Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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L´importanza della tutela del lavoro nella disciplina sulla crisi di impresa e sull´insolvenza. Una introduzione (di Antonio Di Stasi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università Politecnica delle Marche)


La nuova disciplina in materia di crisi di impresa e insolvenza introdotta dal d.lgs. n. 14/2019, pur oggetto di alcuni ripensamenti, differimenti e modifiche, sembra introdurre anche nel nostro ordinamento una nuova idea rispetto alla gestione delle situazioni di insolvenza, valorizzando la prospettiva di conservazione dei rapporti di lavoro e della capacità produttiva delle aziende coinvolte.

Parole chiave: Crisi d’impresa – insolvenza – tutela del lavoro – prospettiva lavorista – principio di solidarietà – obblighi di informazione.

The importance of employment protection in business crisis and insolvency law. An introduction

The new regulations on business crisis and insolvency introduced by Legislative Decree no. 14 of 2019, although the subject of some rethinking, postponements and changes, seems to introduce a new idea in our legal system with respect to the management of insolvency situations, also enhancing a perspective of preservation of employment relationships and the production capacity of the companies involved.

Keywords: Business crisis – insolvency – job protection – labor perspective – solidarity principle – information obligations.

È un dato ormai di conoscenza diffusa che con il c.d. Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) il legislatore delegato, sebbene abbia alla fine optato per il superamento delle procedure di “allerta precoce” [1], ha comunque introdotto una disciplina atta a verificare le situazioni di criticità nell’andamento dell’attività di impresa, al fine di agire in prevenzione ed evitare esiti nefasti in punto di produzione e di lavoro. Si tratta di un mutamento radicale di paradigma, che segna il cambio di passo da una visione incentrata sull’amministrazione degli esiti della crisi a quella ispirata alla gestione dei presupposti della stessa, nell’ottica di agire per impedire ovvero ridurre gli epiloghi irreversibili dell’insolvenza. Per altro verso, la portata sistematica della scelta prevenzionistica appare evidente nella riscrittura dell’art. 2086 del codice civile, con la previsione dell’obbligo in capo all’imprenditore, di introdurre “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’im­presa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Non sfugge che si tratta di una norma generata nel più ampio contesto della c.d. società del rischio [2] e con una chiara impostazione teleologica, dal momento che, se è vero che non viene specificatamente declinato il concetto di adeguatezza dell’assetto, per altro verso viene invece individuata in modo nitido la finalità perseguita, in modo da preservare i valori del superamento della situazione di crisi e di mantenimento della continuità dell’attività di impresa [3]. Appare, poi, interessante la scelta di coordinare la nuova disciplina della crisi di impresa con quella codicistica, quasi a voler ricomporre una frattura originaria tra l’impostazione marcatamente liquidatoria e tanatologica della legislazione fallimentare con l’orizzonte di impronta produttivistica che caratterizza, invece, la prospettiva del codice civile [4], delineando una sorta di reductio ad unum i cui esiti eccedono la materia de qua e risultano ancora poco esplorati [5]. Per altro verso, di tale coesione regolativa e della volontà di favorire soluzioni conservative dei livelli occupazionali e degli assetti produttivi può trovarsi conferma nella normativa che, affiancando la norma generale delineata dall’art. 2112 c.c., regolamenta in maniera dettagliata le fattispecie di trasferimento e di affitto d’azienda. Sebbene, infatti, la tecnica [continua..]

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