Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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La previdenza professionale dei medici e degli odontoiatri nel quadro del pluralismo previdenziale (di Guido Canavesi, Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Macerata – Chiara Paolini, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Macerata)


La tutela previdenziale riservata alla categoria dei medici e degli odontoiatri può essere spiegata come una tipica forma di previdenza di mestiere per il fatto di applicarsi a chiunque eserciti quelle professioni, a prescindere dalla forma giuridica adottata.

Gli autori offrono un’organica ricostruzione della disciplina normativa e regolamentare attualmente in vigore, collocandola nel contesto del pluralismo previdenziale e mettendone in evidenza peculiarità e limiti.

Parole chiave: previdenza – medici ed odontoiatri – previdenza di mestiere – pluralismo previdenziale – oneri contributivi – pensione di vecchiaia – pensione anticipata – pensione ai superstiti – ricongiunzione – totalizzazione – cumulo – infortuni sul lavoro – malattia professionale – covid 19.

The professional welfare of doctors and dentists within the framework of social security pluralism

The social security protection reserved for the category of doctors and dentists can be explained as a typical form of professional welfare because it applies to anyone practicing those professions, regardless of the legal form adopted.

The authors offer an organic reconstruction of the legislation and regulations currently in force placing it in the context of social security pluralism, highlighting its peculiarities and limits.

Keywords: social security – doctors and dentists – professional welfare – social security pluralism – social security contributions – old age pension – early retirement – survivors’pension – reunification – overlapping – accumulation – accidents at work – occupational disease – Covid 19.

SOMMARIO:

1. Premessa. La peculiarità della previdenza medica nel quadro del pluralismo previdenziale - 2. Le gestioni previdenziali coinvolte in riferimento all’attività prestata - 3. La determinazione degli oneri contributivi e il particolare caso della contribuzione delle società - 4. I trattamenti pensionistici erogati nei diversi regimi - 4.1. La pensione di vecchiaia - 4.2. La pensione anticipata - 4.3. La pensione di inabilità assoluta e permanente e l’indennità per inabilità temporanea - 4.4. La pensione ai superstiti - 5. La comunicabilità tra le gestioni previdenziali coinvolte - 6. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: le discrepanze emerse con il diffondersi del Covid - NOTE


1. Premessa. La peculiarità della previdenza medica nel quadro del pluralismo previdenziale

La tutela previdenziale della professione medica può essere considerata una peculiare forma di previdenza di mestiere, in quanto riguarda chi esercita l’attività medica (e odontoiatrica) a prescindere dalla forma giuridica con cui essa viene svolta. Difatti l’iscrizione alla Fondazione ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri è obbligatoria, come meglio si vedrà, per tutti gli iscritti negli Albi provinciali delle rispettive categorie. In realtà, il tratto di mestiere è stato finora tradizionale predicato della tutela previdenziale per la professione giornalistica, esercitabile in forma tanto subordinata quanto autonoma, in entrambi i casi e in via esclusiva affidata alla Fondazione INPGI, Istituto Nazione di Previdenza dei Giornalisti Italiani, Giovanni Amendola. Finora, s’è detto, perché a cancellare quel tratto è ora intervenuta la legge di bilancio per il 2022, che ha trasferito la funzione previdenziale svolta dall’INPGI all’INPS, ma limitatamente alla gestione sostitutiva, ossia ai giornalisti con contratto di lavoro subordinato (art. 1, commi 102-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234) [1]. In tal modo, l’ENPAM resta ormai l’unico ente ad assolvere ad un compito di previdenza obbligatoria di mestiere, sia pure, come vedremo a breve, in via non esclusiva, in ciò differenziandosi dal caso dei giornalisti. Dunque, le radici della tutela affondano nel tragico ventennio del regime fascista, quando il r.d. 14 luglio 1937, n. 1484, istituì la Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici, in realtà deputata ad «attuare l’assi­stenza», in particolare, «mediante assegni temporanei ai propri iscritti e alle loro famiglie» e altre provvidenze. L’evoluzione in senso previdenziale è frutto dell’inserimento in Costituzione della garanzia a che «siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita», in caso, tra l’altro di vecchiaia e invalidità, a favore di tutti i lavoratori (art. 38, comma 2). In questo contesto, l’EMPAM nasce come ente pubblico, mentre data soltanto al 1994 la sua trasformazione in soggetto con personalità giuridica di diritto privato. Siamo nel contesto di un più ampio processo di riforma e razionalizzazione del sistema previdenziale e la [continua ..]


2. Le gestioni previdenziali coinvolte in riferimento all’attività prestata

La competenza delle altre gestioni EMPAM è esclusa quando l’attività professionale venga svolta in via esclusiva alle dipendenze di una pubblica amministrazione. In tal caso, il sanitario sarà iscritto all’INPS e assoggettato al regime previdenziale dei dipendenti pubblici (ex INPDAP), mentre dovrà versare all’ENPAM unicamente il contributo soggettivo minimo della gestione “Quota A”. Peraltro, i professionisti successivamente assunti con rapporto d’impiego pubblico, cioè i cosiddetti “transitati alle dipendenze”, possono optare per il mantenimento dell’integrale posizione assicurativa presso la Fondazione ENPAM. In tutti gli altri casi, secondo la modalità di erogazione della prestazione e la tipologia della stessa, il sanitario sarà chiamato a contribuire presso una o più delle indicate gestioni ENPAM [8]. Così, ai sensi del combinato degli artt. 1 e 2 del Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata – di qui innanzi Regolamento del Fondo Speciale – sono iscritti: a) alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale, comunque denominati, ovvero i medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale che all’atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’ENPAM, cioè i cosiddetti “transitati alla dipendenza” (art. 6, comma 4, lett. b), del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254); b) alla gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali i medici e gli odontoiatri specialisti ambulatoriali addetti alla medicina dei servizi aventi rapporto professionale con gli Istituiti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti, ovvero i medici e gli odontoiatri specialisti ambulatoriali e gli incaricati della medicina dei servizi che all’atto del passaggio al rapporto di lavoro dipendente abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’ENPAM, cioè i cosiddetti “transitati alla dipendenza” (artt. [continua ..]


3. La determinazione degli oneri contributivi e il particolare caso della contribuzione delle società

Come accennato, ciascun iscritto all’Ordine dei medici e degli odontoiatri è automaticamente iscritto all’ENPAM e per l’effetto è tenuto a corrispondere il contributo minimo alla gestione “Quota A”, diversamente scaglionato a seconda dell’età [15], tranne che per gli iscritti che non abbiano ancora terminato gli studi la cui contribuzione, indipendentemente dall’età, è pari alla metà della soglia contributiva più bassa [16]. All’opposto, il contributo alla gestione “Quota B” è determinato proporzionalmente al reddito prodotto nell’esercizio dell’attività libero professionale. Le aliquote contributive da applicare sono determinate tenendo in considerazione una pluralità di elementi. Per cominciare si applica l’aliquota piena – pari al 19,5% – per la quota di reddito inferiore alla soglia massima fissata in € 103.055,00 per il 2021. Ai redditi eccedenti si applica l’aliquota dell’1% (di cui solo lo 0,5% è pensionabile). L’aliquota piena viene ridotta alla metà – 9,75% – nel caso di contribuzione ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresa la contribuzione al Fondo Speciale ENPAM, ovvero per gli iscritti che risultino essere già titolari di trattamento pensionistico in altra gestione previdenziale. L’aliquota viene ulteriormente ridotta, sino al 2%, per i titolari di redditi di attività intramoenia e per i partecipanti iscritti ai corsi di formazione in medicina generale. Ai sensi dell’art. 7 reg. gen. anche le persone giuridiche, sono tenute alla contribuzione alla gestione “Quota B”. La norma si riferisce in particolare alle società operanti nel settore odontoiatrico, costituite ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, comma 153, alle quali si applica l’aliquota contributiva dell’0,5% sul fatturato annuo prodotto in riferimento alle attività inerenti alla professione odontoiatrica, di cui all’art. 2, legge 24 luglio 1985, n. 409. Per quanto attiene, invece, la contribuzione al Fondo Speciale la questione è più complessa e particolareggiata. Nella gestione previdenziale dei medici di medicina generale si distinguono, innanzitutto, due diverse aliquote contributive a seconda che si tratti di medici di base (22% di cui il 10,375% a carico del SSN [continua ..]


4. I trattamenti pensionistici erogati nei diversi regimi

Le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione ENPAM Fondo Generale sono elencate nell’art. 17, reg. gen., mentre quelle erogate dal Fondo Speciale sono elencate nell’art. 20, reg. spec. Sia l’uno che l’altro erogano la pensione ordinaria di vecchiaia e la pensione anticipata [25], la pensione per inabilità assoluta e permanente, la pensione a favore dei superstiti, l’indennità (o trattamento) per inabilità temporanea e l’indennità per la restituzione dei contributi. L’unica eccezione riguarda i cosiddetti “transitati alla dipendenza”, ai quali, in forza dell’art. 20, comma 2, del reg. spec., non è consentito accedere al trattamento di inabilità temporanea. Per loro, in quanto dipendenti pubblici, vale la tutela delle assenze per malattia prevista dagli artt. 41 ss. CCNL dell’area della sanità [26]. Gli stessi trattamenti sono erogati dall’INPS a favore dei dipendenti pubblici, con l’eccezione dell’indennità di restituzione dei contributi. Invero, ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, l’INPS è tenuto a restituire i soli contributi erroneamente versati e non ancora prescritti, mentre tutta la contribuzione versata all’ENPAM è recuperabile dall’iscritto, senza il rischio di incorrere nella prescrizione, al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, qualora il rapporto professionale sia cessato prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato [27]. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, reg. gen., ovvero con norma perfettamente sovrapponibile di cui all’art. 26 reg. spec., le pensioni erogate da ciascun Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dalle altre gestioni ENPAM, nonché con ogni altra prestazione previdenziale ed assicurativa di cui gli iscritti beneficiano o potranno beneficiare, salvo le condizioni di cumulabilità previste dalla legge.


4.1. La pensione di vecchiaia

I requisiti per maturare il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia cambiano a seconda della gestione erogatrice. Per quanto riguarda l’età pensionabile, è fissata, al momento, a 67 anni per i lavoratori dipendenti iscritti all’INPS [28], mentre ai pensionandi ENPAM è richiesto un anno in più sia nel Fondo Generale che in quello Speciale [29]. Per il resto, nel Fondo Generale è richiesta l’attualità di iscrizione alla gestione ove possa essere fatta valere un’anzianità contributiva effettiva (ancorché ricongiunta, purché non relativa a periodi coincidenti, e/o riscattata) pari ad almeno 5 anni e che l’interessato non usufruisca già della pensione di inabilità (art. 18 reg. gen.). Nel Fondo Speciale, invece, è richiesto solo l’ulteriore requisito della cessazione dell’attività professionale (art. 27, reg. spec.) [30]. Nel regime INPS il requisito contributivo è più gravoso, pari ad almeno 20 anni, a cui si aggiunge, nel caso di pensione calcolata col criterio contributivo, l’importo soglia del trattamento che non può essere inferiore ad 1,5 volte il valore dell’assegno sociale. Si prescinde da quest’ultima condizione – nel senso che si accede al trattamento pensionistico indipendentemente dal suo valore – solo al raggiungimento del 71° anno di età e con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. In seno all’ENPAM è previsto che solo per la “Quota A”, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia possa essere anticipato al compimento del 65° anno di età, purché possano essere fatti valere almeno 20 anni di contribuzione e previa opzione per l’integrale applicazione del sistema di calcolo contributivo [31]. La previsione ricalca, in effetti, quanto previsto dall’art. 24, comma 11, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, che offre la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico – in realtà qui nominato “pensione anticipata” – già al compimento del 64° anno di età, sempre con almeno 20 anni di contribuzione e a condizione che si applichi il solo sistema di calcolo contributivo. Purtuttavia, anche in questo caso, l’ente previdenziale pubblico condiziona l’erogabilità del trattamento al [continua ..]


4.2. La pensione anticipata

Nel Fondo Generale la pensione anticipata si matura esclusivamente con riferimento ai contributi versati nella gestione “Quota B” e il diritto si perfeziona al raggiungimento del trentesimo anno dalla laurea, correlato al possesso di un’anzianità contributiva (effettiva o riscattata) in tale gestione di almeno 42 anni senza limiti di età o, alternativamente, al possesso di un’anzianità contributiva di 35 anni unitamente al raggiungimento del requisito anagrafico, fissato in 62 anni dal 2018 [34]. Nel Fondo Speciale [35], il trattamento anticipato compete al raggiungimento dei medesimi requisiti individuati nel regolamento generale [36], purché l’iscritto abbia cessato l’attività professionale o il rapporto di impiego (per i “transitati”) prima del raggiungimento del requisito anagrafico fissato per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia [37]. Nel caso in cui il rapporto professionale dovesse cessare prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, l’iscritto al Fondo speciale matura il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico al raggiungimento dei requisiti di anzianità previsti dall’art. 29, reg. spec., ovvero al compimento del requisito anagrafico di cui all’art. 27 del medesimo regolamento, purché sia titolare di un’anzianità contributiva effettiva, riscattata o ricongiunta pari ad almeno 15 anni (art. 31 reg. spec.). Diversamente, nel regime dell’INPS, il diritto alla pensione anticipata matura con un’anzianità contributiva di 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne [38] ovvero, con la cosiddetta “pensione quota 102”, ossia al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 38 anni. Quest’ultima prestazione, tuttavia, spetta soltanto a chi maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2022, ancorché acceda al trattamento in epoca successiva [39]; in attesa di una riforma “organica” del sistema pensionistico, da tempo annunciata e mai realizzata, infatti, essa ha sostituito “pensione quota 100”, non riproposta dal Governo allo scadere del triennio di sperimentazione (2019-2021) [40]. Comunque, per entrambi i trattamenti anticipati è prevista una finestra mobile [continua ..]


4.3. La pensione di inabilità assoluta e permanente e l’indennità per inabilità temporanea

La pensione di inabilità spetta agli iscritti che, a causa di infortunio o malattia verificatesi prima del compimento dell’età pensionabile, divengano inabili allo svolgimento dell’attività professionale in modo assoluto e permanente. La disciplina per l’erogazione della pensione di inabilità assoluta e permanente da parte dell’ENPAM è pressoché la stessa nel Fondo generale e in quello speciale, tanto che la revoca del trattamento di competenza del primo Fondo comporta la revoca anche nel secondo [42]. Oltre alla condizione di infermità, tale da determinare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per l’erogazione del trattamento da parte della Fondazione è richiesta l’attualità contributiva al Fondo e, nel caso della gestione “Quota B”, che possa essere fatto valere almeno un anno di contribuzione nel triennio che precede la decorrenza della pensione. Diversamente, per i lavoratori iscritti all’INPS valgono i più selettivi requisiti previsti dall’art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222. La condizione di inabilità deve accompagnarsi al possesso di un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre anni nel quinquennio che precede la presentazione della domanda. Analogo discorso vale per la prestazione in caso di inabilità temporanea. Nel regime EMPAM le regole sono pressoché identiche per il Fondo generale e per il Fondo speciale; l’unica differenza rilevante riguarda la durata del trattamento, erogabile entro il compimento dell’età richiesta per il trattamento di vecchiaia, cioè 68 anni, per il reg. gen., sino al compimento del 70° anno di età, secondo il regolamento speciale [43]. Nel regime INPS, invece, per l’assegno ordinario di invalidità valgono gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione di inabilità.


4.4. La pensione ai superstiti

L’ENPAM riconosce sia nel Fondo Generale sia Fondo Speciale prestazioni pensionistiche ai superstiti. I trattamenti erogabili sono la pensione indiretta, in caso di decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione, o la pensione di reversibilità, se deceduto è il pensionato. Anche l’INPS riconosce questi trattamenti, tuttavia, a differenza del­l’ENPAM, il diritto alla pensione indiretta sorge soltanto ove l’assicurato abbia maturato quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero cinque anni, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso. Ne consegue che i superstiti del medico/odontoiatra dipendente pubblico potrebbero ottenere la pensione indiretta per i contributi versati alla gestione “Quota A” e/o alle altre gestioni ENAPM, ma non alla quota di pensione relativa ai contributi INPS.


5. La comunicabilità tra le gestioni previdenziali coinvolte

Il quadro descritto evidenzia come l’esercizio della professione medica possa avvenire, anche in periodi coincidenti, in forme giuridiche soggette ad imposizione contributiva presso regimi o gestioni di volta in volta differenti. Anzi, se si considera che la contribuzione alla gestione “Quota A” è sempre dovuta, davvero rara è l’ipotesi che il medico risulti iscritto ad un’unica gestione previdenziale. È pertanto frequente che la contribuzione complessivamente versata da un medico sia frammentata presso più regimi o gestioni previdenziali. In questi casi, ove sia impossibile considerare unitariamente l’intera contribuzione versata, il lavoratore è esposto a un duplice rischio: non maturare il diritto a pensione in alcuna delle gestioni ove è stato o è iscritto ovvero ottenere una prestazione d’importo ridotto perché calcolata soltanto sulla porzione di contributi esistente presso la gestione erogante. Per sopperire a questi problemi, l’ordinamento ha predisposto alcuni strumenti che consentono al lavoratore di raccordare i diversi periodi contributivi al fine di conseguire una “pensione unica” [44]. Al riguardo, di preminente interesse è l’art. 11, reg. gen., rubricato «Ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di Previdenza Generale, il Fondo Speciale gestito dall’ENPAM ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di previdenza». La disposizione stabilisce al comma 1 che la ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, riservata ai liberi professionisti, «opera esclusivamente per la gestione “Quota A”»: sembrerebbe, perciò, che i contributi versati ed accreditati nella gestione “Quota B” non siano ricongiungibili. Se così fosse, la norma regolamentare sarebbe in palese contrasto con la fonte sovraordinata, perché la legge n. 45/1990 non pone limiti all’ope­rabilità della ricongiunzione, che, anzi, deve riguardare tutta la contribuzione accreditata. Una differente lettura della norma sembra tuttavia consentita dal successivo art. 12. Questo, nel definire le modalità di ricongiunzione, statuisce che «il Fondo», cioè il Fondo Generale, «trasferisce alla gestione in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di sua pertinenza», lasciando così intendere che la [continua ..]


6. La tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: le discrepanze emerse con il diffondersi del Covid

È noto che solo i lavoratori dipendenti e gli assimilati ivi compresi i lavoratori parasubordinati [51] trovano copertura previdenziale nell’INAIL; per gli altri, invece, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è rimessa alla contrattazione nel libero mercato. E, così, capita che sanitari che offrano lo stesso tipo di prestazione, lo stesso servizio di cura, siano diversamente tutelati al verificarsi di un evento lesivo della loro integrità psicofisica. La discrepanza, già da anni denunciata [52], è ora resa più evidente dalla diffusione della pandemia da Covid-19, a fronte della quale il legislatore è intervenuto ad aggiornare il quadro normativo che presidia il sistema assicurativo contro gli sul lavoro e le malattie professionali. Ai sensi dell’art. 42 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l’infezione da Covid contratta in occasione di lavoro viene (presuntivamente) qualificata dall’INAIL come infortunio sul lavoro, con tutto ciò che ne consegue in termini indennizzabilità del danno patito [53]. Viceversa, le assicurazioni private non riconoscono la sussistenza degli elementi qualificanti la fattispecie dell’infortunio sul lavoro e molto raramente le polizze assicurative si estendono sino alla copertura delle tecnopatie. Comunque, anche nel caso in cui lo facciano non è agevole provare il nesso eziologico tra la patologia sofferta e l’attività lavorativa. Alla prova dei fatti, si sta assistendo alla spiacevole circostanza per cui i medici impegnati in prima linea nella lotta contro il “nemico invisibile” in qualità di liberi professionisti o in regime di convenzione, non siano adeguatamente e prontamente ristorati in caso di contrazione del virus, diversamente dai loro colleghi assunti in regime di subordinazione da un ente pubblico o privato. Il problema è ora allo studio di un gruppo di lavoro in cui siedono rappresentanze dell’ENPAM, delle parti sindacali e dell’INAIL, che intende verificare l’opportunità di estendere e generalizzare la tutela INAIL anche ai sanitari liberi professionisti e convenzionati [54].


NOTE