Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/12/2018 - Due importanti precisazioni sulla nozione comunitaria di agente

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 96 / 653 / Cee del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso per cui la circostanza per cui un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare per una altra persona la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa persona, svolga la sua attività all’interno della sede di questa ultima non osta al fatto che detto soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale”, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la sua attività in modo indipendente, fatto che spetta al giudice del rinvio verificare. L’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 96 / 653 / Cee del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso per cui il fatto che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per una altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di questa ultima, ma anche attività di natura diversa, senza che il secondo tipo sia accessorio, non osti a che detto soggetto possa essere qualificato come “agente commerciale”, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare il primo tipo di attività in modo indipendente, fatto che spetta al giudice del rinvio verificare (principi di diritto desunti dalla sentenza). 

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La sentenza è molto importante e tocca questioni di notevole rilevanza pratica ai fini della qualificazione di un contratto come di agenzia, cioè il fatto che lo svolgimento dell’attività (almeno in parte) nella sede del preponente e il compimento di attività accessorie non impediscano la qualificazione di un contratto c0ome di agenzia. Su entrambi i punti la decisione è cauta, perché non ritiene le circostanza ostative al riconoscimento di un contratto di agenzia, qualora non ne siano scalfiti i caratteri qualificanti, salva la verifica del giudice nazionale.