Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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La legge-provvedimento n. 128/2019 (art. 11 commi 1 e 2) e il caso Whirlpool Napoli: tra le debolezze del mercato del lavoro e lo svuotamento delle lotte sindacali (di Giuseppe Zarrella, Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro e Diritto del lavoro pubblico, Università degli Studi di Salerno)


Il presente contributo analizza la vicenda Whirlpool Napoli utilizzando come filtro di analisi la legge-provvedimento n. 128/2019 ed in particolare l’art. 11, commi 1 e 2. Questo provvedimento del Legislatore – che utilizza denaro ed incentivi indirizzati alle multinazionali senza apportare evidenti migliorie in concreto al reale mercato del lavoro sia sul breve che sul lungo periodo – ha come ratio legis sottesa quella di salvare i lavoratori dai licenziamenti collettivi. In concreto tali politiche non hanno raggiunto l’obiettivo prefissato, in quanto, la Whirlpool Emea, nonostante un accordo con il Governo Italiano e milioni di euro di sovvenzioni pubbliche percepite direttamente o indirettamente dalla società (come appunto tra le ultime proprio la legge provvedimento n. 128/2019 – art. 11, commi 1 e 2), ha confermato ormai la chiusura definitiva, già in data 31 dicembre 2020 dello stabilimento Whirlpool Napoli di via Argine a causa di un procedimento di delocalizzazione della produzione all’estero delle attività che prima erano svolte in terra partenopea.

Parole chiave: legge-provvedimento n. 128/2019 – art. 11 comma 1 e 2 – delocalizzazione – Whirlpool Napoli.

The law-provision no. 128/2019 (art. 11 paragraphs 1 and 2) and the Whirlpool case in Naples: between labour market weaknesses and the emptying of trade union struggles

This essay analyses the Whirlpool case in Naples through the filter of the legislative measure no. 128/2019, and mainly the Art. 11 paragraphs 1 and 2. This measure of the Legislator that uses money and incentives addressed to Multinational companies without giving real tangible improvements to the actual labour market both in short and long term, was approved to indirectly save workers from collective layoffs. Actually, these policies did not reach the settled target, since Whirlpool Emea confirmed the definitive closure of the Whirlpool plant in Naples in via Argine, on the 31st of December 2020, even though an agreement between the Italian Government and the company exists, and the company has received, directly or indirectly, millions of euros as public subsidies, because of the delocalization of activities once carried out in Naples.

Keywords: legislative measure n. 128/2019 – art. 11 paragraphs 1 and 2 – delocalization – Whirlpool Naples.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La legge provvedimento - 2.1. Le leggi provvedimento nel diritto del lavoro - 3. La legge-provvedimento n. 128/2019 – art. 11 commi 1 e 2 (di conversione del decreto legge del 3 settembre 2019 n. 101) - 4. Caso Whirlpool e delocalizzazione - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Il presente contributo analizza la vicenda Whirlpool Napoli utilizzando come filtro di analisi la legge-provvedimento n. 128/2019 ed in particolare l’art. 11, commi 1 e 2. Questo provvedimento del Legislatore – che utilizza denaro ed incentivi indirizzati alle multinazionali senza apportare evidenti migliorie in concreto al reale mercato del lavoro, sia sul breve che sul lungo periodo – ha come ratio legis sottesa quella di salvare i lavoratori dai licenziamenti collettivi. In concreto tali politiche non hanno raggiunto l’obiettivo prefissato, in quanto, la Whirlpool Emea, nonostante un accordo con il Governo Italiano e milioni di euro di sovvenzioni pubbliche percepite direttamente o indirettamente dalla società (come appunto tra le ultime proprio la legge provvedimento n. 128/2019 – art. 11 commi 1 e 2), ha confermato ormai la chiusura definitiva, già in data 31 dicembre 2020 dello stabilimento Whirlpool Napoli di via Argine a causa di un procedimento di delocalizzazione della produzione all’estero delle attività che prima erano svolte in terra partenopea. La portata lesiva di tali politiche di gestione delle crisi aziendali nei riguardi dei lavoratori è stata contenuta in quanto per lungo tempo vi è stata la sospensione dei licenziamenti a causa dell’ulteriore crisi cagionata dal Covid-19 che, aggravando un quadro occupazionale e salariale già fortemente danneggiato, in sostanza, ha portato come immediata conseguenza la sospensione dei licenziamenti collettivi. Sospensione dei licenziamenti ormai non più in vigore, che in concreto, ha portato all’invio delle cd. lettere di licenziamento agli oltre trecento lavoratori della Whirlpool Napoli per mano datoriale. Nonostante le lotte sindacali dei lavoratori che proprio negli ultimi mesi hanno portato il blocco del traffico delle merci al Porto di Napoli, l’occupazione dell’Aeroporto di Capodichino o diversi blocchi autostradali al fine di attirare l’attenzione governativa per convocare un tavolo tecnico sulla vicenda destinata proprio ad un epilogo nel mese di settembre 2021, la Multinazionale di converso non ha utilizzato nemmeno le tredici settimane di cassa integrazione per gli oltre trecento lavoratori Whirlpool utile a distendere i rapporti tra sindacati e datore di lavoro. La vicenda di che trattasi, tra i diversi ed immediati effetti, ha anche prodotto in ultimo [continua ..]


2. La legge provvedimento

Con l’espressione composta [2] “legge provvedimento” ci si riferisce ad una particolare categoria di atti ibridi [3] ascrivibili alle fonti di primo livello avente valore e forza di legge, ma che, sotto il profilo sostanziale, si rivolge ad su un numero determinato e limitato di destinatari in ragione del suo contenuto particolare e concreto [4]. È la stessa Corte Costituzionale che con una sentenza nel 2013 [5], definisce le leggi provvedimento come quelle leggi che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto». Si tratta quindi di una commistione e mescolanza che avviene tra due volontà: quella amministrativa e quella legislativa; leggi provvedimento che possono essere emanate a seguito e/o in sostituzione di un provvedimento amministrativo o che approvano un atto amministrativo preesistente [6]. La Corte Costituzionale [7] a partire dalla fine degli anni Novanta ne ha evidenziato l’astrat­ta ammissibilità giuridica, pur riservandosi sulle stesse, uno stringente controllo di legittimità costituzionale in ragione soprattutto dei possibili risvolti concreti che tali tipologie di leggi possono avere con una possibile violazione del principio di uguaglianza secondo quanto previsto dalla Carta Costituzionale. Evidenti differenze tra la legge sic et simpliciter e la legge provvedimento riguardano: i profili soggettivi, i profili oggettivi e i profili funzionali riferiti agli effetti giuridici prodotti all’interno del contesto giuridico nel quale operano. Per quanto attiene ai profili soggettivi, le leggi provvedimento hanno come destinatari uno o più soggetti individuati o comunque individuabili, a differenza delle leggi o degli atti aventi forza di legge “classici” che hanno sotto il profilo soggettivo, il carattere della generalità (e cioè l’attitudine a rivolgersi ad una serie indeterminata di soggetti). Per i profili oggettivi riferiti al contenuto, le leggi provvedimento non hanno la caratteristica dell’astrattezza, intesa come attitudine della norma a riferirsi ad una serie ipotetica di fatti, ma sono riferite ad una fattispecie specifica e ben delineata, ad un fatto concreto, appunto. Anche per quanto riguarda i profili funzionali degli effetti giuridici prodotti, le leggi [continua ..]


2.1. Le leggi provvedimento nel diritto del lavoro

Le leggi provvedimento riferite al diritto del lavoro assumono da sempre contorni sfumati e non ben delineati. Questo per una serie di fattori, il primo è riferito sicuramente alla natura ontologica del settore giuslavoristico (ivi compreso sia quello della previdenza sociale che quello del diritto del lavoro pubblico), che è poco avvezzo a leggi che abbiano la ratio delle leggi provvedimento, caratterizzate dalla forte specificità e dall’assenza di generalità ed astrattezza. Eccezioni a tali argomentazioni – all’interno del diritto del lavoro – sono senza ombra di dubbio le leggi provvedimento riferite ad esempio ad agevolazioni o particolari detrazioni fiscali (come il caso trattato riferito alla Whirlpool Ema) o in tema di cassa integrazione. Questo perché la disciplina giuslavorista resta – spesso – ben lontana dalle dinamiche particolariste e non astratte e concrete che caratterizzano le leggi provvedimento assumendo tali vesti nel momento in cui la disciplina del diritto del lavoro si mescola con altre ramificazioni del diritto come quello commerciale e/o tributario. Al verificarsi di tali circostanze, c’è il rischio (più che concreto) di incardinare in capo ad alcuni soggetti un beneficio ingiustificato a favore di altri (sia persone fisiche che giuridiche). In tale settore dell’ordinamento giuridico, le leggi provvedimento, seppur costituzionalmente ammissibili possono minare al fondamentale e centrale principio di uguaglianza (secondo la sua accezione positiva) e al principio di non discriminazione (secondo la sua accezione negativa). Le dinamiche ricollegate all’uso/abuso delle leggi provvedimento all’inter­no del tessuto sociale e delle attività produttive rischia di alterare le leggi di mercato e la concorrenza tra società all’interno dell’acquis comunitario. Infatti a tal proposito, se è pur vero che le leggi provvedimento spesso sono emanate dalle autorità nazionali (Italia in primis), per salvaguardare finalità sociali, come ad esempio il mantenimento di determinati standard occupazionali, l’evitare licenziamenti collettivi, o comunque la chiusura totale o parziale di una o più società, d’altro canto c’è il rischio di alterare il mercato e il tessuto comunitario di discriminazioni tra diversi soggetti giuridici che in concreto alimentano uno [continua ..]


3. La legge-provvedimento n. 128/2019 – art. 11 commi 1 e 2 (di conversione del decreto legge del 3 settembre 2019 n. 101)

L’utilizzazione della legge – provvedimento n. 128/2019 – art. 11 commi 1 e 2 – norma ritagliata sulla vertenza Whirlpool Napoli – evidenzia la debolezza delle nostre politiche del mercato del lavoro che a partire dalla crisi economica del 1973 hanno utilizzato il cd. diritto del lavoro dell’emergenza al fine di favorire sempre più le logiche delle imprese (e delle loro crisi) che le reali esigenze dei lavoratori. La norma in concreto positivizza un esonero dal contributo addizionale per una serie di aziende operanti sul territorio italiano, che in considerazione dei requisiti stringenti e specifici è expressis verbis riferita alla Whirlpool Italia, alla luce delle vicende che hanno interessato la stessa società negli stabilimenti di via Argine a Napoli – stabilimento specializzato nella produzione di lavatrici. I criteri previsti dalla norma di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 128/2019 al fine dell’esonero dal contributo addizionale di natura sostanziale sotto il profilo soggettivo e oggettivo sono: 1) essere impresa del settore della fabbricazione di elettrodomestici; 2) avere unità produttive site sul territorio nazionale; 3) avere almeno una di queste imprese operanti sul territorio dello Stato Italiano in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 della legge n. 134/2012; 4) aver stipulato un contratto di solidarietà (ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 148/2015) finalizzato al mantenimento della produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell’orario di lavoro, avviata nel 2019, per almeno 15 mesi; 5) avere un organico superiore alle 4.000 unità. Per quanto attiene gli aspetti formal-procedurali, l’art. 11 della legge n. 128/2019 al comma 1 statuisce che l’esonero dal contributo addizionale al­l’impresa deve: 1) essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali previo accordo governativo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali; 2) l’accordo impresa-organizzazioni sindacali deve essere stipulato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 128/2019. Inoltre, ulteriore conditio procedurale affinché le aziende potessero in qualche modo accedere a tale esonero contributivo è l’esame autorizzativo della Commissione [continua ..]


4. Caso Whirlpool e delocalizzazione

Whirlpool è divenuto il maggior produttore mondiale di elettrodomestici a partire dal 2006 a seguito dell’acquisizione della Maytag Corporation – fino ad allora principale concorrente nel mercato statunitense. Le dinamiche registrate e vissute presso lo stabilimento di Via Argine a Napoli sono le medesime che hanno generato nel 2010 la chiusura dello storico stabilimento americano in Indiana di Evansville (aperto fin dal 1956) – specializzato nella produzione di frigoriferi – che ha subìto la delocalizzazione e il trasferimento dello stesso in Messico dove i costi della manodopera e dei lavoratori sono ben più inferiori [17]. Per arginare tale fenomeno all’interno del cd. Decreto Dignità – decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, nella sezione “anti-delocalizzazioni” sono state previste diverse norme atte a scoraggiare la delocalizzazione, prima fra tutti l’obbligo di restituire i fondi statali già ricevuti per le società che decidono di delocalizzare le loro attività [Capo II – art. 5 ss. Decreto Dignità]. Un intero impianto di divieti e di sanzioni che seguono ai già – ma rivelati scarsamente efficaci a causa del ridotto ambito di applicazione– provvedimenti introdotti con la Legge di Stabilità 2014 (la legge n. 147/2013) [18]. La disposizione di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 87/2018 ha come ratio legis quella di contrastare le delocalizzazioni delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ricevuto dallo Stato Italiano aiuti per investimenti produttivi. La norma prevede che tali aziende – nel caso in cui decidessero di delocalizzare le proprie attività in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo entro i cinque anni dal ricevimento del beneficio stesso – decadano dallo stesso. La portata rivoluzionaria iniziale di tale norma è stata notevolmente ridimenzionata a seguito delle rimostranze delle Istituzioni Comunitarie che hanno palesato le illegittimità sotto il profilo soggettivo del cd. Decreto Dignità per le cd. delocalizzazioni intercomunitarie a causa delle violazioni delle norme riferite alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali in Europa. Per tale ragione, la norma inserita all’interno del Decreto Dignità si applica alle [continua ..]


5. Conclusioni

L’utilizzazione della legge provvedimento n. 128/2019, che attrae nella sua sfera legislativa la regolamentazione e la disciplina di materie affidate all’au­torità amministrativa (in questo caso il MISE), ha influito negativamente sulla vicenda in materia di localizzazione e trasferimento d’azienda. A tal proposito infatti, le multinazionali alla luce dei precedenti legislativi cristallizzati, possono chiedere e pretendere benefici statali per oleare le trattative sindacali andando a minare il principio di eguaglianza tra i vari soggetti economici coinvolti. Fattispecie che si scontra inevitabilmente con il divieto previsto dal Trattato CE di aiuti concessi dagli Stati che in qualche modo possano falsare o comunque minacciare di falsare la concorrenza. Le leggi– provvedimento come quella oggetto di analisi, si inserisce nel già complesso rapporto di negoziazione tra gli stakeholders coinvolti nelle due delicate fasi che vanno dal conflitto al raggiungimento dell’accordo stesso. Il problema è che nel caso di specie, gli accordi sindacali sono sistematicamente disattesi dalle multinazionali andando solo ad incentivare le casse delle corporations senza apportare alcun giovamento alle vite dei lavoratori coinvolti. Questo perché tali dinamiche provano ad interferire nel difficile equilibro tra la libera circolazione dei capitali e l’evidente impossibilità per uno Stato di agire da protagonista nel sistema economico, andando a provocare dei malfunzionamenti e delle situazioni in chiaroscuro riferite proprio alla sovranità all’interno dei singoli Stati, dei suoi lavoratori e delle loro famiglie a favore del libero mercato. In tale contesto, i soggetti che subiscono negativamente tale modus operandi sono prevalentemente i sindacati, i quali si ritrovano a negoziare trattive attraverso strumenti legislativi non proprio in linea con la lotta sindacale, quale appunto a titolo esemplificativo, la legge n. 128/2019 che, in fatto, ha portato un esonero contributivo per la multinazionale Whirlpool, ma che in concreto ha avuto come unico fine quello di salvaguardare – o quantomeno rinviare – l’estinzione dei rapporti di lavoro dei lavoratori dello stabilimento napoletano di via Argine. Lo svuotamento della lotta sindacale, dei diritti dei lavoratori e del ruolo centrale dello Stato nella tutela e nella conservazione dei posti di lavoro dei lavoratori che in tal [continua ..]


NOTE