Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

08/10/2020 - La rilevanza dell’indennità di perequazione del personale universitario per la determinazione della base di calcolo dell’indennità di buonuscita

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 31 del d. P. R. n. 761 del 1979, nella parte in cui escludeva l’utilità a fini previdenziali e assistenziali dell’indennità ivi disciplinata, questa ultima concorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 38, secondo comma, del d. P. r. n. 1032 del 1978, a formare la base contributiva rilevante ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita (principio di diritto ricavato dalla motivazione).

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Il principio è nuovo; infatti, in senso opposto, si era detto: “in tema di determinazione dell'indennità di buonuscita, l'art. 38 del d. P. R. n. 1032 del 1973 esclude che possano essere computati elementi diversi da quelli in esso indicati in via tassativa, comprensivi dei trattamenti economici fondamentali, e non anche di quelli accessori, e si deve escludere che le espressioni ‘stipendio’, ‘paga’ o ‘retribuzione’ possano essere interpretate nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa. L'indennità di posizione e l'indennità perequativa non rilevano ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita del personale amministrativo universitario” (v. Cass. 21 gennaio 2014, n. 1156).