Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

10/02/2019 - Breve disamina del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

argomento: Novitá legislative

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Introduzione.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del giorno 28 gennaio 2019 ed entrato in vigore il giorno successivo (giorno 29 gennaio 2019), prevede alcune misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché alcune misure utili ad assicurare un livello minimo di sussistenza. Inoltre, il provvedimento legislativo prevede alcune misure volte a incentivare la assunzione di giovani lavoratori. Nello specifico, il predetto decreto legge introduce, tra l’altro, il c. d. reddito di cittadinanza (capo I) e la c. d. quota 100 (capo II).

Il saggio si occuperà del solo reddito di cittadinanza, cercando di metterne in luce gli aspetti principali.

 

  1. Il reddito di cittadinanza in breve.

Ai sensi del primo comma dell’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza (Rdc) è una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale”. In particolare, il reddito di cittadinanza è un beneficio economico (ma un successivo regolamento dovrebbe prevedere anche misure agevolative per l’utilizzo dei trasporti pubblici, nonché “misure di sostegno alla salute, alla istruzione e alla tutela della salute”, art. 2, secondo comma, decreto legge n. 4 del 2019), erogato dall’Inps (art. 5, terzo comma, decreto legge n. 4 del 2019) attraverso una carta (c. d. Carta Rdc, art. 5, sesto comma, decreto legge n. 4 del 2019), ai nuclei familiari che presentano, cumulativamente, determinati requisiti e i cui componenti rispettano determinati obblighi di comunicazione e di disponibilità.

Il reddito di cittadinanza assume la denominazione di “pensione di cittadinanza” nella ipotesi in cui il nucleo familiare sia composto, in via esclusiva, da uno o più componenti di età pari o superiore a sessantasette anni. La pensione di cittadinanza costituisce una “misura di contrasto alla povertà delle persone anziane” (art. 1, secondo comma, decreto legge n. 4 del 2019) e, come tale, gode di alcune deroghe alla disciplina del reddito di cittadinanza.

In ogni caso, il beneficio economico non può essere utilizzato per “giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità” (art. 5, sesto comma, decreto legge n. 4 del 2019).

 

  1. Requisiti per la fruizione.

Il reddito di cittadinanza è una prerogativa dei nuclei familiari (per la definizione si rinvia all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013) che siano in possesso, cumulativamente, di:

  1. requisiti attinenti alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno;
  2. requisiti reddituali e patrimoniali.

Inoltre, è necessario che nessun componente del nucleo familiare sia intestatario, a qualunque titolo, o abbia piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta ovvero di autoveicoli e motoveicoli di una cilindrata superiore a 1.600 cc. e 250 cc. immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti la richiesta. Inoltre, è necessario che nessun componente del nucleo familiare sia intestatario, a qualunque titolo, o abbia piena disponibilità di navi e di imbarcazioni da diporto (vale a dire a scopo sportivo o ricreativo o, comunque, senza fini commerciali).

Infine, non hanno diritto a percepire il reddito di cittadinanza i nuclei familiari che abbiano tra i loro componenti soggetti disoccupati in seguito a dimissioni volontarie (non per giusta causa) presentate nei dodici mesi precedenti la richiesta (art. 2, terzo comma, decreto legge n. 4 del 2019)

I vari componenti del nucleo familiare sono classificati secondo una “scala di equivalenza”, che attribuisce loro un determinato valore.

Il beneficio economico costituisce una integrazione del reddito del nucleo familiare, integrazione che può anche concretizzarsi nell’ammontare del canone di locazione o nell’ammontare della rata mensile del mutuo. In ogni caso, l’importo del reddito di cittadinanza non può essere superiore a €. 9.360,00 (soglia che deve essere moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore familiare, art. 3, quarto comma, decreto legge n. 4 del 2019), né inferiore a €. 480,00, calcolati su base annua. Inoltre, poiché è un sussidio corrisposto da un ente pubblico, il beneficio economico è esente dalla imposta sulle persone fisiche ai sensi dell’art. 34, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi (art. 3, quinto comma, decreto legge n. 4 del 2019). La richiesta può essere presentata di nuovo trascorso un periodo di sospensione pari a un mese. La sospensione non si applica in caso di pensione di cittadinanza (art. 3, sesto comma, decreto legge n. 4 del 2019).

Da ultimo, il beneficio economico deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Ciò che non è stato fruito o prelevato è sottratto nella mensilità successiva nel limite pari al venti per cento. Sono fatti salvi gli eventuali arretrati (art. 3, quindicesimo comma, decreto legge n. 4 del 2019).

 

  1. Obblighi per la fruizione.

Per potere usufruire del reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcuni obblighi di comunicazione e alcuni obblighi di disponibilità.

In primo luogo, è fatto obbligo di comunicare all’Inps, entro il termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti (art. 3, undicesimo comma, decreto legge n. 4 del 2019), comprese quelle provenienti da attività irregolari (art. 7, secondo comma, decreto legge n. 4 del 2019). Inoltre, è necessario comunicare ogni variazione del nucleo familiare (art. 3, dodicesimo comma, decreto legge n. 4 del 2019).

In secondo luogo, è fatto obbligo ai componenti maggiorenni del nucleo familiare (fatti salvi i casi di esonero, tra cui i beneficiari della pensione di cittadinanza) di dare immediata disponibilità al lavoro e di aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e alla inclusione sociale, percorso che prevede, tra l’altro, attività al servizio della comunità e di completamento degli studi (art. 4, primo comma, decreto legge n. 4 del 2019). Nello specifico, i richiedenti il reddito di cittadinanza devono sottoscrivere con i centri per l’impiego un “patto per il lavoro”, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato disciplinato dall’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (art. 4, settimo comma, decreto legge n. 4 del 2019).

Altresì, è fatto obbligo ai beneficiari del reddito di cittadinanza di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro “congrue” che siano loro proposte (art. 4, ottavo comma, decreto legge n. 4 del 2019), pena la decurtazione del beneficio e, se il rifiuto persiste, la sua perdita.

La disponibilità offerta con la sottoscrizione del patto per il lavoro comprende anche la disponibilità a partecipare, nel limite massimo di otto ore settimanali e in ragione del profilo professionale e degli interessi e delle propensioni, a progetti del comune di residenza in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela del bene comune (art. 4, quindicesimo comma, decreto legge n. 4 del 2019).

Eventuali comportamenti fraudolenti al momento della richiesta o nel corso della fruizione del beneficio (compreso lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato in assenza delle necessarie comunicazioni obbligatorie o di attività di lavoro autonomo o di impresa) comportano sanzioni penali, nonché la decurtazione del beneficio e la decadenza dal diritto (art. 7, decreto legge n. 4 del 2019).

 

  1. Ulteriori agevolazioni connesse.

Al fine di fruire di un “servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro”, sino al giorno 31 dicembre 2021, i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno godere anche dell’assegno di ricollocazione erogato dall’Anpal ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, tale assegno, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, potrà essere speso presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati al fine di ottenere particolari servizi, quali l’affiancamento di un tutor e la definizione di un percorso di riqualificazione e di un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione parametrati alla relativa area (art. 9, decreto legge n. 4 del 2019).

Inoltre, sono previsti alcuni incentivi per i datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, nonché incentivi in favore di quei beneficiari che intraprendano un attività lavorativa autonoma o di impresa, anche in forma di società cooperativa. Nello specifico, i datori di lavoro che hanno comunicato la disponibilità di posti vacanti mediante la apposita piattaforma digitale e che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno possono godere dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia a carico del datore di lavoro, sia a carico del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del beneficio economico erogato al lavoratore all’atto della assunzione per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e il periodo già goduto dal beneficiario. In ogni caso, l’esonero dal versamento della contribuzione non può essere superiore a €. 780,00 al mese e non può essere inferiore a cinque mensilità. Allo stesso modo, i datori di lavoro che, al termine del percorso formativo o di riqualificazione professionale, assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno possono fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia a carico del datore di lavoro, sia a carico del lavoratore, nel limite della metà dell’importo mensile del beneficio economico erogato al lavoratore all’atto della assunzione per un periodo pari alla differenza tra diciotto mensilità e il periodo già goduto dal beneficiario. In ogni caso, l’esonero dal versamento della contribuzione non può essere superiore a €. 390,00 al mese e non può essere inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del beneficio economico. Infine, i beneficiari del reddito di cittadinanza che intraprendono un attività lavorativa autonoma o di impresa, anche in forma di società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio economico possono godere di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del beneficio economico stesso (comunque non superiore a €. 780,00 al mese), erogato in una unica soluzione (art. 8, decreto legge n. 4 del 2019).