argomento: Novitá legislative - Corte Costituzionale
E’ illegittimo l’art. 1, comma primo, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico – fisica a causa della vaccinazione contro il contagio del virus dell’epatite a.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 118)Articoli Correlati: indennizzo - integrità - virus
Corte costituzionale 14 dicembre 2017, n. 268, pubblicata su questo Sito, per cui “l’art. 1, comma primo, della legge n. 201 del 1992, a proposito dell’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è illegittimo sul piano costituzionale nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale”. La sentenza in esame riprende tali argomentazioni con un taglio generale.