Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

08/12/2018 - Gli appalti sostuiti dai contratti di lavoro in una poco condivisibile decisione della Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 16, lett. f), della direttiva 2014 / 24 / Ue del parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004 / 18 / Ce, come modificata dal regolamento delegato Ue 2015 / 2170 della Commissione del 24 novembre 2015 deve essere interpretato nel senso per cui rientrano nella nozione di “contratti di lavoro” contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con persone selezionate in base a criteri oggettivi quali la durata della disoccupazione, l’esperienza pregressa e il numero di figli minori a carico. Le norme della direttiva 2014 / 24 / Ue del parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004 / 18 / Ce, come modificata dal regolamento delegato Ue 2015 / 2170 della Commissione del 24 novembre 2015, gli artt. 48 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, nonché gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sono applicabili a una decisione di una autorità pubblica di ricorrere alla conclusione di contratti di lavoro al fine di svolgere determinati compiti riconducibili ai suoi obblighi di interesse pubblico. L’art. 1, paragrafo 1, della direttiva 89 / 665 / Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014 / 23 / Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso per cui la decisione di una amministrazione aggiudicatrice di stipulare contratti di lavoro con persone fisiche per la fornitura di determinati servizi senza ricorrere a una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità alla direttiva 2014 / 24 / Ue, come modificata dal regolamento delegato Ue 2015 / 2170, in quanto, a suo parere, tali contratti non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, può essere oggetto di un ricorso ai sensi della disposizione citata, ricorso proposto da un operatore economico che avrebbe interesse a partecipare a un appalto pubblico avente il medesimo oggetto di tali contratti e che ritiene che questi ultimi rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva citata (i principi di diritto sono ricavati dalla decisione).          

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione nona, 25 ttobre 2018, C. – n. 260 del 2017) scarica file

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La questione è di grande importanza economica, soprattutto per quanto al primo punto, ma è decisa in modo da suscitare molti dubbi. Per un verso, il principio di diritto non è coerente con la motivazione, nella quale si rinvia alle valutazioni del giudice nazionale, con affermazioni senza riscontro nella formulazione del principio stesso. Per altro verso, la motivazione cade in una lunga serie di tautologie e fornisce una definizione elementare e approssimativa del contratto di lavoro subordinato, senza nessuna indagine approfondita e senza neppure chiedersi se tale nozione sia coerente con gli ordinamenti nazionali. Non lo è.