Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Ancora sulle cosiddette leggi provvedimento (di Enrico Gragnoli, Professore ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Parma)


La continua adozione di leggi provvedimento induce l’autore a tornare sul tema a pochi anni di distanza da un suo precedente articolo.

L’autore si sofferma sugli interventi legislativi più recenti e ribadisce come tale tecnica normativa interferisca con il principio di uguaglianza.

Still on the so-called “leggi provvedimento”

The continuous adoption of so-called “leggi provvedimento” leads the author to return to the topic a few years after his previous article.

The author focuses on the most recent legislative interventions and reiterates how this regulatory technique interferes with the principle of equality.

SOMMARIO:

1. La continua adozione di leggi provvedimento e la crisi dello Stato di diritto - 2. Il sovrintendente e direttore artistico di una fondazione lirico-sinfonica e il suo trattamento previdenziale - 3. Le imprese attive nel trasporto aereo e il trasferimento di azienda - 4. Le conseguenze della configurazione di un trasferimento di azienda nelle ultime vicende del trasporto aereo - 5. Il sistema politico e le leggi provvedimento - NOTE


1. La continua adozione di leggi provvedimento e la crisi dello Stato di diritto

La frequente adozione di provvedimenti normativi in materia di lavoro inerenti a un caso singolo [1] o a pochi [2], comunque con un taglio settoriale [3], caratterizza a tale punto l’attuale esperienza da indurre a ritornare sul tema [4], a pochi anni di distanza [5]. A dire il vero, ciò è imposto da esigenze di giustizia, poiché il precedente contributo concerneva, per lo più, atti di maggioranze parlamentari di orientamenti opposti o, comunque, assai diversi da quelli oggi dominanti e le novità di queste settimane suggeriscono qualche riflessione critica. La palese rinuncia alla generalità e all’astrattezza delle prescrizioni [6] non è solo ripetuta, ma mette in discussione la stessa credibilità dello Stato di diritto [7], per la tentazione costante di aggirare il ruolo istituzionale del potere giudiziario [8], a prescindere dalla fondatezza delle sue decisioni, senza una sufficiente resistenza della giurisprudenza costituzionale [9]. In fondo, se l’ordinamento è espressione della società nel suo complesso, le leggi provvedimento sono l’estrema risorsa dello Stato persona e, in particolare, del Governo e degli Organi parlamentari per fare valere le loro ragioni ai danni di una più articolata dimensione comunitaria e, non solo in tema di lavoro, queste imposizioni brusche sono ferite all’equilibrio fra diverse componenti istituzionali nell’esame degli infiniti problemi di qualunque civiltà. È nota la scarsa resistenza del legislatore alle tentazioni [10] di condizionare con scelte mirate le sorti di gruppi ristretti di prestatori di opere [11], così che la difesa dell’u­guaglianza è poco coerente con la costituzione materiale [12]. Sarebbe troppo chiedere la completa astensione da pesanti intromissioni basate su regolazioni di specifiche evenienze [13], nonostante l’aspirazione sia in linea con l’idea stessa dello Stato di diritto. Tuttavia, a fronte della drastica reazione politica ai provvedimenti giurisdizionali, si può sperare non di apportare realistici miglioramenti alle prassi, ma di consentire un minimo di apprezzamento oggettivo sulla sorte delle persone coinvolte e sui loro diritti, riconosciuti dall’art. 2 cost. e messi in discussione dall’esercizio spregiudicato della funzione normativa. Riproporre [continua ..]


2. Il sovrintendente e direttore artistico di una fondazione lirico-sinfonica e il suo trattamento previdenziale

È emerso sugli organi di stampa l’interesse del sistema politico a porre fine al rapporto di lavoro di un sovrintendente e direttore artistico di una fondazione di un teatro dell’Italia meridionale. Infatti, in procinto di cessare dalle sue funzioni per essere sostituito da persona che gode della fiducia dell’attuale maggioranza parlamentare, l’amministratore delegato di una società a controllo pubblico avrebbe dichiarato la sua disponibilità se avesse sostituito il sovrintendente. La decisione resa all’esito dell’originario procedimento cautelare considera la circostanza incontroversa [1] e, infatti, degli eventi vi sono ripetute segnalazioni giornalistiche. Se tali allegazioni fossero vere (e non sembra vi siano altre versioni), l’art. 2 del d.l. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalle legge n. 81/2023, sarebbe invero rimarchevole, poiché l’obbiettivo sarebbe stato di cambiare il sovrintendente con un amministratore delegato, al fine di garantire la nomina al suo posto di soggetto di maggiore fiducia della maggioranza parlamentare, con una inusuale concezione della disposizione … ad personas, affinché due fossero accontentate (in diversa misura) ai danni di un terzo. Né vale qui la pena di indagare sui meriti individuali. Il vecchio sovrintendente e direttore artistico non è cittadino italiano, non ha svolto attività professionale continuativa in Italia e non gode qui di alcun trattamento previdenziale. Quindi, con norma considerata meritevole della decretazione di urgenza e con l’improvvisa modificazione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 367/1966, l’art. 2 del d.l. n. 51/2023 ha, prima, previsto che «il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età», salvo aggiungere che «i sovrintendenti delle fondazioni lirico – sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dall’1 giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso». Ne è derivata la fine del rapporto con il sovrintendente francese e un primo, discutibile provvedimento cautelare [2]. Dando una interpretazione a suo dire orientata a criteri costituzionali, seppure in evidente e consapevole contrasto con [continua ..]


3. Le imprese attive nel trasporto aereo e il trasferimento di azienda

È irresistibile la tentazione di adottare leggi – provvedimento sui trasporti aerei di linea, e ci si può domandare se altri prestatori di opere non meritino la stessa o maggiore attenzione. Nell’ultimo periodo e nel diritto del lavoro, paradigmatiche della nozione di leggi provvedimento sono quelle sulla vecchia “compagnia di bandiera” o su quanto ne resta, dopo la sua inarrestabile disorganizzazione [1]. Fanno discutere non solo la dubbia compatibilità di molte iniziative con i criteri europei sugli aiuti di Stato [2], ma la dichiarata volontà di riservare un trattamento preferenziale, per pretese esigenze pubbliche sottese alla prosecuzione dell’attività [3]. Se queste non possono essere ravvisate nella stabilità dei traffici, assicurabili da altri soggetti [4], anche in ordine al cosiddetto regime di continuità territoriale, si ritorna al tema tradizionale dei “licenziamenti impossibili” [5], per la pressione esercitata dall’opi­­nione pubblica. Ci si deve chiedere perché i dipendenti della vecchia Spa Alitalia abbiano ottenuto risorse e tutele non riservate a tutte le persone in difficoltà occupazionali, per lo più senza gli stessi demeriti sul versante dell’ef­ficienza e della diligenza [6]. L’ultimo [7] esempio di intervento contrario al principio di uguaglianza, seppure di segno opposto a quelli precedenti, è quello volto a correggere una recente pronuncia [8], che si è chiesta se fosse ravvisabile un trasferimento di un ramo di azienda a favore della Spa Ita, nonostante la decisione della Commissione dell’Unione europea del 10 settembre 2021. Come si è osservato (senza realistica possibilità di contestazione) [9], «il contenuto vincolante è quello che ha a oggetto l’accertamento dell’illegittimità degli aiuti di Stato nel caso Alitalia alla luce della disciplina unionale sulla concorrenza, non certo l’eventuale sussistenza del trasferimento del ramo di azienda», profilo non oggetto «della valutazione della Commissione né che avrebbe potuto esserlo». Come afferma la sentenza, con una convincente ricostruzione dei fatti, “l’attività imprenditoriale della cedente Alitalia” è “proseguita senza soluzione di continuità sino [continua ..]


4. Le conseguenze della configurazione di un trasferimento di azienda nelle ultime vicende del trasporto aereo

Per la decisione favorevole all’operare dell’art. 2112 c.c. in tema di trasporto aereo [1], «solo formalmente il personale non è stato compreso nella cessione» del 14 ottobre 2021 e, «se una ragione c’è per cui il personale non è stato considerato espressamente (…), questa va ricercata (…) nel fatto che le trattative che erano state avviate tra le parti sociali proprio per regolare il mantenimento dei livelli occupazionali non si erano concluse con un accordo e la società» acquirente «ha (…) deciso di procedere al di fuori delle disposizioni di legge che regolano sia il trasferimento di ramo di azienda come la gestione delle eccedenze del personale per assicurarsi piena autonomia nella scelta del personale» stesso. Quindi, «l’attuazione del contratto concluso il 14 ottobre 2021 integra il trasferimento di ramo di azienda” e consegue “la dichiarazione del diritto” del personale non assunto dall’acquirente “alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Soc. Italia trasporto aereo Spa Ita con decorrenza dal 15 ottobre» 2021 [2]. Una pronuncia così complessa è certo controvertibile e, secondo gli organi di stampa, ve ne sono molte di segno opposto, non reperite e, perciò, non commentabili con un paragone motivato. Tuttavia, la maggioranza parlamentare ha percepito l’importanza della decisione sfavorevole, se l’art. 6 del d.l. n. 131/2023 [3] si è affrettato a prevedere che, «in coerenza con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l’articolo 56, comma terzo bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all’articolo 27, comma 2, lettere a) e b bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario». Di solito, si accusano le leggi provvedimento di vanificare il giudicato. Qui la norma ha [continua ..]


5. Il sistema politico e le leggi provvedimento

Qualunque sia la maggioranza parlamentare, la tentazione di adottare leggi provvedimento è irresistibile e, se non altro, basilari principi di giustizia impongono di riconoscere tale situazione, cui solo la pavidità può indurre a cedere in modo remissivo. Per quanto il fenomeno sia radicato [1], sarebbe singolare accettarlo, con una visione riduttiva, se non rinunciataria dell’ugua­glianza [2]. Nel nostro ordinamento si «annida il pericolo della legislazione occasionale e irrazionale, spesso di fatto sottratta al controllo di costituzionalità in conseguenza dei limiti che regolano l’attivazione di tale giudizio» [3]. Già nel nostro sistema costituzionale e a prescindere da quello europeo, ci si può domandare se siano accettabili queste prassi e le timide reazioni e se, per esempio, la reiterata invocazione di “salvataggi” (spesso improvvisati) in nome della minaccia occupazionale non leda in modo irreparabile proprio le aspettative di socialità. Né si può pensare alla sufficienza della cognizione della Corte costituzionale [4], quando viene meno la valutazione del giudice naturale e precostituito [5]. La contestazione delle leggi provvedimento è, prima di tutto, un rifiuto della ragione di Stato, la quale deve essere osteggiata da chi si proclami giusnaturalista, in quanto ciò presuppone un ragionamento per principi, non per casi mirati. Il criterio di composizione dei conflitti nell’ipotesi di acuirsi massimo della gravità dei problemi del consorzio civile deve essere dato dai canoni generali, in distonia dall’aspirazione al protagonismo del sistema politico. Se quella contro le leggi provvedimento è la battaglia contro l’invadenza dello Stato persona, si potrebbe pensare a una sconfitta inevitabile [6] e, in fondo, è così, come dimostrano le vicende qui ricostruite in sintesi. Tuttavia, non è mai senza significato la promozione dello jus dicere [7]. La contestazione di prassi deteriori è una difesa della stessa civiltà giuridica e, di conseguenza, dell’ugua­glianza e, in fondo, della natura democratica dello Stato, che richiede un collegamento fra uguaglianza e struttura dei precetti, con una lesione inevitabile qualora la seconda comporti un trattamento specifico [8], al punto che sia possibile identificare chi sia [continua ..]


NOTE