argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
A seguito dell’abrogazione del decreto legislativo n. 181 del 2000, è ormai superata la distinzione tra disoccupato e inoccupato ai fini dell’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione prima, 13 luglio 2022, n. 1268 del 2022, parere. )Articoli Correlati: spesa sanitaria - inoccupato - disoccupato
Nello stesso senso, v. App Milano 15 ottobre 2018, per cui “è da considerare disoccupato chi sia privo di occupazione e dichiara la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”. La sentenza è pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.