Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/12/2020 - La dicitura “per ricevuta / quietanza” scritta sul prospetto di paga.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

L’art. 1370 cod. civ. riguarda condizioni generali di contratto o inserite in moduli e formulari e non l’ipotesi in cui sul prospetto di paga sia inserita la dicitura “per ricevuta / quietanza”, fattispecie differente.

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La decisione è convincente nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 1370 cod. civ.; comunque, l’espressione “quietanza” è tecnica e, pertanto, non ne può essere scoraggiata l’utilizzazione. Se, come dice, il lavoratore avesse voluto dichiarare solo di avere ricevuto il prospetto di paga e non l’importo ivi indicato, avrebbe potuto eliminare a mano la parola quietanza. Se mai, dubbi di ricostruzione della volontà individuale si sarebbero potuti porre se vi fosse stata la sola espressione “ricevuta”.