 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.
In primo luogo, sono previsti più destinatari della disciplina, ora applicabile anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dalla Italia, le quali: a. distaccano presso una impresa utilizzatrice con sede sempre in uno Stato membro diverso dall’Italia uno o più lavoratori, i quali, poi, sono inviati dalla impresa utilizzatrice in una unità produttiva o in una impresa facente parte del gruppo con sede in Italia; b. distaccano presso una impresa utilizzatrice con sede in Italia uno o più lavoratori, i quali, poi, sono inviati dalla impresa utilizzatrice, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la agenzia di somministrazione di lavoro.
In secondo luogo, è meglio specificato l’elenco delle materie per le quali è prevista la applicazione della disciplina normativa dello Stato membro ospitante.
Inoltre, è stabilito il fatto che le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco diverse dai rimborsi spese sostenute, in via esclusiva, per il distacco medesimo sono considerate retribuzione. Tuttavia, nella ipotesi in cui la disciplina nazionale non definisca come mero rimborso spese alcuni elementi delle indennità erogate al lavoratore distaccato, le indennità devono essere considerate quali rimborso spese e non come retribuzione.
Infine, è ridotta la durata massima del distacco, durata che ora non può essere superiore a dodici mesi, prolungabili sino a diciotto con “notifica motivata” al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui si verifichi la sostituzione di uno o più lavoratori distaccati, la durata massima è determinata sommando tutti i periodi di lavoro prestati dai singoli lavoratori. Trascorso il periodo di durata massima, il lavoratore distaccato godrà (se più favorevoli) di tutte le condizioni e di tutte le tutele previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva italiana, con esclusione di quelle relative alla instaurazione e alla risoluzione del rapporto di lavoro, alle clausole di non concorrenza e alla previdenza integrativa di categoria.
La direttiva 2018 / 957 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, così come attuata dal decreto legislativo n. 122 del 2020, si pone l’obiettivo di “stabilire un quadro equilibrato per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi e la tutela dei lavoratori distaccati, non discriminatorio, trasparente e proporzionato, nel rispetto delle diversità delle relazioni industriali nazionali” e, pertanto, essa “non osta alla applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli per i lavoratori distaccati” (considerando n. 24).