Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Potere di controllo del datore di lavoro fra tradizione e innovazione: dal codice civile al codice della privacy, passando per lo statuto dei lavoratori ed il Jobs Act (di Michele De Luca, Già Presidente titolare della sezione lavoro della Corte di Cassazione)


Il saggio indaga la storia interna del potere di controllo del datore di lavoro – sulla attività del lavoratore – nella sua evoluzione diacronica dal codice civile al codice della privacy, passando per lo statuto dei lavoratori ed il Jobs Act.

Parole chiave: Lavoro subordinato – svolgimento dell’attività lavorativa - potere di controllo - fonti.

Control power of the employer, between tradition and innovation: from the civil code to the privacy code, also taking into consideration the workers’ statute

The essay analyzes the internal history of the employer’s power of control – over the worker’s activity – in its diachronic evolution from the civil code to the privacy code, considering the Statute of workers and the Jobs Act.

Keywords: Employee work – worker’s activity – power of control – legislation.

SOMMARIO:

1. Potere di controllo del datore di lavoro fra tradizione e innovazione: definizione ed impostazione del tema di indagine - 2. Segue. Storia interna dell’istituto - NOTE


1. Potere di controllo del datore di lavoro fra tradizione e innovazione: definizione ed impostazione del tema di indagine

Il potere di controllo del datore di lavoro sulla attività del lavoratore concorre – con il potere direttivo e con quello disciplinare – ad integrare la subordinazione, elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato [1]. Condivide, coerentemente, la disciplina della esecuzione dello stesso rapporto – a partire dal principio di correttezza e buona fede – e, con essa, la tutela risarcitoria per le violazioni. Il potere di controllo sull’attività dei lavoratori, infatti, viene (recte: veniva) dal datore di lavoro esercitato – non solo direttamente o attraverso l’orga­nizzazione gerarchica (artt. 2086 e 2104 c.c.) – ma anche tramite guardie giurate, personale di sorveglianza, estraneo alla stessa organizzazione, impianti di controllo occulto a distanza. Tale assetto normativo – radicato nel codice civile – è risultato, tuttavia, inidoneo – a prevenire e reprimere alcune cattive pratiche di controllo del­l’attività del lavoratore, che negano qualsiasi tutela per la sua libertà. dignità e riservatezza – anche a voler prescindere dalla giurisprudenza, che ne ha aggravato (se possibile!) la inidoneità. Controllo sulla attività dei lavoratori – affidato, appunto, a guardie giurate oppure a personale di vigilanza occulto, ignoto agli stessi lavoratori – si coniugava, in tale prospettiva, con il controllo a distanza – mediante impianti audiovisivi ed altri strumenti – eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro [2]. Nella stessa prospettiva soccorreva, tuttavia, la giurisprudenza, che limitava la tutela risarcitoria – per responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in dipendenza della violazione di quella normativa – al danno alla persona fisica del lavoratore, che ne derivi, con esclusione di qualsiasi rilievo per la lesione della sua dignità [3]. Al contrasto delle cattive pratiche di controllo datoriale prospettate – che hanno formato oggetto, almeno in parte, (anche) di indagine conoscitiva della Commissione lavoro del Senato, coeva alla discussione sul disegno di legge Brodolini (AS 738, 5° legislatura, cit. in nota) [4], che ha condotto all’appro­vazione dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) – provvede lo stesso Statuto, laddove [continua ..]


2. Segue. Storia interna dell’istituto

Resta, in principio, la disciplina codicistica del controllo del datore di Lavoro sulla attività dei lavoratori. Tuttavia, risulta, ora, derogata – dallo statuto dei lavoratori (artt. 2-4), sin dal suo testo originario – per prevenire e reprimere le ricordate cattive pratiche di controllo datoriale. Resta, pertanto, il potere del datore di lavoro di controllare – direttamente o tramite l’organizzazione gerarchica aziendale – l’attività dei lavoratori. Risulta invece, vietato demandare lo stesso controllo a guardie giurate, personale di vigilanza – estraneo alla organizzazione gerarchica aziendale ed ignoto ai lavoratori – come il controllo a distanza, parimenti occulto, mediante impianti audiovisivi od altri strumenti. Si tratta, infatti, delle cattive pratiche di controllo datoriale, che lo statuto dei lavoratori intende prevenire e reprimere, assoggettandoli a divieti o condizionalità (vedi infra). Per quanto riguarda le guardie giurate, infatti, ne risulta stabilito [11] l’im­piego – da parte del datore di lavoro – soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale con divieto contestuale di adibirle alla vigilanza sull’attività lavorativa. Coerente il divieto contestuale per le guardie giurate – di accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al comma 1 (tutela del patrimonio aziendale, appunto) – fermo restando, tuttavia, che il controllo della guardia giurata non può riguardare – neanche al difuori dei locali aziendali – né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbli­gazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’ina­dempimento stesso riconducibile all’attività lavorativa, che è sottratta a suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili all’inadempimento dell’obbligazione, e ciò anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali [12]. Ne risulta la restituzione delle guardie giurate ai loro compiti istituzionali [13]. Per la violazione della disposizione in esame (art. 2 stat. lav., appunto) è comminata la sanzione penale della ammenda e/o dell’arresto e la [continua ..]


NOTE