Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

08/06/2020 - Commento al decreto legge n. 34 del 2020 con riferimento ai principali profili giuslavoristici.

argomento: Novitá legislative

Nella Gazzetta ufficiale n. 128 del giorno 19 maggio 2020 (e, in particolare, nel supplemento n. 21 / l) è stato pubblicato il (tanto atteso) decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio conosciuto come decreto rilancio. Il predetto decreto legge, in vigore dal giorno 19 maggio 2020 e rubricato “misure urgenti in materia di salute, sostegno al reddito e alla economia, nonché di politiche sociali connesse alla emergenza epidemiologica da Covid – 19”, è intervenuto in molteplici ambiti, in modo trasversale, e ha, in parte, modificato, in parte, prorogato e, in parte, abrogato diverse previsioni già contenute nel decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) e nel decreto legge n. 23 del 2020. Inoltre, il c. d. decreto rilancio ha introdotto alcune nuove misure di sostegno ai datori di lavoro e, soprattutto, ai lavoratori e alle famiglie, oltre che alcune nuove previsioni normative. In particolare, attraverso duecentosessantasei articoli (e più di mille commi)[1], il decreto legge n. 34 del 2020 ha tentato di assicurare unitarietà e, quanto meno, compiutezza alla legislazione emergenziale a sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti; a tutela dei lavoratori e, più in generale, delle famiglie; al consolidamento e alla semplificazione degli istituti di protezione e di coesione sociale. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi prefissati, dovranno essere emanati numerosi (e, nello specifico, più di novanta) decreti ministeriali e interministeriali attuativi. Inoltre, dovranno essere elaborate molteplici procedure e diverse indicazioni operative da parte degli enti di previdenza e di assistenza. Il saggio ha a oggetto una (per quanto possibile) schematica analisi delle principali misure dedicate ai datori di lavoro e ai lavoratori, oltre che di alcune altre misure correlate.   [1] Il decreto legge n. 34 del 2020 è il decreto legge più … corposo della storia repubblicana italiana.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le misure a sostegno dei datori di lavoro.

 

Le principali misure individuate dal decreto legge n. 34 del 2020 a sostegno dei datori di lavoro sono:

- la estensione della durata dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga (articoli 68 – 71);

- la istituzione del c. d. Fondo nuove competenze (art. 88);

- la proroga e il rinnovo “acausali” dei contratti a termine (art. 93);

- la previsione di un contributo a fondo perduto (art. 25).

Inoltre, il c. d. decreto rilancio ha previsto:

- aiuti di stato (articoli 53 – 59 e art. 61), anche sotto forma di sovvenzioni per il pagamento della retribuzione dei lavoratori dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti (art. 60);

- l’accesso al c. d. Sure, volto al mantenimento della occupazione (art. 36);

- la istituzione del c. d. Fondo patrimonio pmi (art. 26);

- la istituzione del c. d. Patrimonio rilancio (art. 27);

- la istituzione del c. d. Fondo per il trasferimento tecnologico (art. 42);

- l’incremento della disponibilità patrimoniale del c. d. Fondo a sostegno delle attività economiche nelle aree interne (art. 243);

- un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di denaro circolante per i beneficiari dell’istituto “resto al Sud” (art. 245);

- la gestione della crisi economica e finanziaria delle imprese di rilevanti dimensioni (art. 39);

- la istituzione di un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione della attività delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e di società per azioni che occupano più di duecentocinquanta dipendenti (art. 43);

- la istituzione di un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi dei settori della agricoltura, della pesca e della acquacoltura (art. 222).

Altresì, il decreto legge n. 34 del 2020 ha contemplato:

- un contributo, commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nel mese di marzo 2020, nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, in favore delle micro e delle piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione dei carburanti nelle autostrade, ma non gestite da società petrolifere (art. 40);

- un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle società cooperative di ormeggio, iscritte nel relativo registro, nel periodo intercorrente tra il giorno 1° febbraio 2020 e il giorno 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispettivi mesi dell’anno 2019 (art. 199);

- la istituzione di un Fondo per la formazione di personale impiegato nelle attività di circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura dei macchinisti del settore delle merci (art. 208);

- la istituzione di un Fondo a sostegno delle micro e delle piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco – compatibili (art. 227);

- la istituzione di un Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217).

 

  1. Le misure a sostegno dei datori di lavoro. Segue.

 

I trattamenti di integrazione salariale (articoli 68 – 71).

 

La durata del trattamento di integrazione salariale ordinario e dell’accesso al c. d. Fondo di integrazione salariale è stata estesa di altre nove settimane. Nello specifico, cinque settimane potranno essere fruite (solo una volta terminate, per intero, le iniziali nove settimane) nel periodo compreso tra il giorno 23 febbraio 2020 e il giorno 31 agosto 2020. Invece, le ulteriori quattro settimane potranno essere fruite, in via esclusiva, a partire dal giorno 1° settembre 2020 ed entro il giorno 31 ottobre 2020.

Secondo il Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Onorevole Francesca Puglisi, la scelta di concedere altre nove settimane di trattamento di integrazione salariale “in due tranche” è la conseguenza della esigenza di evitare la “corsa agli ammortizzatori” che si era verificata nel mese di marzo 2020.

Tuttavia, i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, delle fiere, dei congressi, dei parchi divertimento, degli spettacoli dal vivo e delle sale cinematografiche possono fruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi di sospensione o di riduzione della attività a causa della emergenza epidemiologica da virus c. d. Covid – 19 anteriori al giorno 1° settembre 2020, qualora essi abbiano esaurito le prime quattordici settimane.

In ogni caso, per fruire del trattamento di integrazione salariale ordinario e per accedere al c. d. Fondo di integrazione salariale è necessario che il rapporto di lavoro oggetto della sospensione o della riduzione oraria fosse in essere al giorno 25 marzo 2020. Inoltre, prima di potere presentare la istanza di proroga, è necessario calcolare quante giornate di c. d. cassa integrazione siano state, in effetti, fruite.

Inoltre, per accedere al c. d. Fondo di integrazione salariale, è necessario che i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti esperiscano, anche in via telematica, la procedura di informazione, di consultazione e di esame congiunto con le rappresentanze sindacali entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il decreto legge n. 34 del 2020 ha previsto due distinte procedure di presentazione della domanda: una procedura applicabile al caso in cui il datore di lavoro anticipi il trattamento di integrazione salariale e una procedura applicabile al caso in cui il datore di lavoro chieda il pagamento diretto da parte dell’Inps. Le due procedure si distinguono soprattutto in ragione dei termini entro cui la domanda deve essere presentata. In ogni caso, la presentazione della domanda oltre i termini prescritti comporta la mancata erogazione delle prestazioni di integrazione salariale per i periodi anteriori di più di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

Le nuove modalità operative di accesso saranno oggetto di una circolare dell’Inps.

Inoltre, il c. d. decreto rilancio ha sancito la compatibilità dell’assegno ordinario erogato dal c. d. Fondo di integrazione salariale con l’assegno per il nucleo familiare.

Con il messaggio n. 2101 in data 21 maggio 2020[1], l’Inps ha specificato il fatto che il trattamento erogato a titolo di integrazione salariale ordinaria con causale “emergenza Covid – 19” si consuma in base ai giorni di utilizzo e che si deve considerare fruita una giornata in cui almeno un dipendente sia stato posto “in cassa integrazione” anche sono per una ora, in via indipendente dal numero di lavoratori in forza in azienda. Inoltre, l’Inps ha chiarito il fatto che una settimana è costituita da cinque o da sei giorni, in ragione della distribuzione dell’orario di lavoro, e che i datori di lavoro, i quali svolgono attività nel giorno della domenica, con previsione del riposo in un altro giorno della settimana, devono trasferire nel giorno di riposo infrasettimanale le ore da integrare lavorabili nel giorno della domenica, al fine di mantenere invariato il numero delle ore di trattamento di integrazione salariale della settimana[2]. Da ultimo, l’Inps ha precisato il fatto che le settimane concesse sono riferite alla azienda (e non ai singoli lavoratori) e che la domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale deve sempre essere associata alla singola unità produttiva[3].

Anche la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga è stata estesa al pari del trattamento di integrazione salariale ordinario e con le medesime condizioni.

Tuttavia, i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono esperire in via preventiva (anche con modalità telematica) la procedura di informazione, di consultazione e di esame congiunto con le rappresentanze sindacali.

Inoltre, l’ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga richiesto dai datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o in più province autonome può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa anticipazione del trattamento da parte degli stessi datori di lavoro.

Anche per il trattamento di integrazione salariale in deroga il c. d. decreto rilancio ha previsto due distinte procedure di presentazione della domanda: una procedura applicabile alle domande di fruizione delle “vecchie” nove settimane (che devono essere presentate secondo le modalità previste dal decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) e una procedura applicabile alle domande di fruizione delle “nuove” settimane. In ogni caso, la presentazione della domanda oltre i termini prescritti comporta la mancata erogazione delle prestazioni per i periodi anteriori di più di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

Le nuove modalità operative di accesso saranno oggetto di una circolare dell’Inps.

L’accordo intervenuto tra il Governo e le regioni consente ai datori di lavoro di rivolgere le domande di fruizione delle “nuove” settimane di integrazione salariale direttamente all’Inps, al fine di rendere più rapidi i tempi di erogazione delle prestazioni.

La estensione della durata del trattamento di integrazione salariale è stata prevista anche per il passaggio dalla c. d. cassa integrazioni guadagni straordinaria alla c. d. cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “emergenza Covid – 19”.

Inoltre, è riconosciuta ai lavoratori che hanno cessato di beneficiare delle integrazioni salariali in deroga “non emergenziali” nel periodo compreso tra il giorno 1° dicembre 2017 e il giorno 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla indennità di disoccupazione (c. d. Naspi) una indennità di importo pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, in continuità con la prestazione di integrazione salariale in deroga, nel limite massimo di durata pari a dodici mesi e, in ogni caso, con termine ultimo entro il giorno 31 dicembre 2020 (art. 1, 125esimo comma, della legge n. 145 del 2018, così come sostituito dall’art. 87 del decreto legge n. 34 del 2020, articolo, questo ultimo, rubricato “utilizzo risorse per trattamenti di integrazione salariale in deroga”).

Il decreto legge n. 34 del 2020 disciplina anche il trattamento di integrazione salariale degli operai agricoli (c. d. Cisoa), derogando ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso lo stesso datore di lavoro (limiti prescritti dall’art. 8 della legge n. 457 del 1972) e concedendo la prestazione per un periodo massimo di novanta giorni a partire dal giorno 23 febbraio 2020 e sino al giorno 31 ottobre 2020 e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2020.

La richiesta di accesso al predetto trattamento di integrazione salariale è neutra ai fini delle successive richieste e doveva essere presentata entro il giorno 31 maggio 2020, in caso di sospensione o di riduzione della attività nel periodo compreso tra il giorno 23 febbraio 2020 e il giorno 30 aprile 2020, ovvero entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o della riduzione della attività.

La prestazione è erogata dalla sede dell’Inps territorialmente competente (in deroga a quanto previsto dall’art. 14 della legge n. 457 del 1972).

Con decreto in data 25 – 26 maggio 2020, il Tar Lazio ha stabilito che gli artigiani hanno diritto a ottenere il trattamento di integrazione salariale anche senza la preventiva iscrizione al c. d. Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato[4].

Continuano a essere esclusi dall’accesso alle prestazioni della c. d. cassa integrazione guadagni con causale “emergenza Covid – 19” i datori di lavoro domestico. Tuttavia, il decreto legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto ai lavoratori domestici uno specifico beneficio di sostegno al reddito (v. infra).

 

Il c. d. Fondo nuove competenze (art. 88).

 

In alternativa al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro possono stipulare intese in sede di contrattazione collettiva di lavoro aziendale o territoriale al fine di rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive della impresa e al fine di destinare parte (!) delle ore a percorsi formativi.

Gli oneri (anche contributivi) relativi alle ore di formazione saranno finanziati (entro il previsto limite di spesa) dal c. d. Fondo nuove competenze, istituito presso la Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal).

Si tratta di un istituto simile al c. d. Kurzarbeit previsto dall’ordinamento tedesco.

La disposizione non prevede limiti o condizioni alle modalità di gestione della rimodulazione dell’orario di lavoro. Pertanto, sarà possibile prevedere, a mero titolo esemplificativo, sia un criterio di rotazione, sia un criterio verticale fondato sulle specifiche competenze professionali presenti in azienda.

In ogni caso, l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro (e la conseguente finalizzazione di parte delle ore a percorsi formativi) non incide sulla quantità delle ore lavorate. In altre parole, il numero di ore costituenti l’orario di lavoro previsto nel contratto non cambia. L’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro si limita a variare la destinazione di alcune ore di lavoro.

Il fatto che la disposizione faccia specifico riferimento a “mutate esigenze organizzative e produttive della impresa” comporta che l’istituto in esame sia uno strumento esclusivo degli imprenditori, con conseguente esclusione dalla sua fruizione dei liberi professionisti.

 

La sospensione delle causali per le proroghe e per i rinnovi dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato (art. 93).

 

Sino al giorno 30 agosto 2020 (anche se agosto di giorni ne ha trentuno), i contratti individuali di lavoro a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) in corso di esecuzione al giorno 23 febbraio 2020 potranno essere prorogati o rinnovati senza causale.

Si una tratta di una (temporanea) deroga all’art. 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e alle causali prescritte dall’art. 19, primo comma, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, rimangono fermi gli ordinari periodi cc. dd. di stop and go, nonché la durata massima complessiva del contratto, il numero massino di proroghe in un anno e la percentuale massima di utilizzo.

Sono esclusi dalla predetta deroga i contratti individuali di lavoro il cui termine sia scaduto prima del giorno 23 febbraio 2020, nonché i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il giorno 23 febbraio 2020.

Il giorno 30 agosto 2020 è la data entro cui il rapporto di lavoro rinnovato o prorogato deve cessare[5].

La disposizione specifica il fatto che la sospensione delle causali per la proroga o per il rinnovo del contratto a tempo determinato serve “per fare fronte al riavvio delle attività in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid – 19”.

Ci si chiede se solo i datori di lavoro che abbiano la esigenza di fare ripartire la attività possano fruire del regime temporale di acausalità delle proroghe e dei rinnovi dei contratti individuali di lavoro a termine.

Altresì, ci si domanda se il “fare fronte al riavvio delle attività in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid – 19” costituisca una causale “atipica”, con conseguente necessità, da parte del datore di lavoro, di spiegare nell’atto di proroga o di rinnovo il motivo per cui la proroga o il rinnovo stessi siano volti a “fare fronte al riavvio delle attività in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid – 19”.

 

Il contributo a fondo perduto (art. 25).

 

Gli imprenditori, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e i lavoratori agrari titolari di partita Iva con ricavi o compensi inferiori a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al giorno 19 maggio 2020 potranno fruire di un contributo non tassabile.

Si tratta di un contributo alternativo alla indennità erogata dal c. d. Fondo per il reddito di ultima istanza (e di importo maggiore!).

Dal beneficio in esame sono esclusi i liberi professionisti ordinistici iscritti agli enti previdenziali di diritto privato.

 

  1. Ulteriore previsione in favore dei datori di lavoro: la emersione dei rapporti di lavoro (art. 103).

 

Il decreto legge n. 34 del 2020 ha previsto una sanatoria, limitata al periodo intercorrente tra il giorno 1° giugno 2020 e il giorno 15 luglio 2020, che permette ai datori di lavoro di regolarizzare alcuni rapporti individuali di lavoro, beneficiando, tra l’altro, della sospensione dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti penali (aventi a oggetto reati non particolarmente gravi) a loro carico.

Gli interessati sono i datori di lavoro italiani, i datori di lavoro cittadini di uno Stato membro della Unione europea e i datori di lavoro cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno prescritto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che svolgono attività nei settori della agricoltura, dell’allevamento, della zootecnica, della pesca, della acquacoltura e attività connesse ovvero nei settori relativi alla assistenza alla persona (per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o da handicap che ne limitano la autosufficienza) o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

In particolare, i predetti datori di lavoro possono presentare istanza allo sportello unico per la immigrazione del Ministero dell’interno per concludere un contratto individuale di lavoro subordinato con un cittadino straniero presente sul territorio italiano, ma privo del permesso di soggiorno ovvero dichiarare all’Inps la sussistenza di un rapporto individuale di lavoro irregolare in corso con uno o più cittadini italiani o stranieri (con o senza permesso di soggiorno non è specificato dalla norma).

I cittadini stranieri con cui si chiede di concludere un contratto individuale di lavoro devono essere presenti sul territorio nazionale da prima del giorno 8 marzo 2020 e la loro presenza deve essere stata accertata dalla autorità.

Per quanto concerne la regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico in corso, la possibilità è concessa anche ai datori di lavoro “comunità stabili”, senza fini di lucro, che sostituiscono, sotto il profilo morale e organizzativo, le famiglie di coloro che ne fanno parte[6]. Pertanto, possono presentare la domanda di regolarizzazione anche le comunità religiose, le convivenze militari, le case famiglia, le comunità di recupero, le comunità di assistenza di persone disabili e le comunità focolari.

Invece, sono esclusi dalla possibilità di regolarizzazione i rapporti di lavoro domestico in somministrazione[7].

Sia la istanza di conclusione di un contratto individuale di lavoro subordinato con un cittadino straniero irregolare, sia la domanda di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in corso devono contenere la durata del contratto, che può essere sia a tempo indeterminato, sia a termine, e la retribuzione convenuta, che, comunque, non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento stipulato dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Inoltre, la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro di lavoro in corso deve indicare il settore di attività del datore di lavoro, l’orario di lavoro convenuto, il luogo in cui è effettuata la prestazione e l’impegno del datore di lavoro a pagare il contributo forfetario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione (giorno 27 maggio 2020).

Infatti, il datore di lavoro deve pagare, prima della presentazione della domanda, un contributo forfetario pari a €. 500,00 per lavoratore a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura e, poi, un contributo forfetario (il cui importo non è stato, però, definito dal decreto interministeriale di attuazione emanato in data 27 maggio 2020) per le somme dovute a titolo di retribuzione, di contributi e di tributi.

Le domande di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in corso sono presentabili all’Inps secondo la procedura prevista sul sito internet dell’Istituto, così come spiegato nella circolare dell’Inps n. 68 in data 31 maggio 2020. Nello specifico, le predette domande possono essere presentate entro le ore 22.00 del giorno 15 luglio 2020.

Inoltre, la ammissione alla procedura di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in corso è condizionata alla attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro (persona fisica, ente o società), di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dalla ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a €. 30.000,00 annui. Invece, per la dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro domestico in corso, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito non può essere inferiore a €. 20.000,00 annui. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado concorrono alla determinazione del reddito anche se non sono conviventi.

I predetti requisiti reddituali non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o da disabilità che ne limitino la autosufficienza e che presenti la domanda di emersione per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico in corso con un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

 

  1. Le tutele dedicate ai lavoratori e alle famiglie.

 

Tra le principali misure previste dal decreto legge n. 34 del 2020 a tutela dei lavoratori (subordinati, autonomi, privati e pubblici), si citano:

- la estensione dei giorni di “specifico” congedo già previsti dall’art. 23, primo comma, del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) da quindici a trenta, fruibili nel periodo compreso tra il giorno 5 marzo 2020 e il giorno 31 luglio 2020 (art. 72)[8];

- il “raddoppio” e la estensione del bonus per l’acquisto di servizi di baby – sitting, fruibile (in una unica soluzione o in diverse soluzioni, sino all’importo massimo previsto) in alternativa allo “specifico” congedo[9], ora valido anche, in alternativa, per la (comprovata) iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per la infanzia, a servizi socio – educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (art. 72)[10];

- la estensione del diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato di astenersi dal lavoro (qualora nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o un altro genitore non lavoratore) per accudire la prole di età inferiore a sedici anni (e non più di età compresa tra dodici e sedici anni) che sia a casa in ragione della sospensione dei servizi educativi e per la infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (e, quindi, sino al giorno 14 giugno 2020, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020) (art. 72);

- l’incremento del numero dei giorni di permesso mensile retribuito (previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992) di ulteriori complessive dodici giornate fruibili nel mese di maggio 2020 e nel mese di giugno 2020 (art. 73)[11];

- la promozione del lavoro agricolo (art. 94);

- la estensione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile (articoli 90 e 263);

- la estensione del divieto di licenziamento c. d. economico (art. 80).

Inoltre, il c. d. decreto rilancio ha previsto:

- la estensione della indennità erogata dal c. d. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 75);

- una indennità a titolo di “reddito di emergenza” (art. 82);

- la estensione della indennità in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps (art. 84);

- la estensione della indennità in favore dei lavoratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps (art. 84);

- la estensione della indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali della assicurazione generale obbligatoria (Ago) (art. 84);

- la estensione della indennità in favore dei lavoratori autonomi non titolari di partita Iva iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps (art. 84);

- la estensione della indennità in favore dei lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 84);

- una indennità in favore dei lavoratori in somministrazione impiegati presso datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 84);

- una indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali (art. 84);

-. una indennità in favore dei lavoratori cc. dd. intermittenti (art. 84);

- la estensione della indennità in favore dei lavoratori del settore agricolo (art. 84);

- una indennità in favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (art. 84);

- la estensione della indennità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 84);

- una indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85);

- la estensione della indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 98);

- un contributo una tantum in favore delle persone fisiche esercenti punti di vendita esclusivi per la rivendita di giornali e di riviste (art. 198);

- un contributo in favore dei dipendenti portuali (art. 199).

Infine, il decreto legge n. 34 del 2020 ha contemplato:

- la erogazione del c. d. bonus Renzi per tutto l’anno 2020, anche qualora la imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) sia inferiore alla detrazione spettante per effetto delle misure di sostegno al reddito (art. 128);

- la proroga della sospensione delle misure di condizionalità al giorno 17 luglio 2020, senza soluzione di continuità (art. 76);

- la proroga delle indennità di disoccupazione (Naspi e Dis – coll), il cui periodo di fruizione sia terminato tra il giorno 1° marzo 2020 e il giorno 30 aprile 2020, per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno della scadenza, fatto salvo il caso in cui il soggetto benefici di una delle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) o di una delle indennità previste dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto legge n. 34 del 2020 (art. 92);

- la sospensione, per il periodo compreso tra il giorno 19 maggio 2020 e il giorno 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dalla Agenzia delle entrate – riscossione prima del giorno 19 maggio 2020 e aventi a oggetto somme dovute a titolo di stipendio, di salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità sostitutive della pensione e di assegni di quiescenza (art. 152);

- semplificazioni relative alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia (art. 97).

Da ultimo (ma molto importante), il c. d. decreto rilancio ha disciplinato il trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo (art. 203).

 

  1. Le tutele dedicate ai lavoratori e alle famiglie. Segue.

 

La promozione del lavoro agricolo (art. 94).

 

Il c. d. decreto rilancio prevede la possibilità di stipulare, con i datori di lavoro agricoli, contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a trenta giorni, rinnovabili per ulteriori trenta giorni, nel limite di €. 2.000,00 per l’anno 2020.

I lavoratori che instaureranno questi rapporti di lavoro agricolo non subiranno né la perdita, né la riduzione di eventuali benefici.

Ci si chiede se l’obiettivo del legislatore sia la previsione (utopistica) della migrazione, nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da virus c. d. Covid – 19, dei lavoratori “manuali” impiegati nelle industrie al settore agricolo necessitante di manodopera.

 

La estensione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile (articoli 90 e 263).

 

Sino al giorno 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di quattordici anni (a condizione che non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione della attività o un genitore non lavoratore) hanno diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordo individuale.

Si tratta di un diritto incondizionato (nella sostanza) del lavoratore, diritto che prescinde, in toto, dal consenso del datore di lavoro.

L’unico limite pare essere la “previa compatibilità con le mansioni oggetto della prestazione lavorativa”. Ci si domanda chi decida se lo svolgimento della prestazione in modalità agile sia o meno compatibile con le mansioni oggetto della prestazione lavorativa stessa[12].

Altresì, il decreto legge n. 34 del 2020 prevede la applicabilità delle disposizioni contenute nell’art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), così come modificate dallo stesso decreto n. 34 del 2020, ai lavoratori del settore pubblico.

Le disposizioni possono essere adeguate dalle pubbliche amministrazioni alle esigenze di progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici. In alternativa, le pubbliche amministrazioni possono organizzare la attività lavorativa attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro.

Sino al giorno 31 dicembre 2020, i datori di lavoro, sia privati, sia pubblici, possono applicare la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali, con assolvimento semplificato degli obblighi informativi, previa notificazione della intenzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si tratta di un vero e proprio potere riconosciuto al datore di lavoro di determinare la modalità dello svolgimento della prestazione lavorativa.

 

La estensione del divieto di licenziamento c. d. economico (art. 80).

 

Il divieto di procedere ai licenziamenti cc. dd. economici e la sospensione delle procedure di dichiarazione di mobilità e di riduzione del personale (compresa, così come era chiaro, la procedura prescritta dall’art. 7 della legge n. 604 del 1966) sono stati prorogati sino al giorno 17 agosto 2020, per un totale di cinque mesi complessivi, (formalmente) senza soluzione di continuità.

Altresì, il decreto legge n. 34 del 2020 ha previsto la possibilità in capo ai datori di lavoro che abbiano intimato un licenziamento c. d. economico prima dell’inizio del periodo di vigenza del divieto (vale a dire, nel periodo compreso tra il giorno 23 febbraio 2020 e il giorno 16 marzo 2020) di revocare il licenziamento stesso, in deroga all’art. 18, decimo comma, dello Statuto dei lavoratori, previa contestuale richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

La revoca del licenziamento comporta il ripristino del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità e senza la imputazione di sanzioni o di oneri in capo al datore di lavoro.

In ogni caso, con il messaggio n. 2261 in data 1° giugno 2020, l’Inps ha chiarito il fatto che il lavoratore licenziato durante il periodo di vigenza del divieto ha diritto a percepire la indennità di disoccupazione (Naspi), a prescindere da ogni discussione in merito alla validità e alla efficacia del recesso[13]. Ciò in ragione del fatto che un eventuale diniego di erogare il trattamento di disoccupazione involontaria, diniego motivato dalla eventuale nullità del licenziamento (e dalla eventuale nullità dell’accordo transattivo concluso in via successiva) danneggerebbe solo il soggetto debole del rapporto.

Evidenti sono la sproporzione e la sfasatura temporale tra la durata del divieto di licenziamento c. d. economico (cinque mesi) e la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti per il medesimo periodo (quattordici settimane, vale a dire, tre mesi e mezzo) (articoli 68 – 71).

Nello specifico, i datori di lavoro che hanno avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel mese di marzo 2020 termineranno il periodo di quattordici settimane circa a metà del mese di giugno 2020, ma potranno beneficiare delle ulteriori quattro settimane solo a partire dal giorno 1° settembre 2020, mentre sino al giorno 17 agosto 2020 vige il divieto di licenziamento c. d. economico.

Ci si chiede quali strumenti potranno disporre questi datori di lavoro (oltre a fare fruire i lavoratori delle – sole – ferie maturate). Pare che siano al vaglio soluzioni tecniche.

In ogni caso, il c. d. decreto rilancio non ha chiarito i dubbi relativi alla estensione del divieto di licenziamento c. d. economico. Di conseguenza, ancora oggi si discute (e si discuterà) della applicazione del predetto divieto al licenziamento per “giustificatezza” del dirigente, al licenziamento per superamento del periodo di comporto e al licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione.

 

La estensione della indennità erogata dal c. d. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 78).

 

La indennità per il sostegno del reddito dei liberi professionisti ordinistici iscritti agli enti di previdenza di diritto privato è stata riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 e per il mese di maggio 2020.

Ora, le condizioni per beneficiare della predetta indennità sono solo la non titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la non titolarità del trattamento pensionistico. Non costituisce più condizione di fruibilità la iscrizione, in via esclusiva, all’ente di previdenza di diritto privato[14].

Un decreto interministeriale (che dovrà essere adottato entro la fine del mese di luglio 2020) stabilirà la platea dei soggetti interessati, i limiti di reddito, le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la graduatoria.

La indennità erogata dal c. d. Fondo per il reddito di ultima istanza è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (art. 75), ma è incompatibile con il contributo a fondo perduto (art. 25) e con la indennità erogata dallo stesso Fondo per il mese di marzo 2020. Infatti, ai sensi dell’art. 86 del c. d. decreto rilancio, la indennità pervista dall’art. 78 non è cumulabile con la indennità prevista dall’art. 44 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020). Si auspica il fatto che questa ultima incompatibilità sia solo temporanea[15].

 

La indennità a titolo di “reddito di emergenza” (art. 82).

 

Il decreto legge n. 34 del 2020 introduce una misura straordinaria di sostegno al reddito per i nuclei familiari che versino in condizioni di necessità economica in conseguenza della emergenza epidemiologica da virus c. d. Covid – 19 e che non possano beneficiare di altri sussidi.

La misura straordinaria di sostegno al reddito consiste in una indennità di valore compreso tra €. 400,00 e €. 800,00 (€. 840,00 in caso di presenza di un componente in condizioni di disabilità grave) erogata dall’Inps in due quote di pari importo.

La predetta indennità è riconosciuta ai nuclei familiari (vale a dire, alle famiglie anagrafiche[16]) che siano in possesso, in via cumulativa, al momento della presentazione della domanda, della residenza in Italia del richiedente, di un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore all’importo della stessa indennità erogabile, di un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a €. 10.000,00 (aumentato di €. 5.000,00 per ogni componente successivo al primo, sino a un massimo di €. 20.000,00) e di un c. d. valore Isee inferiore a €. 15.000,00.

I predetti requisiti economici saranno poi oggetto di verifica da parte della Agenzia delle entrate.

La domanda potrà essere presentata (utilizzando l’apposito modello che sarà predisposto dall’Inps) entro il giorno 30 giugno 2020.

Questa misura straordinaria di sostegno al reddito è incompatibile con lo stato di detenzione, con il ricovero in istituti di cura di lunga degenza, con il ricovero in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Altresì, essa è incompatibile con le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) e con le indennità previste dagli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 2020[17]. Inoltre, essa è incompatibile con la pensione diretta o indiretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità), con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all’importo della indennità erogabile e con il reddito di cittadinanza.

 

La indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85).

 

Il decreto legge n. 34 del 2020 introduce una specifica indennità in favore dei lavoratori domestici aventi uno o più rapporti di lavoro in essere al giorno 23 febbraio 2020 e di durata complessiva superiore a dieci ore settimanali, non conviventi con il datore di lavoro.

Questa indennità è pari a €. 500,00, è riconosciuta sia per il mese di aprile 2020, sia per il mese di maggio 2020 ed è erogata dall’Inps, anche in una unica soluzione. Inoltre, essa non concorre alla formazione del reddito.

Poiché nulla specifica la disposizione, si ritiene che la predetta indennità sia erogabile anche qualora il lavoratore domestico sia stato regolarmente retribuito durante il periodo di c. d. lockdown.

Invece, la indennità non è cumulabile con le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), né con la indennità prevista dall’art. 44 del decreto legge n. 23 del 2020 e nemmeno con la indennità prevista dall’art. 84 del decreto legge n. 34 del 2020. Inoltre, essa è incompatibile con il c. d. reddito di emergenza e con il reddito di cittadinanza (se di importi superiori; invece, in caso di c. d. reddito di emergenza o di reddito di cittadinanza di importi inferiori, ha luogo la integrazione dei medesimi). Infine, essa è incompatibile con la pensione, diretta e indiretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) e con la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non domestico.

In ogni caso, la predetta indennità è incompatibile con la regolarizzazione della posizione lavorativa (art. 103).

 

  1. A proposito dei lavoratori: la ripetizione di indebito (art. 150).

 

Il decreto legge n. 34 del 2020 ha recepito il consolidato (ma discutibile) orientamento della Suprema Corte secondo cui gli importi a titolo di retribuzioni e di prestazioni previdenziali, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto al momento della erogazione, percepiti in modo indebito, devono essere restituiti al netto delle ritenute fiscali subite (e, pertanto, non costituiscono oneri deducibili).

La previsione è dichiarata vigente a partire dal giorno 1° gennaio 2020, ma sono fatti salvi i rapporti già definiti al giorno 19 maggio 2020.

 

  1. Le misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Il c. d. decreto rilancio è poi intervenuto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo alcune misure in materia di:

- dispositivi di protezione individuale (art. 66);

- sorveglianza attiva (art. 74);

- sorveglianza sanitaria “eccezionale” (art. 83).

Inoltre, il decreto legge n. 34 del 2020 ha contemplato:

- interventi straordinari erogati dall’Inail per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro mediante misure disposte dopo il girono 17 marzo 2020 (interventi incompatibili con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi a oggetto i medesimi costi ammissibili) (art. 95);

- un credito di imposta di imposta (pari al 60 per cento delle spese) per l’adeguamento degli ambienti di lavoro mediante interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento della diffusione del virus c. d. Covid – 19 (cumulabile con altre agevolazioni) (art. 120);

- un credito di imposta (pari al 60 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020) per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).

 

  1. Le misure in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Segue.

 

I dispositivi di protezione individuale (art. 66).

 

Ora, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori domestici, nonché per i volontari, sanitari e non sanitari.

Inoltre, i dispositivi di protezione individuale sono esonerati dalla imposta sul valore aggiunto per tutto l’anno 2020 e saranno assoggettati alla predetta imposta in misura pari al 5 per cento per tutto l’anno 2021 (art. 123).

 

La sorveglianza sanitaria attiva (art. 74).

 

La equiparazione a ricovero ospedaliero della assenza dal servizio dei lavoratori privati e pubblici con disabilità grave prevista dall’art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) è stata estesa per tutto il periodo compreso tra il giorno 30 aprile 2020 e il giorno 31 luglio 2020.

 

La sorveglianza sanitaria “eccezionale” (art. 83).

 

Il decreto legge n. 34 del 2020 ha introdotto una sorveglianza sanitaria “eccezionale” in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da virus c. d. Covid – 19 (cc. dd. lavoratori fragili) e ciò in ragione di età, di immunodepressione, di esiti di patologie oncologiche, dello svolgimento di terapie salvavita, di comorbilità, della stessa infezione da virus c. d. Covid – 19.

Questa sorveglianza sanitaria “eccezionale” prescinde da quella prescritta dall’art. 18, primo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e disciplinata dagli articoli 41 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, essa deve essere messa in atto anche dai datori di lavoro, sia privati, sia pubblici, i quali, per legge, non siano tenuti alla sorveglianza sanitaria.

Questi datori di lavoro potranno nominare un medico competente o ricorrere ai medici del lavoro operanti presso i servizi territoriali dell’Inail.

In ogni caso, i medici nominati, in via espressa, per eseguire la sorveglianza sanitaria “eccezionale” sono esentati dagli obblighi e dagli adempimenti riguardanti la attività ordinaria in ambito aziendale (articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008)[18].

La eventuale inidoneità alla mansione del lavoratore c. d. fragile non giustifica il recesso del datore di lavoro dal contratto individuale di lavoro.

 

  1. Altre misure.

 

Il decreto legge n. 34 del 2020 ha anche previsto:

- la proroga al giorno 16 settembre 2020 dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, quali le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, la addizionale regionale e la addizionale comunale, Iva, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi (art. 127);

- la accelerazione dei concorsi pubblici mediante forme di semplificazione (articoli 247 e seguenti);

- l’incremento dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria e straordinaria (art. 230);

- la istituzione di un Osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volto a monitorare, in modo tempestivo, gli effetti sul mercato del lavoro della emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento adottate sul mercato del lavoro, al fine di programmare, in modo efficace, “adeguate strategie occupazionali” (art. 99).

 

  1. Alcune considerazioni finali.

 

Così come per il decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), diverse disposizioni del c. d. decreto rilancio sono di interpretazione incerta, sia in ragione del loro tenore letterale, sia in ragione delle loro conseguenze sistematiche e applicative.

A titolo di esempio, con riferimento al tenore letterale, si consideri la condizione della “previa compatibilità con le mansioni oggetto della prestazione lavorativa” in tema di diritto dei lavoratori subordinati a eseguire la prestazione in modalità agile (art. 90).

Invece, con riferimento alle conseguenze sistematiche e applicative, si consideri la sproporzione e la sfasatura temporale tra la durata del divieto di licenziamento c. d. economico (cinque mesi) (art. 80) e la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti per il medesimo periodo (quattordici settimane, vale a dire, tre mesi e mezzo) (articoli 68 – 71).

Ancora, con riferimento alle conseguenze sistematiche e applicative, si consideri il contrasto tra l’art. 25, che riconosce la indennità erogata dal c. d. Fondo per il reddito di ultima istanza anche per il mese di aprile 2020 e per il mese di maggio 2020, e l’art. 86, che, invece, sancisce la non cumulabilità della predetta indennità con la indennità erogata dallo stesso Fondo per il mese di marzo 2020 ai sensi dell’art. 44 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).

Infine, sempre con riferimento alle conseguenze sistematiche e applicative, si consideri la (attuale) impossibilità di beneficiare del c. d. bonus baby – sitting qualora si sia fatta richiesta, anche solo per un giorno, magari nel mese di marzo 2020, dello “specifico” congedo.

Le prime impressioni tendono a considerare il c. d. decreto rilancio come un intervento volto al mero contenimento del danno subito, sino a ora, dal sistema economico italiano e non al rilancio del sistema medesimo. A conferma di ciò si richiama lo “sfasamento” temporale tra la durata complessiva del divieto di licenziamento c. d. economico (cinque mesi) (art. 80) e la durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (quattordici settimane, vale a dire tre mesi e mezzo circa) (articoli 68 – 71).

Al riguardo, il Presidente della associazione sindacale degli imprenditori Confindustria, Carlo Bonomi, ha dichiarato di vedere “la classe politica molto concentrata sulla emergenza ed è giusto, ma con visione zero e zero strategia su dove dobbiamo andare”[19]. Con particolare riferimento alla estensione temporale del divieto di licenziamento c. d. economico, poi, Carlo Bonomi si è così espresso: “si pensa che si possano sospendere i licenziamenti per legge, come se una legge possa mantenere i rapporti di lavoro, i mercati, i clienti”[20]. Infatti, pare che siano a rischio tra 700 mila e un milione di posti di lavoro, i quali sono sì bloccati per legge, ma, prima o poi, non lo saranno più.

Inoltre, il Presidente della associazione sindacale degli imprenditori Confindustria, Carlo Bonomi, ritiene che vi sia stata “molta attenzione nel rispondere a mille persone che bussano al palazzo, nella ricerca di accontentare tutti, con interventi a pioggia che però non funzionano” e che “tutti pensano che prima o poi ci sarà uno Stato che interviene con sussidi a pioggia, ma le risorse non sono infinite, anzi, sono finite da un pezzo”[21].

In aggiunta, il c. d. decreto rilancio non è riuscito, sino a ora, a superare alcune delle lacune del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020). Pertanto, si auspica che, presto, siano emanate le misure correttive necessarie.

Grandi esclusi dalle misure, sino a oggi, previste dalla legislazione emergenziale continuano a essere i liberi professionisti ordinistici iscritti agli enti di previdenza di diritto privato (nonostante il fatto che anche loro abbiano, più volte, “bussato al palazzo”).

 

Ultimo aggiornamento, giovedì 4 giugno 2020.

 

[1] Messaggio riguardante la sola c. d. cassa integrazioni guadagni ordinaria e non anche il c. d. Fondo di integrazione salariale.

[2] Ciò in ragione della rigidità dello schema di calendario contenuto nel programma informatico, il quale prevede una articolazione dell’orario di lavoro dal lunedì al sabato.

[3] In altre parole, non è possibile includere in una singola istanza il riferimento a più unità produttive, anche se appartenenti alla medesima matricola aziendale.

[4] Ciò in quanto, secondo il Giudice amministrativo, il c. d. Fondo bilaterale per l’artigianato costituisce un mero canale individuato dal legislatore al fine di convogliare aiuti e sussidi di stato ai lavoratori del settore, con onere, appunto, a carico dello Stato, con la conseguenza del fatto che la fruizione del trattamento di integrazione salariale non può essere sottoposta ad alcuna condizione.

[5] Così come ha specificato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella brochure informativa di commento al decreto legge n. 34 del 2020, brochure pubblicata sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero.

[6] Ciò in quanto le prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi della vita familiare.

[7] Poiché essi sono disciplinati dalle norme in materia di somministrazione di lavoro e non dalle norme in materia di lavoro domestico instaurato, in modo diretto, dal datore di lavoro (articoli 224 e seguenti cod. civ.).

[8] Resta invariata la disposizione dell’art. 23, quarto comma, del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), secondo cui lo “specifico” congedo è riconosciuto, in via alternativa, a entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni. Inoltre, l’aumento dei giorni dello “specifico” congedo è escluso per i genitori lavoratori iscritti alla c. d. gestione separata dell’Inps, poiché il decreto legge n. 34 del 2020 fa riferimento ai soli lavoratori dipendenti del settore privato. Tuttavia, in ragione del rimando al primo comma da parte del terzo comma (dedicato a lavoratori titolari di partita Iva e a lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il periodo di utilizzo dello “specifico” congedo (anche se di durata pari a quindici giorni) si dovrebbe estendere sino al giorno 31 luglio 2020. Infine, l’art. 25 del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) non è stato modificato ed esso afferma che i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto di fruire dello “specifico” congedo e della relativa indennità previsti dall’art. 23, primo comma, dello stesso decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), vale a dire del medesimo “specifico” congedo e della medesima relativa indennità previsti per i lavoratori dipendenti privati. Tuttavia, è rimasto invariato anche il campo di utilizzo, riferito al periodo di sospensione dei servizi per la infanzia e delle attività scolastiche, con conseguente mancata estensione del periodo di fruizione sino al giorno 31 luglio 2020.

[9] A oggi, l’avere richiesto lo “specifico” congedo preclude la possibilità di fruire del c. d. bonus baby – sitting. Si attendono chiarimenti da parte dell’Inps.

[10] Nel caso in cui il c. d. bonus baby – sitting sia fruito per la (comprovata) iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per la infanzia, a servizi socio – educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, esso è erogato direttamente al beneficiario ed è incompatibile con il c. d. bonus asilo nido. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 23, sesto comma, del decreto legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), dopo le modificazioni apportate dal decreto legge n. 34 del 2020, ancora afferma il fatto che il c. d. bonus baby – sitting è alternativo allo “specifico” congedo previsto dal medesimo art. 23, primo, terzo e quinto comma, del predetto decreto, si può concludere che i lavoratori iscritti alla c. d. gestione separata dell'Inps possono fruire del bonus “raddoppiato”, ma non della estensione dello “specifico” congedo. Del bonus “raddoppiato” possono beneficiare anche i liberi professionisti ordinistici iscritti ai relativi enti di previdenza di diritto privato.

[11] I giorni di permesso retribuito che non sono stati fruiti nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 non possono essere fruiti nei mesi successivi.

[12] La “previa compatibilità con le mansioni oggetto della prestazione lavorativa” sarà accertata dal Giudice all’esito del procedimento di urgenza instaurato dal lavoratore che si è visto negare lo svolgimento della prestazione in modalità agile.

[13] Infatti, ai fini della erogazione della indennità di disoccupazione non rileva la validità o la invalidità del recesso, le quali potranno essere oggetto di un accertamento giudiziario. Tuttavia, la indennità di disoccupazione sarà erogata con riserva di restituzione da parte del lavoratore che, al termine del giudizio, sia reintegrato nel posto di lavoro. La indennità di disoccupazione dovrà essere restituita anche in ipotesi di revoca del licenziamento.

[14] L’art. 78 del decreto legge n. 34 del 2020 ha abrogato l’art. 34 del decreto legge n. 23 del 2020.

[15] Ciò anche in considerazione del fatto che la indennità erogata dal c. d. Fondo per il reddito di ultima istanza e il c. d. bonus baby – sitting costituiscono le uniche misure previste dalla legislazione emergenziale a sostegno dei liberi professionisti ordinistici iscritti agli enti di previdenza di diritto privato. Infatti, questi professionisti non possono accedere né al contributo a fondo perduto (art. 25), né al c. d. Fondo nuove competenze (art. 88) e nemmeno possono fruire dello “speciale” congedo (art. 73). Con particolare riferimento alla esclusione dal contributo a fondo perduto (art. 25), le associazioni sindacali dei commercialisti hanno constatato come essa costituisca un “evidente errore”, essendo in palese contrasto con il principio dell’ordinamento europeo di equiparazione della attività professionale alla attività di impresa. Infatti, la direttiva europea definisce impresa “qualsiasi entità impegnata in una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”. Inoltre, in materia di diritto di accesso, la Unione europea assimila lo studio professionale alla piccola media impresa. Infine, secondo la Presidente dell’ordine dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone, non sussistono differenze tra lo studio professionale e la impresa: entrambi hanno costi fissi, bollette e personale ed entrambi producono il c. d. Pil. Invece, secondo Confprofessioni, grazie alla legislazione di emergenza, gli imprenditori potranno godere di ristori sino a dieci volte superiori di quelli previsti per i liberi professionisti.

[16] Art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

[17] Dunque, non possono beneficiare di questa indennità i liberi professionisti ordinistici iscritti agli enti di previdenza di diritto privato.

[18] Tuttavia, il punto n. 12 del “Protocollo condiviso tra il Governo e le parti sociali” del giorno 24 aprile 2020 prescrive il coinvolgimento del medico competente per la identificazione e per l’inserimento dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità.

[19] Cfr. Il sole 24 ore in data 29 maggio 2020.

[20] Cfr. Il sole 24 ore in data 29 maggio 2020.

[21] Cfr. Il sole 24 ore in data 29 maggio 2020.