Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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La protezione sociale per i lavoratori autonomi a confronto: Dis-Coll, Iscro e Alas (di Alberto Mattei, Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Verona)


La tutela previdenziale dei lavoratori autonomi ed in particolare il sostegno al loro reddito rappresenta un “cantiere” sempre aperto. Tuttavia, le norme approvate dal legislatore negli ultimi anni sono state caratterizzate da elementi di frammentarietà e discontinuità. Il saggio intende ricostruire questo profilo della tutela previdenziale, soffermandosi in particolare sull’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), sull’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas) e sull’indennità mensile per i collaboratori (Dis-Coll), introdotte o modificate nel corso del 2020 e 2021.

Parole chiave: lavoro autonomo – sostegno al reddito.

Income support measures for the self-employed in Italy: Dis-Coll, Iscro and Alas

The social security protection of self-employed workers and, in particular, their income support is still ‘work in progress’. The measures approved by the legislator in recent years in Italy have been fragmentary and incoherent. This paper aims to analyse this aspect of social security protection, focusing in particular on the ‘extraordinary income and business continuity allowance’ (Iscro), on the allowance for self-employed workers in the entertainment sector (Alas) and the monthly allowance for collaborators (Dis-Coll), introduced and amended in 2020 and 2021.

Keywords: self-employment – income support.

SOMMARIO:

1. Eterogeneità del lavoro autonomo, forza attrattiva della gestione separata dell’Inps e perduranti carenze di tutela - 2. Il sostegno al reddito nei periodi di assenza di lavoro: la Dis-Coll - 3. Il sostegno in caso di riduzione del reddito: l’Iscro - 3.1. Lo stato attuativo della Iscro - 4. Un ulteriore sostegno previdenziale per i lavoratori autonomi dello spettacolo: l’Alas - 5. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Eterogeneità del lavoro autonomo, forza attrattiva della gestione separata dell’Inps e perduranti carenze di tutela

In uno degli ultimi rapporti annuali dell’Inps, diffuso nel 2021, viene posta l’attenzione alla diversificazione delle tipologie lavorative afferenti alla c.d. gestione separata dell’Istituto di previdenza pubblica: «un mix tra collocazioni marginali, nuove professionalità, indipendenti effettivi, figure senza soverchio bisogno di tutele (amministratori di grandi aziende), giovani a cavallo o in transizione tra formazione e lavoro (dottorati, medici specializzandi), come anche mestieri tradizionali (venditori porta a porta)» [1]. Infatti, dal punto di vista del sistema di sicurezza sociale, improntato al principio di solidarietà [2], la gestione separata rappresenta uno, seppur non certamente unico, dei «nuclei normativi», che accomuna l’articolato mondo del lavoro autonomo [3]. Questa compresenza, all’interno di tale gestione previdenziale, di figure professionali diversificate si spiega a livello storico-legislativo. L’obiettivo di introdurre una copertura previdenziale per i prestatori di lavoro non subordinati e rientranti in quella species, la parasubordinazione, appartenente al più ampio genus del lavoro autonomo, risale all’inizio degli anni Novanta con un provvedimento di finanza pubblica [4]. Si è inteso ricomprendere «i soggetti che svolgono attività lavorativa di cui all’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, non iscritti obbligatoriamente in relazione a dette attività a casse o fondi pensionistici» [5], nei confronti dei quali è stato introdotto l’obbligo di versamento all’Inps [6]. Nel 1995 tale tutela, come noto, è stata ancorata all’apposita gestione separata dell’Inps [7]. Sul piano soggettivo alla gestione separata sono dunque tenuti ad iscriversi non solo i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per la quale non vi è obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale [8]; ma, altresì, i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio. Nel corso degli anni si sono aggiunte altre figure di prestatori di lavoro: i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono più di 5.000 euro per attività di lavoro svolte durante l’anno; gli associati in [continua ..]


2. Il sostegno al reddito nei periodi di assenza di lavoro: la Dis-Coll

La tutela previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps opera soprattutto nell’ottica pensionistica, e solo incidentalmente nella prospettiva della tutela del reddito durante la vita lavorativa. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, il legislatore italiano ha apprestato alcune protezioni con riferimento ai periodi di non lavoro che contraddistinguono questi rapporti. Infatti, sono state definite misure prima contingenti, poi strutturali. Le prime misure di sostegno dalle situazioni di bisogno materiale dei collaboratori sono riconducibili ad interventi una tantum di tipo indennitario varati a partire dall’anno 2007, non casualmente proprio in coincidenza con l’inizio di una crisi economico-finanziaria che ha investito il mercato del lavoro nazionale e non solo [20]. In particolare, in un quadro più generale di politiche di sostegno al reddito per difficoltà occupazionali, il legislatore tra il 2008 e 2009 è intervenuto con una prima misura a carattere sperimentale di integrazione al reddito, consistente in una somma liquidata in un’unica soluzione, per i lavoratori con contratto di lavoro a progetto che si trovavano in situazione di bisogno, «di fine lavoro», al momento della cessazione del rapporto di collaborazione [21]. A questo primo passaggio sono seguite le due principali riforme del mercato del lavoro del secondo decennio degli anni duemila, la riforma Monti-Fornero del 2012 e la riforma Jobs Act del 2015. Il meccanismo di sostegno è stato previsto, in maniera non più sperimentale, nella riforma del 2012 a favore del lavoratore con contratto di lavoro a progetto. Il beneficio è stato sottoposto a selettivi requisiti di accesso [22] e la misura del trattamento non ha più tenuto conto dell’importo dei compensi già percepiti, ma si è basata sull’individuazione del coefficiente di moltiplicazione dell’importo consistente nel valore minore tra le mensilità coperte e quelle non coperte dalla contribuzione che, nella dottrina, è stato letto come «un irragionevole dis-favor del legislatore nei confronti dei collaboratori a progetto» [23]. Nella riforma del 2015 è stata istituita l’indennità di disoccupazione mensile rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi (Dis-Coll), prevista anche per coloro che erano titolari di un contratto di [continua ..]


3. Il sostegno in caso di riduzione del reddito: l’Iscro

Nel pieno dell’emergenza pandemica il sistema legislativo di protezione sociale nazionale ha introdotto tutele con riguardo non solo all’occupazione e alla disoccupazione, ma anche alla sottoccupazione. Tra queste rientrano le forme di sostegno a carattere indennitario rivolte ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cd. Iscro), introdotta alla fine del 2020 a favore dei lavoratori autonomi [36]. In questa cornice la previsione di una misura di sostegno a favore di coloro che sono iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps ha rappresentato l’ultimo tassello del sistema di protezione sociale, composto dalle integrazioni salariali, dall’indennità Naspi e dalla sopra esaminata Dis-Coll [37], nel solco della previsione dell’art. 38, comma 2, Cost. in relazione giuridica con l’art. 35, comma 1, Cost., che ha avuto «effetti espansivi» nel sistema di sicurezza sociale [38]. Inserendosi in un quadro fortemente frastagliato di istituti di tutela sociale, in cui si intrecciano le tutele di integrazione salariale, i fondi bilaterali e le integrazioni in deroga, un’indennità a favore dei lavoratori autonomi ha tentato di colmare il «vuoto pneumatico» di protezione nei confronti di tale categoria [39]. Da ultimo, l’obiettivo di «ridurre gli effetti negativi causati dall’emer­genza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività» è stato perseguito, a partire dalla legge di bilancio per il 2021, con l’istituzione di un Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti [40]. Proprio con tale manovra di bilancio [41] è stato introdotto l’Iscro, le cui disposizioni sono contenute nella sezione riguardante le «misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici». La normativa, distribuita su 14 commi [42], esordisce con un’indicazione riguardante gli ammortizzatori sociali da prevedersi nelle «more della riforma». Sono due le ragioni che giustificano l’introduzione di tale misura. Una è legata alle misure [continua ..]


3.1. Lo stato attuativo della Iscro

L’Inps, a distanza di diversi mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021, ha fornito le istruzioni relative a tale indennità [60]. L’ente previdenziale ha precisato che i destinatari di tale indennità sono i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, che esercitano attività di lavoro autonomo a livello professionale in connessione con l’esercizio di arti e professioni. Il provvedimento dell’Istituto ricalca le disposizioni di legge, in particolare per le previsioni riguardanti coloro che possono accedere alla misura. A distanza di più di un anno dall’approvazione ha avuto parzialmente seguito la disposizione di legge [61] che prevede che l’erogazione dell’indennità sia «accompagnata» dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale da parte dei beneficiari della prestazione, che rimane una forma di condizionalità soft [62]. Sul punto la norma ha rinviato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. È previsto anche il monitoraggio dell’Anpal sulla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale. L’adozione di tale decreto sarebbe dovuta avvenire entro sessanta giorni dall’approvazione della legge di bilancio e, al momento, risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma con il rinvio alle Regioni e le Province autonome che debbono definire, nell’ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche attraverso accordi con le associazioni professionali [63]. A prescindere da questa non trascurabile carenza applicativa della norma, la connessione tra componente passiva del sostegno e componente attiva legata all’attivazione del soggetto percettore ha registrato in dottrina punti di vista diversi. Taluno ha accolto con favore il meccanismo di condizionalità, ritenuto coerente ed in sintonia con misure quali i sussidi di disoccupazione, come la Naspi e la Dis-Coll, e le prestazioni assistenziali, come il reddito di cittadinanza, nonché potenzialmente in grado di scoraggiare comportamenti passivi da parte di coloro [continua ..]


4. Un ulteriore sostegno previdenziale per i lavoratori autonomi dello spettacolo: l’Alas

Nel corso del 2021 il legislatore è intervenuto con il decreto Sostegni-bis [69] a favore dei lavoratori dello spettacolo, che costituiscono una categoria particolarmente colpita sul piano professionale [70] dal blocco delle attività economiche e della convivenza sociale per ragioni sanitarie, anche se «pandemia e blocco hanno solo reso trasparente una situazione di bisogno preesistente e non coperta dal sistema di protezione sociale» [71]. Nei confronti dei lavoratori autonomi dello spettacolo non sono mancate misure di sostegno, consistenti in indennità a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa [72]. L’ambito lavorativo dello spettacolo è caratterizzato da elementi specifici del settore, tra i quali la discontinuità e la pluralità delle figure professionali, che rappresentano una peculiarità intrinseca a tale attività lavorativa [73]. L’intervento legislativo del 2021 ha introdotto una serie di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori del settore, iscritti al Fondo previdenziale lavoratori dello spettacolo (ex Enpals). Le misure riguardano i lavoratori sia subordinati che autonomi, chiamati a svolgere attività legate alla produzione di spettacoli e non solo [74]. Con riferimento particolare a chi opera quale lavoratore autonomo dello spettacolo, a partire dal 2022 è riconosciuta un’in­dennità per la disoccupazione involontaria: l’Alas [75]. Si tratta di un trattamento di disoccupazione che ha tratti speculari all’indennità Dis-Coll, tarata in ogni caso sulla specificità contributiva di chi opera in tale settore [76]. A tal proposito, seppur introdotta nel corso dello stato di emergenza, si tratta di una misura non sperimentale come l’Iscro, ma volta a rimanere stabile a decorrere dal 1° gennaio del 2022 [77]. Possono accedere all’indennità i lavoratori: a) che non abbiano in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato, requisito per cui, a confronto con la Dis-Coll, non è chiaro se debba sussistere solo al momento della domanda o durante tutto il periodo di percezione dell’indennità [78]; b) che non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; c) che non siano beneficiari del reddito di cittadinanza, come avviene per [continua ..]


5. Considerazioni conclusive

Ripercorse le tappe che hanno gradualmente esteso le tutele sociali oltre il campo della subordinazione, in particolare il sostegno al reddito, ed esaminata la disciplina di istituti da ultimo introdotti, quali l’Iscro e l’Alas, o modificati, come la Dis-Coll, si possono svolgere alcune considerazioni conclusive. Alcune linee di tendenza accomunano istituti diversi, che mettono in luce problematicamente come le tutele apprestate siano ancora lontane dall’obiet­tivo di un’adeguata protezione sociale nei confronti del lavoro autonomo comunque caratterizzato, a differenza del lavoro subordinato, dal “rischio” inteso come elemento imprescindibile che lo connota, quantomeno in termini di utilità dell’opera o, anche, nei limiti di impossibilità sopravvenuta stabiliti dall’art. 2228 c.c. [83]. Se è vero infatti che l’estensione dell’an di tutela, sul piano soggettivo, ha avuto il merito di allargare in primis la protezione oltre il recinto del lavoro subordinato, a tale estensione tuttavia fa da contraltare la riduzione della tutela nel quantum della misura a favore del soggetto beneficiario. Da questo punto di vista, l’Iscro, muovendo da presupposti diversi rispetto alla Dis-Coll e ferma restando l’espressa incompatibilità tra le due misure oltre che con la Naspi [84], conferma la tendenza a consolidare l’estensione delle tutele nell’an e, al contempo, a ridurle nel quantum [85]. In maniera diversa, il percettore dell’indennità Alas e di quella Dis-Coll, anch’esse tra loro incompatibili [86], ottiene la medesima indennità della Naspi, ma quest’ultima può durare ventiquattro mesi, mentre la Dis-Coll, a parità di aliquota contributiva (1,31%), viene erogata per un massimo di dodici mesi, e l’Alas per un massimo di sei mesi con un’aliquota contributiva ancor più superiore, pari al 2%. In secondo luogo, collegandosi a tale prima considerazione, si osserva che i requisiti stringenti, che permettono di accedere ad istituti esaminati, rappresentano il problematico segnale che l’universalismo differenziato, positivamente allargato ad una platea più ampia, viene in ogni caso circoscritto nell’accesso alle misure. A titolo di esempio, requisiti di accesso come i quattro anni di iscrizione alla gestione separata dell’Inps ai fini del riconoscimento [continua ..]


NOTE