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Sciopero e contratto collettivo: l'irriducibile dualità del fenomeno sindacale
Francesco Di Noia, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università di Foggia
Il contributo ha ad oggetto le interconnessioni e le reciproche influenze che nel nostro ordinamento caratterizzano lo sciopero e il contratto collettivo e, quindi, il conflitto e l’autonomia collettiva: le due “anime” del fenomeno sindacale. La riflessione prende le mosse dai problemi teorici emersi nell’analisi dottrinale sullo sciopero e sui limiti ad esso imposti dalla dinamica contrattuale e prosegue attraverso l’analisi della prassi negoziale, al fine di comprendere le soluzioni concretamente sperimentate dall’autonomia collettiva, con attenzione particolare agli accordi stipulati negli ultimi anni nel settore industriale.
This essay focuses on the interconnections between the right to strike and the collective agreement, which represent the two "souls" of the trade union phenomenon: conflict and collective autonomy. After highlighting some theoretical problems relating to strikes and the limits imposed on them by contractual dynamics, the paper analyses collective bargaining practices in order to grasp the solutions concretely experimented by collective autonomy, with particular regard to the agreements stipulated in recent years in the industrial sector.
Keywords: strike – collective agreement – interconfederation agreement
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Sommario:
1. Sciopero e contratto collettivo: il piano d’indagine - 2. Contratto e obbligo (implicito) di pace sindacale - 3. Conflitto e clausole di tregua: i problemi teorici … - 4. … e la prassi negoziale - 5. Esigibilità del contratto e disponibilità dello sciopero negli accordi interconfederali del settore industriale (2011-2014) - 6. Sciopero e contratto collettivo: le due “anime” del fenomeno sindacale - NOTE
1. Sciopero e contratto collettivo: il piano d’indagine
Sciopero e contratto collettivo: è questo il polo dialettico su cui si snoda la presente riflessione che, già nella sua dimensione semantica, comprende in una dinamica circolare [1] il “fenomeno sindacale”, come riconosciuto nel nostro assetto costituzionale e poi anche nelle fonti sovranazionali. È la stessa Costituzione a stabilire un rapporto stretto tra libertà di organizzazione sindacale (e, quindi, di contrattazione collettiva) e diritto di sciopero [2]. Ed è il Giudice delle leggi, nella sua prima sentenza in materia, ad affermare l’interrelazione tra gli artt. 39 e 40 Cost., che insieme sarebbero «espressione unitaria del nuovo sistema» costituzionale [3]. Stesso rapporto di connessione e interdipendenza sembra cristallizzato nella dimensione “sovranazionale” (sub specie euro-unitaria) e, in modo particolare, nella Carta di Nizza, ove all’art. 28 si afferma che «i lavoratori e i datori di lavoro o le rispettive organizzazioni sindacali hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interesse, ad azioni collettive e per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero» (corsivo mio). Sciopero e contratto di categoria, dunque, sono geneticamente connessi e oggi entrambi in [continua ..]
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2. Contratto e obbligo (implicito) di pace sindacale
Dalla stipula di un contratto collettivo scaturisce un obbligo di pace sindacale? Tale quesito condensa i termini di un dibattito dottrinale risalente (eppure sempre attuale) sul rapporto tra sciopero e contratto collettivo, ovvero sulla capacità ontologica del contratto di anestetizzare il conflitto (e quindi lo sciopero) durante la sua vigenza. «Patto viene da pace, una pace che si realizza col contratto, ed è destinata a durare quanto dura il contratto, se si tratta di un contratto di durata»: così scrive Francesco Santoro Passarelli agli inizi del decennio ’70 del secolo scorso [9], a proposito del dovere di pace scaturente dalla conclusione del contratto collettivo e ad esso inscindibilmente connesso anche sul piano temporale: «una pace, che è una tregua, proprio perché legata alla durata del contratto». Il dovere di pace, gli fa eco Luigi Mengoni, è proprio la contropartita dell’obbligo per il datore di lavoro di applicare determinati trattamenti in favore dei lavoratori. I datori di lavoro, infatti, con la firma del contratto «si attendono un vantaggio in cui consiste la ragione giustificativa delle concessioni che essi fanno alla controparte». Un vantaggio rintracciabile nella fissazione di una «base ragionevolmente affidabile per il calcolo dei costi di produzione», il cui «strumento di tutela giuridica» è proprio il dovere di [continua ..]
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3. Conflitto e clausole di tregua: i problemi teorici …
La stessa dottrina che nega l’esistenza di un obbligo implicito di pace sindacale, come si è visto, ammette la possibilità che nell’ambito del contratto collettivo possano essere previste clausole espresse di tregua: pattuizioni volte a impegnare le organizzazioni sindacali a non fare ricorso all’azione diretta (clausole di tregua “standard”) o a regolare il conflitto mediante procedure di tipo conciliativo o arbitrale (clausole di tregua c.d. «procedurali») [29]. Con qualche isolata eccezione [30], gli studiosi sono ampiamente concordi nel ritenere legittime tali clausole. Alla sostanziale unanimità sulla loro liceità, però, fa da pendant la divergenza sulla loro efficacia soggettiva e, quindi, sui destinatari dell’obbligo. A chi sostiene l’efficacia (obbligatoria) nei confronti delle sole associazioni sindacali [31], si contrappone chi ritiene che le clausole di tregua vincolino anche i singoli lavoratori (efficacia normativa) [32]. Una differenza non da poco, atteso che l’una e l’altra soluzione hanno evidenti ricadute sul piano sanzionatorio: nel primo caso, infatti, il datore di lavoro può avanzare una richiesta di risarcimento dei danni nei confronti delle organizzazioni sindacali, mentre nel secondo può esercitare il potere disciplinare sui lavoratori. Com’è evidente, il problema degli [continua ..]
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4. … e la prassi negoziale
Esaminati sul piano teorico alcuni dei nodi sottesi alle clausole di tregua, la risposta ai quesiti “aperti” non può che arrivare dall’analisi dei concreti processi negoziali e dall’interpretazione della effettiva volontà dei contraenti [65]. La prassi negoziale – non solo del nostro Paese [66] – restituisce allo studioso del diritto sindacale una molteplicità di esempi di tali clausole, a dimostrazione che la regolamentazione del conflitto è da sempre “materia contrattuale”. L’impegno espresso a non scioperare e a dare attuazione a quanto convenuto pattiziamente è presente sin dalle prime esperienze contrattuali. Si pensi, ad esempio, a quanto previsto gli inizi ’900 in uno dei primi accordi aziendali stipulati nella nascente industria automobilistica, in cui si rinviene una clausola di pace “assoluta” in cambio della stabilizzazione delle condizioni normative per la vigenza del contratto e l’obbligo per l’imprenditore di assumere solo lavoratori iscritti al sindacato stipulante (clausola c.d. di closed shop) [67]. Tale clausola è sicuramente collocabile nella parte obbligatoria del contratto collettivo [68], atteso che per la violazione dell’obbligo risponde l’organizzazione sindacale con il risarcimento dei danni derivanti all’azienda, alla cui garanzia il sindacato si impegna a versare [continua ..]
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5. Esigibilità del contratto e disponibilità dello sciopero negli accordi interconfederali del settore industriale (2011-2014)
L’esigenza di garantire «affidabilità» [95] e «certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e sindacati» [96] è alla base degli accordi “unitari” stipulati dalle parti sociali nel settore industriale tra il 2011 e il 2014 [97]. Questo composito processo di autoregolazione, proseguito negli anni successivi con l’approvazione di un altro importante accordo nel 2018 [98], ha impresso una forte istituzionalizzazione al sistema di relazioni industriali e, come largamente riconosciuto, il suo obiettivo è l’esigibilità dei contratti stipulati, ovvero l’intangibilità dei loro contenuti, ritenuta un valore sia sul piano dell’organizzazione aziendale e sia su quello, più generale, della effettività della disciplina convenzionale. L’esigibilità, quindi, come «strumento proprio dell’ordinamento intersindacale che legittima e presidia ciò che nell’ordinamento statuale non sarebbe possibile garantire» [99]: l’interesse dell’azienda al rispetto del contenuto contrattuale da presidiare in primo luogo con l’impegno a non alimentare il conflitto [100]. A tal fine, le parti convengono, da un lato, di prevedere nei ccnl clausole di pace sindacale per garantire «l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo [continua ..]
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6. Sciopero e contratto collettivo: le due “anime” del fenomeno sindacale
A valle di questo excursus, quali conclusioni è possibile trarre sul rapporto tra sciopero e contratto collettivo? In primo luogo, l’impressione di carattere generale è che, in mancanza di sicuri (e rassicuranti) riferimenti normativi, l’approccio ai grandi temi del diritto sindacale, come quelli affrontati nel presente contributo, possa provocare nello studioso un senso di smarrimento. Molti dei nodi teorici ad essi sottesi sono legati a filo doppio con le variabili interpretative alle quali spesso la dottrina è pervenuta, ora mutuando tecniche e modelli da altre branche del diritto, ora attingendo a un po’ di fantasia. Espedienti utili per “fissare” in un determinato momento storico il fenomeno sindacale ma destinati a scontrarsi brutalmente con la sua cangiante morfologia. Del resto, non si può che convenire con chi ha descritto il diritto sindacale italiano come quel «settore franoso dell’ordinamento giuridico dove sembra impossibile edificare senza pericolo di crolli rovinosi, dove niente è scontato e tutto è reversibile, dove la stessa precarietà è una condizione per esistere e durare» [112]. In questo quadro s’inserisce il rapporto tra sciopero e contratto collettivo, dove emergono tutte le fragilità e le incertezze di un sistema che si fonda sui principi affermati dalla Costituzione, le regole del diritto dei privati e le concrete [continua ..]
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