argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 1370 cod. civ. riguarda condizioni generali di contratto o inserite in moduli e formulari e non l’ipotesi in cui sul prospetto di paga sia inserita la dicitura “per ricevuta / quietanza”, fattispecie differente.
» visualizza: il documento (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27749, ord.. )Articoli Correlati: prospetto informativo - quietanza di pagamento - condizioni generali di contratto
La decisione è convincente nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 1370 cod. civ.; comunque, l’espressione “quietanza” è tecnica e, pertanto, non ne può essere scoraggiata l’utilizzazione. Se, come dice, il lavoratore avesse voluto dichiarare solo di avere ricevuto il prospetto di paga e non l’importo ivi indicato, avrebbe potuto eliminare a mano la parola quietanza. Se mai, dubbi di ricostruzione della volontà individuale si sarebbero potuti porre se vi fosse stata la sola espressione “ricevuta”.