Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

23/04/2020 - I lavoratori transfrontalieri e gli assegni familiari.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 7, paragrafo 2, del regolamento dell’Unione europea n. 492 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso per cui un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di una attività di lavoro in uno Stato membro, costituisce un vantaggio sociale. L’art. 1, lett. i), e l’art. 67 del regolamento della Comunità europea n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letti in combinato disposto con l’art. 7, paragrafo 2, del regolamento dell’Unione europea n. 492 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, e con l’art. 2, punto, 2, della direttiva 2004 / 38 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 caprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare in modo libero nel territorio degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di una attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un rapporto di filiazione, pure occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto a percepire tale assegno familiare (principi di diritto ricavati dalla decisione).  

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 2 aprile 2020, C. – n. 802 del 2018, Caisse pour l’avenir des enfants c. Sig. FV. ) scarica file

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Il principio di diritto è ragionevole, fermo il fatto che riguarda una ipotesi assai rara.