Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Intelligenza artificiale e giustizia del lavoro tra computabilità e complessità, tutela dei diritti e risoluzione dei conflitti (di Cinzia Gamba, Professore associato di Diritto processuale civile dell’Università degli Studi di Pavia)


Nel saggio si esaminano le conseguenze che gli strumenti di IA predittivi o generativi avranno sull’attività decisoria dei giudici e, più in generale, sull’amministrazione della giustizia. Il focus è concentrato sulle controversie di diritto del lavoro, con particolare riguardo alle trasformazioni che il mondo del lavoro subirà in conseguenza dello sviluppo tecnologico e dell’affermazione dell’IA.

Artificial intelligence and labor justice be-tween computability and complexity, rights protection and conflict resolution

The essay examines the consequences that predictive or generative AI tools will have on the decision-making activity of judges and, more generally, on the administration of justice. The focus is on labour law disputes, with particular regard to the transformations that the world of work will undergo as a consequence of technological development and the emergence of AI.

SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive - 2. Le principali caratteristiche strutturali degli strumenti di IA predittivi o generativi - 3. L’IA e le trasformazioni del lavoro. Alcune considerazioni - 4. La giustizia del lavoro, il ruolo del giudice e gli strumenti di IA - NOTE


1. Considerazioni introduttive

Come tutto il campo del diritto processuale civile, anche il processo del lavoro verosimilmente si appresta a divenire terreno di estensione di strumenti di IA, di tipo predittivo o generativo, che dovrebbero “supportare” l’attività decisoria dei giudici, in funzione dell’efficienza e dell’accelerazione della giustizia civile. Il tema è stato affrontato, recentemente, da parte dei giuslavoristi con approfonditi inquadramenti analitici che manifestano preoccupazioni e invocano cautele, mettendo in luce vari ordini di rischi e di derive negative conseguenti all’innesto dell’IA nelle attività giurisdizionali, con potenziali conseguenze deleterie nel campo del contenzioso del lavoro. Le considerazioni proposte sono in larga misura condivisibili, laddove indicano il diritto del lavoro come un settore particolarmente sensibile e a rischio a causa dell’avvento della digitalizzazione “in senso forte” della giustizia [1]. Nel presente contributo si intende, tuttavia, affrontare il tema da un punto di vista parzialmente differente: si vogliono cioè proporre alcune considerazioni più specifiche con particolare riguardo all’impatto degli strumenti di IA sull’attività decisoria, nonché sul concetto di prevedibilità delle decisioni nella prospettiva della prossima introduzione di strumenti di IA “a supporto” delle attività giurisdizionali, proponendo qualche riflessione in relazione al settore giuslavoristico.


2. Le principali caratteristiche strutturali degli strumenti di IA predittivi o generativi

In via preliminare è necessario introdurre in sintesi alcune caratteristiche strutturali principali degli strumenti di IA che saranno messi a disposizione dei giudici, allo scopo di mettere in evidenza l’impatto, anche dal punto di vista logico, che quegli strumenti possono avere sul percorso decisorio affrontato dal soggetto decidente [1]. Gli strumenti di intelligenza artificiale, di tipo “predittivo” o “generativo”, sono basati sul dogma della linguistica computazionale (e delle sue evoluzioni più sofisticate, nelle versioni della NLA, Natural Language Processing e LLM, Large Language Model) [2], generano ipotesi o testi sulla base della tokenizzazione di testi giuridici e la ricerca di ricorrenze e correlazioni di tipo quantitativo-statistico. Che cosa sono in grado di fare, questi strumenti? Per chiarezza concettuale, è necessario prima precisare che cosa non possono fare. Per limite strutturale intrinseco gli strumenti di IA non sono in grado di riprodurre il ragionamento umano, non possono imitare lo sviluppo del ragionamento umano, possono esclusivamente imitare il risultato del ragionamento umano passando per vie ontologicamente differenti [3]. Più specificamente, si evidenziano di seguito alcuni tratti peculiari: – gli strumenti di IA “predittivi” o “generativi” sono basati su schemi di funzionamento di tipo formale-computazionale statistico, non propongono modelli di ragionamento complessi bensì solo schemi di funzionamento formali, di tipo matematico-computazionale-statistico: e ciò vale tanto per gli strumenti di giustizia predittiva, anche i più semplificati e rudimentali, quanto per i modelli di giustizia generativa più sofisticati basati sulle tecniche di LLM [4]; – essi funzionano prescindendo totalmente dal significato delle parole: ossia, funzionano in assenza di capacità di cogliere il senso delle parole e basandosi semplicemente sulle ricorrenze statistiche di parole estratte dai testi e ridotte a “dati”, e dunque “tokenizzate”. Sotto questo profilo, la distanza tra il ragionamento di un interprete umano e una macchina è massima, in quanto il cuore dello ius dicere, che è l’essenza dell’attività giurisdizionale, è dato dalla costruzione del significato delle parole del testo di legge in relazione ai fatti, ciò che [continua ..]


3. L’IA e le trasformazioni del lavoro. Alcune considerazioni

Il campo del diritto del lavoro da tempo è oggetto di una trasformazione che si connota per un progressivo allentamento e per una ampia decostruzione delle tutele del lavoratore, in nome della flessibilità. Tuttavia, l’avvento dell’IA e della tecnologia più recenti esercitano un impatto molto più incisivo: stanno profondamente trasformando anche nel nostro ordinamento le attività dei lavoratori e il contesto organizzativo nei quali essi operano, con importanti conseguenze sulla condizione, sullo status e sulle prestazioni del lavoratore. Semplificando per ragioni di limiti della trattazione un discorso complesso, il mutamento si registra prevalentemente su due fronti. Sotto un primo profilo, la progressiva trasformazione (e anche la prevedibile sparizione del lavoro) dovute all’implementazione della tecnologia e dell’IA, che possono sostituire in larga misura il lavoro umano, pone ovviamente un problema di emergenza sociale. Più a rischio sono i lavori ricorsivi, che possono essere imitati dall’IA, in quanto sono più facilmente ripetibili da una macchina; tuttavia, è ormai chiaro che l’avvento della tecnologia e dell’IA in svariati settori delle attività umane tende, anche per precisa scelta in senso lato politica laddove si tratti del settore del lavoro pubblico, a determinare un cambiamento qualitativo nello svolgimento delle attività umane stesse, cambiamento che diviene, a sua volta, funzionale all’ulteriore estensione dell’im­piego della tecnologia. I nuovi strumenti tecnologici, infatti, se attenuano la ripetitività alienante delle prestazioni ripetitive che possono svolgere al posto del lavoratore, intervengono progressivamente a modificare e a plasmare l’attività stessa: tendono cioè a rendere uniformi le prestazioni lavorative, rendendole ripetibili e prevedibili anche se intrinsecamente, nella loro configurazione tradizionale e originaria, non rivestirebbero queste caratteristiche. Ciò accade perché l’IA, come si è detto, può solo imitare i risultati dall’attività umana passando attraverso percorsi e schemi di funzionamento formali e statistico-computazionali: e quindi, in considerazione di questo limite intrinseco, la tecnica adegua in modo progressivo l’attività alla quale è applicata alle sue proprie connotazioni [continua ..]


4. La giustizia del lavoro, il ruolo del giudice e gli strumenti di IA

La situazione in divenire descritta in precedenza comporta due conseguenze. Le controversie che giungeranno ai giudici nel campo giuslavoristico porteranno progressivamente alla luce i conflitti che scaturiranno dalla tensione emergente tra spazio tecnologico e spazio giuridico, dal momento che le tutele (rimaste) del lavoratore sono destinate fatalmente a entrare conflitto con l’orga­nizzazione imposta dalle regole tecnologiche, in costante cambiamento e sempre più pervasive e limitanti rispetto allo status e alle prestazioni del lavoratore. I giudici, pertanto, saranno chiamati a giudicare sulle controversie scaturenti dalla asserita violazione delle tutele del lavoro, trovandosi a gestire nuove situazioni conflittuali, nuove condizioni lavorative e nuovi sistemi di controllo di matrice tecnologica sempre più pervasivi. È giocoforza che la giurisdizione sia destinata a rivestire un ruolo centrale, dato che essa riceve le sollecitazioni dei conflitti che emergono “dal basso”, dalla realtà economico-lavorativa, mentre il legislatore insegue una realtà tecnologica in continuo mutamento e spesso difficilmente “catturabile” dalla lentezza dei percorsi legislativi. Accade, tuttavia, in linea di fatto che i giudici del lavoro siano destinati anch’essi a essere “attratti” all’interno della dimensione tecnologica, in considerazione degli strumenti di IA che verosimilmente, alla luce dei progetti in corso di realizzazione, “supporteranno” l’attività decisoria giurisdizionale [1]. La progressiva virtualizzazione del processo, con le forme del rito telematico, e la digitalizzazione in senso forte delle attività decisorie, con l’implementa­zione di strumenti di IA predittivi e generativi, rappresentano segni inequivocabili di questa evoluzione. La dottrina più attenta ai fenomeni di cambiamento del contesto economico-sociale derivante dall’avvento delle nuove tecnologie, intuitivamente, nel caso delle peculiari applicazioni delle c.d. piattaforme digitali in ambito del lavoro privato e pubblico, ha paventato che in entrambe queste aree del diritto del lavoro sia “latente il pericolo che possa verificarsi una collusione algoritmica, declinata a favore dei desiderata del datore di lavoro” [2]. Ora, con giudici anch’essi destinati a entrare nel perimetro di operatività degli strumenti [continua ..]


NOTE