home / Archivio / Fascicolo / L'adempimento datoriale degli obblighi giuslavoristici: strumenti volontari e incentivanti tra ..
indietro stampa articolo leggi fascicolo
L'adempimento datoriale degli obblighi giuslavoristici: strumenti volontari e incentivanti tra diritto e responsabilità sociale d'impresa
Marco Ferraresi (Ricercatore di diritto del lavoro nell’Università di Pavia)
Il contributo ha ad oggetto gli strumenti con cui i datori di lavoro manifestano lo spontaneo adempimento degli obblighi di diritto del lavoro; quelli con cui sono incentivati ad adempiervi; quelli con cui sono indotti a garantire prestazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte da norme inderogabili.
La proliferazione di tali istituti denota, non solo la pluralità e la comunicazione tra gli ordinamenti giuridici, o comunque la relazione biunivoca tra l’ordinamento statuale e l’autonomia negoziale, ma anche il passaggio da un approccio meramente repressivo dell’inadempimento a uno anche persuasivo e incentivante, che si sostanzia nell’integrazione tra strumenti di hard e di soft law. Il quadro attuale appare tuttavia disorganico, il che dipende dalla stessa natura, volontaria e non coercibile, delle soluzioni adottate.
L’ordinamento statuale tenta di rimediare al conseguente disorientamento dei portatori di interesse nei confronti degli imprenditori attraverso la selezione delle migliori prassi e l’obbligo di comunicazione trasparente delle informazioni pure non finanziarie. Inoltre, tende a valorizzare le esperienze volontarie non meramente unilaterali, ma sottoposte a un controllo sociale.
Le scelte regolative delle pubbliche istituzioni, a tal proposito, non sono tuttavia esenti dal limite del corretto bilanciamento tra diritti sociali e di libera concorrenza.
This essay concerns the tools with which employers express the labor law obligations’ spontaneous fulfillment; those with which they are incentivized to fulfill them; those with which are induced to guarantee additional services compared to those prescribed by mandatory norms.
The proliferation of those principles denotes, aside from the plurality and communication between the legal systems, or in any case the bi-univocal relationship between the state system and the negotiation’s autonomy, but also the transition from a merely repressive approach to the fulfillment to a system that is persuasive and incentive, which is based on the integration between hard and soft law instruments. However, the current framework appears to be disorganized, which depends on the same voluntary and non-coercible nature of the solutions adopted.
The state system tries to remedy the stakeholders’ consequent disorientation through the selection of best practices and the obligation of transparent communication of pure non-financial information. Furthermore, it tends to incentivate voluntary experiences that are not merely unilateral, but subject to social control.
In this regard, the regulatory choices of the public institutions are not exempt from the limit of the correct balance between social rights and free competition.
Keywords: legality – corporate social responsibility – hard law and soft law – promotional tools
Articoli Correlati: legalitą - responsabilitą sociale - hard law - soft law
Sommario:
1. Repressione, dissuasione e persuasione nell'adempimento datoriale agli obblighi di diritto del lavoro - 2. Il rapporto tra la responsabilitą sociale dell'impresa e gli strumenti pubblicistici incentivanti - 3. L'integrazione tra la dimensione volontaria degli adempimenti giuslavoristici e quella precettiva - 4. L'osmosi tra la dimensione internazionale della promozione della legalitą e quella domestica in materia di lavoro - NOTE
1. Repressione, dissuasione e persuasione nell'adempimento datoriale agli obblighi di diritto del lavoro
Indagini istituzionali e riflessioni della dottrina, anche recenti, hanno evidenziato il persistere di luoghi ad alto tasso di ineffettività del diritto del lavoro. Si pensi, sul piano internazionale, alla tutela degli stessi diritti fondamentali, particolarmente in Paesi in via di sviluppo, anche nell’ambito di filiere di produzione facenti capo a imprese multinazionali operanti in Paesi economicamente progrediti [1]. Si tratta di violazioni in senso tecnico quando commesse nell’ambito di ordinamenti di Stati che, quantomeno, abbiano ratificato strumenti di diritto internazionale [2]. In mancanza, essendo controversa la soggettività giuridica internazionale delle imprese [3], le condotte degli operatori economici non potranno che riprovarsi sotto profili diversi da quelli di diritto positivo, e correggersi, in carenza di misure sanzionatorie, attraverso approcci altri da quelli, più familiari, di tipo repressivo. Sul piano interno, si pensi agli ampi strati, tuttora, di lavoro sommerso o irregolare e alla intermediazione illecita di manodopera. Gli inadempimenti sono sì presidiati da apparati sanzionatori articolati, anche severi, ma non sempre idonei a contenere i fenomeni di illegalità in misura soddisfacente [4]. Le ragioni dell’ineffettività variano in relazione ai piani considerati. L’inadempimento di obblighi relativi alla protezione di diritti fondamentali del lavoro può [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. Il rapporto tra la responsabilitą sociale dell'impresa e gli strumenti pubblicistici incentivanti
La consapevolezza di una quota rilevante di diritto del lavoro ineffettivo, ma anche il riconoscimento del valore positivo della regolazione dei corpi intermedi per il governo della complessità sociale, spiegano anzitutto le numerose e diversificate iniziative spontanee, con cui i datori di lavoro manifestano la volontà di uniformare la propria condotta a principi di legalità e di tutela dei soggetti deboli e dell’ambiente, e che di regola sono riconducibili all’autonomia negoziale entro i vincoli eteronomi [29]. Ma, nella misura in cui possano concorrere a una più efficace ed effettiva regolazione di interessi generali, esse giustificano pure l’attenzione che le istituzioni pubbliche riservano al tema c.d. della responsabilità sociale d’impresa (RSI) offrendone definizioni, monitorandone le prassi, selezionandone alcune meritevoli di evidenza o misure incentivanti [30]. A tal proposito, se è vero che l’impresa può avere un privato interesse a intraprendere simili iniziative, vuoi per convinzioni assiologiche [31], vuoi per favorire la propria legittimazione sociale anche in chiave economica [32], vi è pure l’interesse pubblico, da un lato, alla comunicazione trasparente, non ingannevole e verificabile [33]; dall’altro, a favorire condotte ritenute socialmente responsabili incentivando l’adozione, pur sempre volontaria, degli strumenti a [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. L'integrazione tra la dimensione volontaria degli adempimenti giuslavoristici e quella precettiva
Sin qui si è trattato, indifferentemente, di strumenti volontari adottati dagli imprenditori per manifestare lo spontaneo adempimento degli obblighi di diritto del lavoro e di strumenti, sempre volontari, di RSI. E ciò al fine, in particolare, di considerare i nessi tra l’autonomia privata e l’intervento eteronomo incentivante e i limiti di questo. Occorre tuttavia qualche precisazione distintiva tra ciò che può considerarsi precettivo per diretta imposizione di una norma esterna al soggetto vincolato e ciò che, al più, lo è per un titolo costituito dalla stessa manifestazione di volontà del datore di lavoro. Solo nella prima ipotesi, a rigore, può infatti parlarsi di strumenti volontari di adempimento della norma; mentre, nella seconda, è la stessa autoposizione di una norma a far scaturire un impegno eventualmente vincolante sul piano giuridico. Nella accezione fatta propria dai documenti istituzionali dell’Unione europea, la RSI implica non solo l’osservanza degli obblighi – giuslavoristici, per quanto qui di interesse – derivanti dalla legge e dai contratti collettivi, ma l’impegno – a prescindere dalla sua giustiziabilità nelle sedi ordinarie – a garantire trattamenti ulteriori, derogativi in melius rispetto a quelli esigiti dalle norme di tutela dei prestatori di opere [61]. In quest’ottica, il diritto del lavoro [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. L'osmosi tra la dimensione internazionale della promozione della legalitą e quella domestica in materia di lavoro
Il problema dell’ineffettività del diritto del lavoro è ovviamente proporzionale alla diffusione e alla qualità delle violazioni. È pertanto massimo quando si tratta di gross violations, di infrazioni cioè alle norme contenenti diritti fondamentali del lavoro [106]. Sul piano etico e fattuale, va da sé che la gravità delle condotte imprenditoriali contrastanti con gli standard del decent work [107] non è diminuita dalla mancata ratifica di convenzioni internazionali o dalla mancata applicazione – per i motivi più svariati – del diritto internazionale da parte degli Stati [108]. Altresì, non v’è dubbio che la questione si ponga soprattutto per i Paesi in via di sviluppo. Infatti, il divario dei livelli delle tutele è alla base del dumping sociale e delle conseguenti delocalizzazioni opportunistiche [109], ciò che ha avviato il dibattito sulle tecniche di controllo delle c.d. global value chains [110]. Di qui la distinzione tra le dimensioni rispettivamente “interna” ed “esterna” della RSI, di cui agli stessi documenti istituzionali dell’Ue [111], essendo diverse le priorità delle prassi volontarie in materia sociale a seconda del contesto ordinamentale (ma v., infra, sulla possibile integrazione delle due dimensioni). La difficoltà di attuazione e [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE