Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Ordinamento militare e «spirito democratico» della Repubblica nell'art. 52 della Costituzione (di Gianluca Bellomo, Professore associato di Diritto pubblico, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara)


Il presente lavoro indaga, anche in ottica diacronica, il rapporto esistente tra ordinamento militare e Costituzione italiana. In particolare, lo scritto si sofferma su quanto disposto dall’arti­colo 52, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone alle Forze Armate di informarsi allo «spirito democratico» della Repubblica, e quali siano, conseguentemente, i limiti costituzionali alla compressione dei diritti e delle libertà degli appartenenti alle Forze Armate.

The military legal system and the «democratic spirit» of the Republic in the art. 52 of the Italian Constitution

The paper investigates, in a diachronic perspective too, the existing relationship between the military system and the Italian Constitution. More deeply, the paper focuses on the provisions of article 52, third paragraph, of the Italian Constitution, in the part in which it requires the Armed Forces to conform themselves to the “democratic spirit” of the Republic, and what, consequently, are the constitutional limits to the compression of rights and freedoms of members of the Armed Forces.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. I principi costituzionali inerenti all’organizzazione delle Forze Armate - 3. L’evoluzione della nozione di ordinamento militare: cenni - 4. Le Forze Armate tra art. 11 e art. 52 della Costituzione: a proposito di «spirito democratico» - 5. Lo status di militare - 6. Compiti istituzionali delle Forze Armate e «spirito democratico» oggi - NOTE


1. Introduzione

Nel passaggio dall’ordinamento feudale allo Stato assoluto, uno degli elementi che ha caratterizzato lo Stato, in senso moderno, è ravvisabile proprio nell’istituzionalizzazione di un esercito stabile invece che di Forze Armate composte da mercenari [1]. Cioè di un apparato di uomini e mezzi stabilmente preposto, come primo compito, alla difesa dello Stato in caso di eventuali aggressioni esterne [2]. Le Forze Armate e l’ordinamento militare [3], pertanto, costituiscono indiscutibilmente una parte singolarissima dell’apparato statale che è caratterizzato da una serie di istituti peculiarissimi rispetto ai vari settori dell’Amministrazione dello Stato [4]. L’ordinamento militare, infatti, si colloca proprio nel cuore della sovranità statale e pertanto costituisce un oggetto di studio di grande rilievo per chi voglia comprendere retrospettivamente lo Stato e la sovranità, ma anche, in ottica prospettica, per comprendere le linee evolutive dell’ordinamento, anche come banco di prova nella tenuta dei principi costituzionali e nelle relazioni internazionali [5]. Va rilevato, infatti, come, nel tempo, al compito fondamentale affidato alle Forze Armate [6], e cioè la difesa della Patria, si siano aggiunte ulteriori funzioni e dimensioni, quali quella interna allo Stato (con funzioni di ordine pubblico, intervento in caso di calamità naturali o intervento interno in situazioni di emergenza per le Istituzioni); ma anche di quella esterna non più esclusivamente limitata alla mera difesa nazionale, ma con ruoli attivi in operazioni di prevenzione ed intervento in caso di crisi internazionali [7]. Le Forze Armate, pertanto, hanno visto e stanno assistendo ad una continua evoluzione nei propri compiti e ruoli, ma anche, parallelamente, ad una continua ridefinizione dei limiti all’esercizio di quei diritti e di quelle libertà normalmente riconosciute integralmente ai cittadini in base al dettato costituzionale, ma che, considerata la specialità della funzione assolta dalle Forze Armate, potrebbero incidere negativamente sull’assolvimento delle proprie funzioni.


2. I principi costituzionali inerenti all’organizzazione delle Forze Armate

Le Forze Armate costituiscono un organo statale a rilevanza costituzionale in quanto espressamente richiamate e disciplinate nella Carta costituzionale. Le disposizioni che si occupano nella Costituzione italiana, in via diretta o indiretta, delle Forze Armate sono molteplici. Infatti, se l’art. 52 riguarda specificamente le Forze Armate, prevedendo nei tre commi che lo compongono rispettivamente che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino»; che «il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge» ma anche che «il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici»; ed, infine, che «l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica»; tuttavia esistono anche altri articoli che attengono alle Forze Armate e che prevedono specifiche disposizioni che, in via più o meno diretta, le riguardano. Tra questi possiamo ricordare l’art. 87 che prevede, al nono comma, che il Presidente della Repubblica «ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere». Inoltre, vi è l’art. 98, invece, che statuisce che «si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per […] i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia». Poi l’art. 18, al secondo comma, prevede che «sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare». L’art. 103, ancora, sancisce, al terzo comma, che «i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate» [1] e l’art. 111, al comma 2, prevede che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra». Ed, infine, ma non con minore rilevanza, va ricordato l’art. 11 che [continua ..]


3. L’evoluzione della nozione di ordinamento militare: cenni

Per meglio comprendere l’attuale equilibrio esistente nel rapporto tra Forze Armate e diritti costituzionali a queste riconosciuti, non si può prescindere da un primo rapido inquadramento dell’ordinamento militare e della sua evoluzione nella dommatica. Le peculiarità che hanno da sempre caratterizzato nel tempo le Forze Armate in rapporto con l’apparato statale, infatti, hanno inciso profondamente, in ottica diacronica, sulla stessa concezione della natura dell’ordinamento militare che ha subito una profonda evoluzione [1] dal periodo pre-repubblicano ad oggi, sia da parte della dottrina, ma anche, successivamente, da parte della giurisprudenza costituzionale che sovente si è rifatta nel tempo alla dottrina dominante. A partire da fine ’800, quindi, con l’affermarsi della teoria della natura originaria dell’ordinamento militare [2], si è assistito, nel tempo, ad una evoluzione della riflessione teorica sulla natura di quest’ultimo. Proprio, infatti, a causa delle specificità che caratterizzano le funzioni e le istituzioni militari [3], fino al periodo pre-repubblicano, l’ordinamento militare, alla luce delle teorie degli ordinamenti derivati e separati, era sostanzialmente ritenuto come un ordinamento “minore” rispetto a quello generale, pertanto sottratto alle regole di quest’ultimo [4]. Così l’ordinamento militare, da un punto di vista storico, come è stato rilevato, ha costituito «una “istituzione” nel senso romaniano, avente in sé una sua forza vitale e una sua regola di condotta che lo Stato di diritto ha inizialmente piuttosto riconosciuto che imposto» [5]. In un secondo momento dalla teoria della natura originaria dell’ordina­mento militare giunge in Italia [6], con lo scritto più famoso di Santi Romano [7], la dogmatica dell’ordinamento di supremazia speciale [8]. Così, in opposizione alla dottrina del tempo, che identificava lo Stato con il diritto e il diritto con le norme, egli affermava l’esistenza di istituzioni [9], ossia di gruppi di soggetti organizzati che si danno norme, e che devono essere considerati a tutti gli effetti ordinamenti giuridici. Successivamente si arrivò alle tesi di Vittorio Bachelet [10] che, con specifico riferimento all’ordinamento militare, giunse [continua ..]


4. Le Forze Armate tra art. 11 e art. 52 della Costituzione: a proposito di «spirito democratico»

Da un punto di vista storico va ricordato che all’indomani della caduta del fascismo «i Costituenti vedevano chiaro che le forze armate quali stavano di fronte a loro, quelle del 1945-1947, che essi puntavano a superare, erano ancora segnate in troppi aspetti dalla continuità con un passato che essi appunto consideravano da superare» [1], così decisero di ridisegnare un nuovo patto sociale nella Carta costituzionale del 1948, rappresentando la scelta sul ruolo che dovesse avere l’Italia in politica estera, e quindi anche le Forze Armate, nella formulazione dell’art. 11 della Costituzione nel quale viene sancito che «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Detto articolo, focalizzato sul ruolo esterno delle Forze Armate, però, non può essere letto, con riferimento a queste ultime, se non in combinato disposto con l’art. 52 della Costituzione ed in particolare con il terzo comma [2] che recita «L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica» [3]. Infatti chi si dovesse limitare ad analizzare le Forze Armate della Repubblica alla luce del solo art. 11 si troverebbe ad analizzare esclusivamente i rapporti tra politica militare e politica estera, oltre che all’uso delle Forze Armate in operazioni di guerra. Proprio dalla lettura del combinato disposto di questi due articoli, invece, emerge la chiara volontà del Costituente di dare un profondo segnale di discontinuità con il passato attraverso un programma di profonda azione di rinnovamento e di democratizzazione delle Forze Armate sancito direttamente nella Carta costituzionale [4]. Va ricordato, infatti, che «all’epoca in cui fu promulgata, vigevano norme disciplinari che per un verso violavano la dignità personale del cittadino-soldato, in contrasto con i principi del diritto e l’evoluzione della coscienza civile, e per un altro corroboravano il concetto di “separatezza” delle Forze Armate, quali ordinamento autonomo dallo [continua ..]


5. Lo status di militare

Con riguardo all’attuazione del principio di democratizzazione delle Forze Armate non si può non tener conto di un ulteriore aspetto che assume un ruolo fondamentale nell’effettiva comprensione dei margini di attuazione dello stesso e cioè di quell’insieme di regole e norme, delle quali solo alcune positivizzate, che riguardano lo status di militare e che ne costituiscono la vera essenza. Per meglio comprendere quest’insieme di norme e il rapporto con il processo di democratizzazione delle Forze Armate, può aiutare il ricordare che al miles, è sempre stato associato un certo livello di sacralità [1] nella funzione svolta. Ciò sia in quanto quello che è richiesto al militare non trova analoghi tra le altre funzioni svolte da altri apparati dello Stato, infatti, in ultima istanza e in controtendenza alla basilare logica umana (che dovrebbe mirare al perseguimento del proprio benessere e sopravvivenza), nell’espletamento del proprio servizio, ai membri delle Forze Armate lo Stato può arrivare perfino a chiedere il sacrificio della propria vita in caso di conflitto armato; ma anche, in quanto il militare può diventare esso stesso, in caso di guerra, dispensatore di morte [2]. Tale aspetto ha contribuito, soprattutto in passato, a far percepire le Forze Armate come un mondo a parte, come un gruppo chiuso (ma in parte anche ad esserlo effettivamente, con proprie regole e un proprio linguaggio) e, più di recente, l’abolizione del servizio militare obbligatorio di massa ha ulteriormente contribuito a ridurre i momenti di contatto con la popolazione civile, anche se va detto che sono state istituite forme di servizio militare temporaneo [3] che in qualche minima misura cercano di ridurre detta distanza [4]. Come si diceva, quindi, nel mondo militare, nel tempo, si sono formate, tramandate e modificate norme, regole, tradizioni (etiche e storiche) dei singoli Corpi (che hanno prodotto effetti spesso restrittivi sui diritti e sulle libertà in capo ai militari), che nascevano e si affermavano per rispondere a necessità specifiche di ogni singolo reparto militare spesso differenziandosi in base alle funzioni proprie assegnate [5]. Così, le regole che assolvevano una funzione specifica a bordo delle navi militari delle marine ottocentesche, che erano costrette a stare in mare aperto per lunghi periodi in assenza di [continua ..]


6. Compiti istituzionali delle Forze Armate e «spirito democratico» oggi

Con il citato d.lgs. n. 66/2010, all’art. 86 sono stati codificati gli odierni compiti interni ed esterni ai quali sono preposte le Forze Armate e cioè: «1. Compito prioritario delle Forze Armate è la difesa dello Stato. 2. Le Forze Armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte. 3. Le Forze Armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze Armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario» [1]. Per l’assolvimento di dette funzioni lo Stato seleziona e forma il personale che dovrebbe rappresentare, in considerazione del delicato ruolo assegnato, e cioè difendere per professione la Patria e le Istituzioni (essenza stessa dello Stato), l’eccellenza della Nazione dal punto di vista fisico, psicologico, etico e morale. Oggi, per le moderne Forze Armate, assolvere ai propri originari compiti esterni però non significa più andare su di un campo di battaglia con una sciabola o con un fucile ad affrontare un nemico faccia a faccia. Le guerre moderne, infatti, sono fortemente influenzate dagli elevati livelli tecnologici raggiunti sia negli armamenti impiegati [2], sia nelle tecniche di combattimento [3], ma anche negli scenari che i militari di oggi sono chiamati ad affrontare [4]. Peraltro, anche lo stesso confine tra compiti esterni ed interni delle Forze Armate sta diventando sempre più sfuggente, e lo stesso concetto di guerra si è modificato non essendo più questa intesa come momento di aggressione, ma come difesa e soccorso dei più deboli [5], tanto è vero che lo stesso termine «guerra» sta sempre più cedendo il passo a quello di «operazioni militari di polizia internazionale» [6]. Proprio l’aspetto legato alla dimensione sovranazionale nell’impiego delle Forze [continua ..]


NOTE