Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Il diritto di assemblea e la titolarità collegiale della convocazione: una questione sempre aperta * (di Alessia Gabriele, Prof. associato di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Enna “Kore”)


L’articolo affronta il tema del diritto di assemblea con specifico riguardo ai profili di maggiore criticità.

Dopo un breve excursus sulla natura del diritto, l’A. si sofferma sulla questione della titolarità della convocazione da parte della RSU e analizza gli arresti giurisprudenziali dell’ul­timo decennio.

Particolarmente significativa si rivela la pronuncia delle SS. UU. del 2017, con cui la S.C., secondo l’A., evitando di sciogliere il nodo teorico sulla natura della RSU, ha valorizzato le ricadute applicative e funzionali del sistema regolamentare discendente dagli accordi sindacali, e ha elaborato una soluzione “compromissoria” tra i due orientamenti contrapposti. In ultimo, è preso in considerazione il sistema sindacale di fatto come delineato dal T.U. del 2014, le cui innovazioni tuttavia non si rivelano risolutive. Infine, l’A. prende a riferimento il P.I. privatizzato e le soluzioni adottate in quel contesto per via legislativa e giurisprudenziale, che sembrano indicare la strada da percorrere anche nel caso del modello privatistico.

The right of assembly and the collegial ownership of the convocation: a question always open

The article deals with the issue of assembly workers’right with particular attention to the critical aspects of the discipline. After a brief excursus on the nature of right, the A. focuses on the question of the RSU convocation ownership and examines the sentences of jurisprudence in the last decade. Particularly significant is the pronunciation of the SS. UU. of 2017, with which the S.C., according to the A., avoiding to unravel the theoretical knot on the nature of the RSU, has enhanced the application and functional effects of the regulatory system descending from trade union agreements, and has elaborated an interim solution between the two previously well-defined guidelines. Finally, the trade union system is taken into account as outlined by the T.U. of 2014, whose innovations, however, do not prove conclusive. Finally, the A. refers to the privatized P.I. and the solutions adopted in that context through legislation and jurisprudence, which seem to indicate the way forward even in the case of the private model.

SOMMARIO:

1. Sulla natura ibrida del diritto di assemblea tra democrazia diretta e rappresentativa - 2. Funzioni e finalità della consultazione dei lavoratori - 3. L’ampliamento delle maglie della titolarità del diritto di convocazione dell’assemblea tra organismi sindacali interni ed esterni al­l’azienda - 4. Le ondivaghe soluzioni giurisprudenziali sulla titolarità della convocazione delle RSU - 5. L’arresto delle Sezioni Unite del 2017 tra critiche e conferme di sistema - 6. Il Testo Unico del 2014 e l’atteso intervento delle parti sociali: una soluzione non risolutiva? - 7. L’esercizio del diritto di assemblea e la questione aperta della rappresentatività sindacale: il modello del P.I. - NOTE


1. Sulla natura ibrida del diritto di assemblea tra democrazia diretta e rappresentativa

Il diritto di assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro, analogamente a quello del referendum, rappresenta, con una forte valenza simbolica, uno degli strumenti privilegiati offerti all’autonomia collettiva per costruire un canale di raccordo tra la comunità dei lavoratori e le istanze sindacali in azienda [1]. Tuttavia, rispetto all’originaria formulazione extra legislativa [2], nel modello statutario la natura del diritto di assemblea appare ibrida quanto alla sua genesi, oscillante tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa [3]. Già dalla struttura soggettiva del diritto emerge una prima distonia tra la titolarità del soggetto collettivo del diritto di indizione dell’assemblea e la titolarità individuale e universale del diritto del singolo lavoratore di prendervi parte, che ne rende complesso l’inquadramento sistematico in una categoria ben definita. La complessità strutturale del diritto peraltro va letta alla luce della sua funzione e del contesto in cui esso va esercitato. Il contesto, infatti, è quello dell’azienda, rectius dell’unità produttiva, al cui interno il conflitto ontologico tra le posizioni soggettive del lavoratore e del datore di lavoro si esprime con la sua massima rifrazione. Valutazione questa, che non è certo stata trascurata nel momento in cui il legislatore ha istituzionalizzato un diritto di riunione all’interno dei luoghi di lavoro. Per converso, assegnare al diritto di assemblea la funzione di uno strumento di democrazia diretta avrebbe potuto comportare un’eccessiva strumentalizzazione da parte della generalità dei lavoratori, che ne avrebbe così compromesso anche la sua efficacia e la sua effettività di azione. La scelta quindi, in una logica compromissoria, non poteva che cadere su un’ibridazione del principio di democrazia diretta puro, individuando nella rappresentanza sindacale il soggetto mediatore dell’utilizzo dello strumento assembleare [4]. Ed è per questo che si può ipotizzare l’appartenenza del diritto di assemblea a un tertium genus. Tale inquadramento spiegherebbe così perché, mentre nella fase genetica di avvio della riunione (titolarità del potere di indizione e della definizione dei temi attribuita a organismi sindacali selezionati) la titolarità delle situazioni giuridiche [continua ..]


2. Funzioni e finalità della consultazione dei lavoratori

Dalla tipizzazione normativa dell’art. 20 Stat. lav. emerge come le finalità e l’efficacia del diritto di assemblea siano strutturate in modo duttile per essere plasmate con il mutare dello scenario politico-sindacale, e soprattutto con le esigenze concretamente perseguite dall’agente sindacale. Non può escludersi quindi che esso possa assumere la funzione di uno stru­mento di lotta sindacale, oppure costituire la sede in cui il conflitto si stempera e si converte in una logica collaborativa attraverso il confronto e la condivisione delle opinioni [10]. La rilevanza dell’istituto assembleare risiede ancora oggi nel fatto che questo può rappresentare il fulcro del processo formativo della volontà della collettività aziendale. L’assemblea, convocata in forma generale che coinvolge iscritti e no, si configura come un’elementare forma organizzativa dei lavoratori destinata a ricomporre la volontà dei singoli, al di fuori di una logica puramente conflittuale con la controporte datoriale, attraverso l’approvazione di piattaforme rivendicative o la ratifica di accordi già intervenuti [11], superando così lo schema di una rappresentanza puramente associativa [12]. Non si può escludere in questa prospettiva, che proprio nell’ambito dell’as­semblea le rappresentanze sindacali esercitino il diritto di informazione e di consultazione nei confronti della generalità dei lavoratori avente ad oggetto le decisioni del management, per poi assumere le conseguenti proposte da avanzare. Ovverossia si può sostenere anche che il momento di consultazione assembleare costituisca una fase preliminare del procedimento di cui al T.U. del 2014, che attribuisce alla consultazione certificata dei lavoratori un’efficacia vincolante per gli stessi [13], superando in tal modo le obiezioni poste dalla precedente giurisprudenza sull’estensione generalizzata degli accordi stipulati in tale sede con il datore di lavoro [14]. Nonostante i mutamenti intercorsi negli anni, il diritto in questione riveste nell’attuale sistema di relazioni industriali – il cui asse di equilibrio si sposta dalla centralità del livello contrattuale nazionale verso un progressivo slittamento del potere normativo al livello aziendale, nel cui ambito «si esercitano le competenze normative e derogatorie che la [continua ..]


3. L’ampliamento delle maglie della titolarità del diritto di convocazione dell’assemblea tra organismi sindacali interni ed esterni al­l’azienda

Tra i nodi interpretativi più dibattuti in merito alla struttura soggettiva attiva del diritto in parola, vi è senz’altro la titolarità del diritto di convocazione, che è attribuita dallo Statuto alle sole RSA, che possono procedervi unitamente o disgiuntamente. Qui il legislatore del 1970, per delimitare la fattispecie in modo “tipico”, seleziona il soggetto legittimato a convocare l’assemblea, confermando così una linea di rottura rispetto alle origini dell’istituto che ne mettevano in risalto la natura spontaneistica e universalistica. Ad ogni modo, la storia applicativa dell’art. 20 mostra fin da principio come la tendenza all’allargamento delle maglie della titolarità della convocazione tenda sempre a riaffiorare. Già negli anni successivi all’entrata in vigore della norma, nell’ambito del generale potere dell’autonomia collettiva di ampliare, integrandoli, i contenuti minimi previsti nelle disposizioni normative, pur sempre nel rispetto della ratio dell’istituto, alcuni contratti collettivi nazionali avevano esteso il diritto di convocazione alle organizzazioni sindacali esterne, anche in alternativa o in concorso con le rappresentanze sindacali aziendali [16]. Oltre a questa specifica ipotesi, anche tra i primi commentatori della norma si è discussa la possibilità di un’estensione della titolarità a quelle organizzazioni sindacali che, sebbene extraziendali, fossero tuttavia legittimate a costituire proprie rappresentanze nei luoghi di lavoro [17]. La giurisprudenza, per altro verso, ha manifestato percorsi interpretativi differenti. Secondo un primo orientamento, avrebbe potuto essere riconosciuto il diritto di indizione di un’assemblea ad organismi sindacali esterni all’unità produttiva, sia per la mancata costituzione delle rappresentanze sindacali, sia in caso di inerzia di queste ultime nel provvedere ai relativi adempimenti [18]. Un’altra prospettiva interpretativa, invece, ammetteva la configurazione del diritto di indizione anche ad altri organismi interni all’azienda, quali i consigli di fabbrica o i delegati, a condizione che fosse la stessa fonte contrattuale a contemplarli tra i soggetti collettivi di rappresentanza dei lavoratori e che rivestissero i requisiti di rappresentatività di cui all’art. 19 Stat. lav. [19]. Una [continua ..]


4. Le ondivaghe soluzioni giurisprudenziali sulla titolarità della convocazione delle RSU

Un ulteriore profilo di criticità ha riguardato le modalità di esercizio del diritto di convocazione dell’assemblea dettate dall’art. 20 Stat. lav., che attribuisce la titolarità del potere di indizione «singolarmente o congiuntamente» alle RSA. La questione si è poi ulteriormente complicata a seguito del trasferimento delle prerogative sindacali in capo alle RSU. Data la diversa struttura di queste ultime (rappresentativa in modo unitario della componente sindacale in azienda), la formulazione dell’art. 20 Stat. lav. potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire la titolarità della convocazione dell’assemblea anche al singolo componente dell’organismo unitario di rappresentanza [25]. Fino a una pronuncia della Cassazione del 2017, il ragionamento seguito ha fatto perno su un rigoroso sillogismo secondo cui, una volta individuata la natura della RSU come organismo unitario o no, ne consegue logicamente la scelta se la modalità di esercizio sia congiunta o disgiunta. Così il preliminare nodo da sciogliere non riguarda tanto la modalità di esercizio del diritto di indire l’assemblea, che la norma dello Statuto pone in modo inderogabile con riguardo proprio alla struttura del diritto (una specifica modalità di esercizio della prerogativa sindacale in azienda), quanto piuttosto la configurazione della RSU. Se è vero che nelle intenzioni delle parti stipulanti il Protocollo del 1993 vi era quella di creare una forma di rappresentatività unitaria, è anche vero che a sostegno di questa conclusione non era possibile addurre argomenti di carattere letterale che dimostrassero apertis verbis la volontà delle parti in tal senso [26]. Sia nel Protocollo, sia nel testo dell’Accordo, non si rinveniva una disposizione che regolamentasse il momento formativo della volontà collegiale, prevedendo il necessario raggiungimento di quorum strutturali e funzionali [27]. In mancanza di un’espressa statuizione in merito al sistema di formazione della volontà della RSU, il suo funzionamento è stato affidato ad una logica prevalentemente associativa, del tutto sottratta ai principi di collegialità e di maggioranza [28]. La natura effettiva della RSU, tuttavia, rimane sospesa in un’oscillazione di opinioni in cui è definita ora come una mera [continua ..]


5. L’arresto delle Sezioni Unite del 2017 tra critiche e conferme di sistema

Negli ultimi anni si è assistito ad un mutamento dello scenario di riferimento delle relazioni industriali a seguito dei recenti accordi interconfederali e dell’evoluzione del generale quadro regolativo sindacale e contrattuale (generato da “fatti” interni alle realtà produttive che hanno innescato anche profondi conflitti intersindacali) [42], sfociato poi nell’intesa siglata nel giugno 2011 da Confindustria e dalle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e poi trasfusa nel Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio del 2014 [43]. A questi accordi vanno peraltro aggiunti il Patto tra le tre confederazioni sindacali dei lavoratori del gennaio 2016 [44], nonché i recenti Accordi Interconfederali del 26 luglio 2016 tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil sul modello di relazioni industriali – cui è seguito il 2 agosto 2016 uno specifico A.I. in materia di rappresentanza – e del 9 marzo 2018 tra Confindustria, CGIL, CISL e Uil, cosiddetto Patto per la fabbrica [45] – cui è seguito il 12 dicembre 2018 un primo accordo sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sul versante giurisprudenziale, un altro evento ha contributo a rendere il quadro ancora più complesso, la nota sentenza della Corte Cost. n. 231/2013, infatti, si pone come un tassello indispensabile per comprendere le recenti modifiche di sistema. Di tutto questo quindi bisogna tener conto anche per leggere i recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di esercizio del diritto di assemblea. Invero è possibile tracciare altre due linee di sviluppo nella giurisprudenza, una prima linea legata alla mutata veste della nozione di rappresentatività di cui all’art. 19 Stat. lav., ed un’altra direttrice invece che dà conto del rinnovato assetto di relazioni industriali così come disegnato dall’A.I. del 2014. Nel primo senso va annoverata la già richiamata pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte [46] secondo cui la questione della titolarità della convocazione dell’assemblea va risolta prescindendo dal sillogismo sulla natura collegiale o meno dell’organismo di rappresentanza. La soluzione, secondo la Corte, non dipende quindi da quale sia la tesi in premessa sulla configurazione della RSU, bensì dal tipo di competenze assegnate all’organo e dal tipo di prerogative anche individuali assegnate ai singoli [continua ..]


6. Il Testo Unico del 2014 e l’atteso intervento delle parti sociali: una soluzione non risolutiva?

Un’ulteriore linea ermeneutica è stata varata dalla giurisprudenza di merito con riferimento ad ipotesi che invece fanno capo al Testo Unico sulla rappresentanza in azienda del 2014. Anche in questo caso però si riscontrano almeno due distinti orientamenti che facendo leva sui medesimi elementi di carattere testuale giungono poi a conclusioni diverse. Secondo un primo orientamento, che fonda il suo ragionamento su un’in­terpretazione che attribuisce valore “innovativo” alle clausole del Testo Unico, si afferma la natura collegiale delle RSU, e pertanto, sulla scia del primo e più risalente orientamento della Suprema Corte, viene riconosciuto il diritto di convocare l’assemblea solo in modo congiunto [51]. Un’altra pronuncia, negando per converso valore innovativo alle recenti statuizioni dell’autonomia collettiva, conferma l’autonomia delle singole componenti della RSU nel potere di indizione [52]. Va detto che in questa seconda direzione si esprime la pronuncia delle SS.UU. che sotto forma di obiter dictum ritiene compatibile la soluzione adottata in materia di titolarità disgiunta del singolo componente di una RSU anche con il sistema introdotto dal Testo Unico del 2014. Ebbene, gli esiti dei primi interventi giurisprudenziali non sembrano dimostrare che le ulteriori regole in merito al funzionamento interno delle RSU introdotte nel 2014 abbiano del tutto risolto le ambiguità preesistenti [53]. Ancora una volta ci si è trovati di fronte ad un oscillante panorama interpretativo generato da un testo che lascia in chiaroscuro alcuni aspetti, soprattutto in ordine alle modalità di esercizio delle prerogative riconosciute ai sindacati in azienda [54]. Da ultimo, vi è da segnalare un ulteriore intervento della Suprema Corte [55] che, con riferimento ad una fattispecie successiva all’entrata in vigore del Testo Unico del 2014, propende per la soluzione già adottata dalle SS.UU. Segnatamente, il S.C. ritiene che il comma 5 dell’art. 4 del Testo Unico 2014 (alla stessa stregua dell’Accordo Interconfederale del 1993) assuma rilevanza dirimente, nel momento in cui fa salvo – fra gli altri – in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali firmatarie il CCNL applicato nel­l’unità produttiva (da intendersi quale rinvio ai criteri di [continua ..]


7. L’esercizio del diritto di assemblea e la questione aperta della rappresentatività sindacale: il modello del P.I.

Ebbene, anche in presenza di un accordo tra le parti in merito alle soglie di rappresentatività, è difficile prevedere quale sarà il nuovo quadro delle relazioni sindacali in azienda. Ciò dipenderà, oltre che dal concreto assetto su cui queste convergeranno, anche dalla soluzione che verrà prescelta con riguardo all’intreccio delle fonti (art. 19 s.l. versus Testo Unico 2014), al loro possibile coordinamento (sovrapponibilità o alterità), nonché all’effettiva portata di entrambe le norme (da un lato l’interpretazione della Corte e il monito al legislatore, dall’altro lato, trattandosi di disciplina convenzionale, l’efficacia soggettiva circoscritta dell’accordo rimessa esclusivamente sulla convenienza di tutti gli attori ad aderirvi). Queste sono le principali ragioni che mantengono ferma l’esigenza di un assestamento chiarificatore complessivo che, come sostenuto in modo condivisibile da una parte della dottrina, non potrebbe che essere affidato ad un intervento legislativo [67]. E ciò analogamente a quanto avviene già nel P.I., dove con l’art. 42, d.lgs. n. 165/2001, il diritto di costituire RSA ai sensi dell’art. 19 Stat. lav. è riconosciuto a quelle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi in base ai criteri di cui all’art. 43 (che fa riferimento proprio ad una regola di selezione fondata su parametri di misurazione certi) [68]. La norma di origine legale, come noto, si intreccia con la norma di fonte collettiva (art. 8, A.Q. del 7 agosto 1998), in cui è espressamente stabilito che le decisioni relative alle attività delle RSU sono assunte a maggioranza dei componenti [69]. Questo stesso principio è confermato dal “Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali” siglato il 4 dicembre 2017 – nel testo coordinato con le modifiche apportate dal CCNQ 19.11.2019 – che assegna la titolarità del diritto di convocazione dell’assemblea, alla RSU unitariamente intesa (art. 3, comma 2) [70]. Proprio in tale ipotesi la giurisprudenza nel settore del pubblico impiego privatizzato ha ammesso l’esercizio congiunto del diritto di assemblea, motivando tale [continua ..]


NOTE