Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

27/07/2020 - La conversione in legge del c. d. decreto rilancio.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c. d. decreto rilancio) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Inoltre, per il tramite della predetta legge di conversione, è stato abrogato il decreto legge n. 52 del 2020, le cui disposizioni sono state trasfuse nel c. d. decreto rilancio convertito.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le principali modificazioni alle disposizioni giuslavoristiche del c. d. decreto rilancio operate in sede di conversione in legge.

 

In materia di ammortizzatori sociali, in sede di conversione in legge è stata adeguata la disciplina in origine prevista dal decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) e dal c. d. decreto rilancio con le disposizioni introdotte, in via successiva, dal decreto legge n. 52 del 2020, ora abrogato. In altre parole, la disciplina in materia di trattamento di integrazione salariale emergenziale è ora il complesso delle norme contenute nel c. d. decreto cura Italia (decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) e nel c. d. decreto rilancio (decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, decreto in cui sono confluite le disposizioni del decreto legge n. 54 del 2020, ora abrogato).

Anche in materia di congedi specifici, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 34 del 2020 è stata adattata la disciplina in origine prevista da questo ultimo e dal decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) con le disposizioni introdotte, in via successiva, dal decreto legge n. 52 del 2020, ora abrogato.

Con riferimento al c. d. reddito di emergenza, è stata prorogata la possibilità di presentare la domanda per tutto il mese di luglio 2020. Inoltre, sino al giorno 30 settembre 2020 è stato prevista la deroga alle disposizioni dell’art. 5, primo comma e primo comma bis, del decreto legge n. 47 del 2014 (decreto legge convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), a fronte della presentazione di una autocertificazione, in presenza di persone minori di età o di persone meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, soggetti in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti prescritti dallo stesso art. 5 del decreto legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014 (art. 82, primo comma, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

In merito alla indennità erogata ai lavoratori danneggiati dalla emergenza epidemica da virus c. d. Covid – 19, essa è stata estesa ai lavoratori intermittenti di cui all’art. 84, ottavo comma, lett. b, del c. d. decreto rilancio iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, i quali non beneficiano del trattamento di integrazione salariale e che sono in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 10 dello stesso decreto.

In materia di lavoro agile, il diritto a eseguire la prestazione lavorativa con questa modalità (se compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa stessa) è stato riconosciuto anche ai lavoratori cc. dd. fragili sulla base delle valutazioni del medico competente (art. 90, primo comma, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

Inoltre, il credito di imposta previsto per la sanificazione e per l’acquisito di dispositivi di protezione individuale è stato esteso alle strutture ricettizie extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo dell’art. 13 quater, quarto comma, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (art. 125, primo comma, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

Infine, sino al giorno 31 dicembre 2020, le pubbliche amministrazioni potranno gestire la prestazione lavorativa dei loro dipendenti mediante un orario di lavoro flessibile e, in particolare, ricorrendo alla modalità semplificata di lavoro agile (art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

 

  1. Le principali novità introdotte dalla legge di conversione.

 

Sono stati previsti alcuni nuovi contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore ricreativo, nel settore dell’intrattenimento e nel settore della organizzazione di feste e di cerimonie (art. 25 bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), nonché in favore della industria tessile, della moda e degli accessori (art. 38 bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020). In entrambi i casi, si dovrà attendere la emanazione del relativo decreto attuativo, oltre alla autorizzazione della Commissione della Unione europea.

È stato introdotto il c. d. contratto di rete con clausole di solidarietà, contratto volto a consentire l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete il cui posto di lavoro è a rischio e dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro in seguito alla chiusura della attività o in seguito a una crisi di impresa, nonché la assunzione di figure professionali “necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi”. Sarà possibile stipulare questo contratto (con la assistenza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale, presenti nel Cnel e che esprimono interessi generali di una pluralità di categorie e di territori) per tutto l’anno 2020 e utilizzare istituti quali il distacco e la co – datorialità (art. 43 bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020). Tuttavia, si dovrà attendere la emanazione del relativo decreto attuativo.

È stato disposto che, sino al giorno 17 agosto 2020 (ultimo giorno di vigenza del divieto di licenziamento c. d. economico), la consultazione sindacale prevista in caso di trasferimento di azienda dall’art. 41, secondo comma, della legge n. 428 del 1990 si considera esaurita decorsi almeno quarantacinque giorni dal suo inizio (e non più dieci giorni, come disciplinato dallo stesso art. 41, secondo comma, della legge n. 428 del 1990) (art. 80, primo comma bis, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

Inoltre, è stato specificato che il licenziamento non è ricompreso negli “atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto”, i quali, per il periodo di durata della “somministrazione irregolare”, si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che, in effetti,  ha utilizzato la prestazione (art. 80 bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, articolo rubricato “interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”).

Poi, la rubrica dell’art. 93 del c. d. decreto rilancio è stata modificata in “disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato”. Altresì, è stata prevista la proroga (obbligatoria) del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli artt. 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione della attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza della emergenza epidemica da virus c. d. Covid – 19 (art. 93, primo comma bis, del decreto legge n. 34 del 2020, comma introdotto dalla legge di conversione n. 77 del 2020).

Infine, sono stati introdotti contributi in favore dei lavoratori transfrontalieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita Iva che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal giorno 23 febbraio 2020 e che siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo n. 22 del 2015 e dal decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (art. 103 bis del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020). Tuttavia, si dovrà attendere la emanazione del decreto attuativo.

Da ultimo, sono state emanate alcune disposizioni in materia di svolgimento delle udienze civili (art. 221 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

 

  1. Brevi considerazioni.

 

Con la conversione in legge del c. d. decreto rilancio e la contestuale abrogazione del decreto legge n. 54 del 2020 è stata, in parte, riordinata la disciplina emergenziale in materia giuslavoristica. Infatti, ora le disposizioni di riferimento sono solo il decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e il decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Tuttavia, affinché le disposizioni del c. d. decreto rilancio convertito in legge siano applicabili, si dovrà attendere la emanazione di numerosi decreti attuativi.