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Le prestazioni occasionali tra autonomia e subordinazione

Simone Pietro Emiliani - Professore a contratto nell’Università di Milano

L’articolo ha ad oggetto la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, contenuta nell’art. 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, come da ultimo modificato dall’art. 2-bis del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 inserito, in sede di conversione, dall’art. 1 l. 9 agosto 2018, n. 96. L’articolo intende mostrare come il legislatore abbia previsto che tale nuova forma di lavoro prepagato possa caratterizzarsi anche per la presenza di un vincolo di subordinazione, in tal modo violando il principio costituzionale che vieta di separare il lavoro subordinato dallo statuto protettivo che lo caratterizza in attuazione delle norme della Costituzione.

The Occasional-Work Contract between Self-Employment and Employment Relationships

The paper addresses the new legal regime of the occasional work contract pursuant Article 54-bis of Law Decree 24.04.2017 n° 50, as lately changed according to the provision of Article 2-bis of Law Decree 12.07.2018 n° 87, added by Article 1 of Law 09.08.2018 n° 96, along the conversion procedure. Aim of the paper is to emphasize how the Lawmakers have just provided that this new form of prepaid work is apt to display, as its own feature, the legal traits of an employment relationship, therefore violating the constitutional rule forbidding any dissociation between the employment legal regime and the related protection granted by the Constitution for such a regime.

Keywords: occasional work contract – prepaid work – employment relationship

 

Sommario:

1. Le nuove «prestazioni di lavoro occasionali» - 2. Le opportunità e i rischi - 3. Il versamento anticipato della provvista economica - 4. I limiti legali all'accesso alle prestazioni occasionali: i limiti qualitativi - 5. Segue: i limiti quantitativi - 6. Le rilevanti funzioni della piattaforma informatica - 7. La disciplina del rapporto - 8. Le sanzioni - 9. La natura subordinata delle prestazioni - 10. La questione della indisponibilità del tipo legale - 11. Segue: possibile illegittimità costituzionale della disciplina - NOTE


1. Le nuove «prestazioni di lavoro occasionali»

Con l’art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 [1] il legislatore ha disciplinato una nuova forma di lavoro prepagato, questa volta denominato «prestazione occasionale» [2]. Si tratta di una forma di lavoro prepagato perché, come accadeva in passato con il lavoro accessorio [3], anche le «prestazioni occasionali» disciplinate dall’art. 54-bis si caratterizzano per una peculiare modalità di erogazione del corrispettivo e di adempimento dei connessi oneri contributivi e assicurativi che, come avviene per le carte c.d. prepagate, richiede il versamento anticipato, da parte del soggetto interessato ad acquisire le prestazioni lavorative, della provvista economica necessaria ad effettuare i successivi pagamenti [4]. Inoltre, come già in passato il lavoro accessorio, anche le nuove prestazioni di lavoro occasionali si caratterizzano per una natura giuridica ambigua, come conseguenza del fatto che il legislatore, da un lato, non ne stabilisce espressamente la qualificazione in termini di autonomia o subordinazione [5] e, d’altro lato, non rende agevole l’opera di qualificazione da parte dell’interprete, perché nel dettarne la scarna disciplina non prevede, ma allo stesso tempo non esclude, l’esistenza del vincolo di subordinazione [6], perché «nulla dice la norma, né esplicitamente né implicitamente, in [continua ..]

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2. Le opportunità e i rischi

Sembra anche possibile affermare che il legislatore, nel dettare la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali contenuta nell’art. 54-bis, abbia considerato anche la nuova forma di lavoro prepagato come idonea a suscitare le stesse opportunità ma, allo stesso tempo, i medesimi rischi che il legislatore aveva tenuto presenti allorché aveva introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento tale forma di lavoro. Ed infatti, quando il legislatore del 2003 [10], con l’intento di favorire l’emersione di prestazioni lavorative che, per la loro ontologica marginalità [11], apparivano destinate all’area del sommerso, aveva introdotto una prima forma di lavoro prepagato la cui disciplina si caratterizzava, sul piano economico e normativo, per una particolare vantaggiosità per i committenti, aveva ravvisato in tale forma di lavoro un’opportunità e, allo stesso tempo, un rischio. Un’opportunità perché, proprio per i vantaggi normativi ed economici ad esso connessi, lo strumento del lavoro prepagato avrebbe potuto essere utilizzato per favorire l’occupazione di soggetti deboli sul mercato del lavoro [12] e così contrastare anche la possibilità di una loro occupazione irregolare [13]. Allo stesso tempo, però, un rischio, perché tale strumento, sempre in considerazione della particolare vantaggiosità per i [continua ..]

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3. Il versamento anticipato della provvista economica

Come già accennato, la disciplina delle prestazioni occasionali introdotta dall’art. 54-bis si caratterizza per la previsione dell’onere, a carico dei soggetti interessati ad acquisire tali prestazioni, del versamento anticipato della provvista economica [27] necessaria al successivo pagamento dei compensi dovuti al prestatore [28]. Le modalità di versamento anticipato sono, però, differenziate, a seconda della tipologia di soggetto interessato ad acquisire le prestazioni occasionali, definito dal legislatore come «utilizzatore» [29]. Ed infatti, le persone fisiche che non si trovino «nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa» [30] e «le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» [31] devono effettuare il versamento anticipato «attraverso la piattaforma informatica INPS», «ovvero presso gli uffici postali», su «un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali» [32]. Il «libretto» cui fa riferimento il legislatore ha natura immateriale, perché le somme vengono versate su un conto elettronico presso l’INPS [33], che quest’ultimo utilizza per effettuare, come tra breve si dirà meglio, il pagamento dei compensi dovuti al [continua ..]

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4. I limiti legali all'accesso alle prestazioni occasionali: i limiti qualitativi

Superando del tutto «l’impostazione generalista e liberalizzante» [43] che caratterizzava l’ultima disciplina del lavoro accessorio, la disciplina delle nuove prestazioni occasionali si apre, significativamente, con la disposizione che stabilisce che «la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali» è «ammessa» soltanto entro «i limiti e con le modalità di cui al presente articolo» [44]. Ed infatti, con la finalità, già sopra ricordata, di evitare il rischio che tale forma di lavoro prepagato possa essere utilizzata per sostituire forme di lavoro standard, il legislatore ha reintrodotto una nutrita serie di limiti legali all’accesso alle prestazioni occasionali, di tipo qualitativo e quantitativo, così che tali prestazioni «possono essere acquisite» [45] soltanto nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge. In particolare, i limiti legali di tipo qualitativo riguardano sia la tipologia degli utilizzatori cui è attribuita la possibilità di fare ricorso alle prestazioni occasionali, sia la tipologia di attività per le quali è ammessa tale forma di lavoro. La combinazione di tali limiti qualitativi fa sì che «la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali» [46] sia riservata ai soli soggetti [continua ..]

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5. Segue: i limiti quantitativi

Come anticipato, il legislatore ha subordinato la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali a limiti legali anche di tipo quantitativo. Ed infatti, sempre con la finalità di evitare il rischio che tale forma di lavoro prepagato possa essere utilizzata per sostituire forme di lavoro standard [71], il legislatore ha previsto limiti legali riferiti, rispettivamente, all’ammontare complessivo dei compensi e alla durata massima delle prestazioni, che valgono a circoscrivere anche dal punto di vista quantitativo le prestazioni occasionali che possono essere rese ed acquisite nel corso del medesimo anno civile. In particolare, il limite legale relativo all’ammontare complessivo dei compensi [72] riguarda sia «ciascun prestatore» [73] sia «ciascun utilizzatore» [74]. Ed infatti, l’art. 54-bis stabilisce che i compensi percepiti da «ciascun prestatore» «nel corso di un anno civile» per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali non possano superare due diversi “tetti” riferiti, rispettivamente, alle prestazioni complessivamente rese «in favore del medesimo utilizzatore» [75] e alle prestazioni complessivamente rese «con riferimento alla totalità degli utilizzatori» [76]. Allo stesso tempo, l’art. 54-bis prevede un “tetto” anche per i compensi che, sempre [continua ..]

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6. Le rilevanti funzioni della piattaforma informatica

Già è stata sopra ricordata l’importanza che assume la «piattaforma informatica INPS» ai fini del versamento anticipato della provvista economica necessaria al successivo pagamento dei compensi dovuti al prestatore [83]. Qui va allora aggiunto che quella piattaforma informatica riveste un ruolo centrale nella disciplina delle prestazioni occasionali anche per le ulteriori rilevanti funzioni che il legislatore gli affida. Ed infatti, la «piattaforma informatica INPS» è chiamata a svolgere, anzitutto, una funzione di “anagrafe” dei soggetti che, rispettivamente, rendono ed acquisiscono le prestazioni occasionali, i quali sono tutti, «senza distinzioni» [84], obbligati a registrarsi previamente in tale piattaforma [85]. Peraltro, tale registrazione consente ai soggetti indicati al comma 8 [86] di provvedere alle due particolari autocertificazioni che possono condizionare la legittima acquisizione delle loro prestazioni occasionali e, quindi, sia alla autocertificazione della propria «condizione» di debolezza sul mercato del lavoro [87], cui è subordinata la possibilità di calcolare i loro compensi in misura percentualmente ridotta ai fini del computo del “tetto” massimo previsto dall’art. 54-bis, comma 1, lett. b) [88], sia alla autocertificazione «di non essere stato [continua ..]

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7. La disciplina del rapporto

Anche la disciplina delle prestazioni occasionali si caratterizza, come già quella del lavoro accessorio, per una serie di vantaggi, dal punto di vista economico e normativo, che dovrebbero rendere anche la nuova forma di lavoro prepagato uno strumento idoneo sia ad evitare che alcune attività lavorative finiscano nell’area del sommerso, sia a favorire nuove occasioni di lavoro [105], così da contribuire alle dinamiche del mercato del lavoro [106]. Dal punto di vista economico il maggiore vantaggio per entrambe le parti consiste in ciò che, confermando le «finalità essenzialmente contributive» [107] del lavoro prepagato, il legislatore ha previsto che i compensi percepiti dal prestatore occasionale «sono esenti da imposizione fiscale» [108], così da offrire la possibilità di comprimere il costo del lavoro. Sempre dal punto di vista economico, al vantaggio fiscale si aggiunge, per le prestazioni occasionali acquisite tramite il «Libretto Famiglia», quello contributivo [109], perché i contributi sono dovuti in misura inferiore a quella prevista per il lavoro subordinato. A tali vantaggi economici si aggiungono quelli normativi, principalmente connessi con il grado di flessibilità della organizzazione di lavoro [110] che anche la nuova forma di lavoro prepagato consente di realizzare, superiore ad ogni altra [continua ..]

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8. Le sanzioni

Costituisce una rilevante innovazione rispetto alla disciplina che caratterizzava il lavoro accessorio anche la previsione esplicita [116] di un apparato sanzionatorio per la violazione di alcune prescrizioni relative alle prestazioni occasionali. Al riguardo, particolarmente rilevante appare la previsione della sanzione civile [117] della trasformazione autoritativa del rapporto «in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato» [118], che si applica quando risulti violato uno dei due limiti quantitativi indicati dal legislatore [119]. Nonostante il silenzio del legislatore, sembra possibile affermare che il rapporto «a tempo pieno e indeterminato» risultante dall’applicazione della sanzione sia un rapporto di lavoro subordinato [120]. Poiché, però, tale sanzione civile è prevista soltanto per la violazione di uno dei due limiti quantitativi indicati dal legislatore, si pone la questione di capire quali conseguenze possano derivare dalla violazione degli altri limiti previsti dal legislatore, non soltanto quantitativi ma anche qualitativi, e comunque quando, in violazione del principio generale stabilito dal primo comma dell’art. 54-bis, le prestazioni occasionali risultino acquisite senza rispettare «i limiti» e «le modalità di cui al presente articolo» [121]. Ad esempio, quando risulti violato il divieto generale previsto dal quinto [continua ..]

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9. La natura subordinata delle prestazioni

Come anticipato, sono numerosi gli aspetti della disciplina delle «prestazioni occasionali» che inducono ad affermare che il legislatore ha ritenuto che tali prestazioni possano essere svolte anche in regime di subordinazione [131]. Ed infatti, anzitutto, il legislatore ha adottato, per definire il soggetto interessato ad acquisire le prestazioni occasionali, il termine «utilizzatore» che, secondo una lunga tradizione del diritto del lavoro italiano [132], identifica una situazione che può caratterizzarsi per l’esercizio dei tipici poteri del datore di lavoro [133]. In secondo luogo, il legislatore ha previsto la possibilità di applicare una disciplina, qual è quella sull’orario di lavoro, che presuppone un vincolo di orario e, quindi, la subordinazione [134]. In terzo luogo, al fine di stabilire la «misura minima oraria del compenso» per il «settore agricolo», il legislatore fa riferimento «all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» [135]. Inoltre, con le modifiche introdotte dalla legge n. 205/2017, il legislatore ha previsto la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali anche per l’organizzazione del servizio degli [continua ..]

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10. La questione della indisponibilità del tipo legale

Le considerazioni che precedono impongono di valutare la legittimità costituzionale della disciplina delle prestazioni occasionali alla luce del principio di indisponibilità del tipo legale [143]. Ed infatti, con la sentenza n. 121/1993, la Consulta ha chiarito che in relazione al contratto di lavoro subordinato una questione di qualificazione [144] si pone sia rispetto al singolo concreto assetto di interessi che si sia realizzato nel corso dello svolgimento del rapporto, eventualmente in contrasto con il programma negoziale, sia rispetto all’assetto di interessi che sia stato tipizzato in via generale ed astratta dal legislatore [145]. In tal senso, una questione di indisponibilità del tipo si pone non soltanto nella «sfera privata», ma anche con riguardo alla «sfera di azione del legislatore» [146]. In particolare, con riguardo alla seconda sfera, tale rilevante questione si pone nelle ipotesi in cui l’assetto di interessi tipizzato dal legislatore in relazione a speciali rapporti di lavoro o a nuovi tipi o sottotipi di contratto di lavoro [147] appaia destinato a realizzare anche l’aspetto più significativo dell’assetto di interessi che caratterizza tipicamente il lavoro subordinato [148] e che, con espressione descrittiva e sintetica, e con riguardo ai particolari obblighi assunti dal lavoratore [149], viene tradizionalmente definito come [continua ..]

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11. Segue: possibile illegittimità costituzionale della disciplina

La considerazione del principio di indisponibilità del tipo legale potrebbe dunque indurre l’interprete ad affermare che la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali contenuta nell’art. 54-bis sia costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con quel principio. E ciò in quanto il legislatore non ha escluso ma, anzi, sembra avere espressamente previsto che il prestatore possa svolgere la sua attività con vincolo di subordinazione [162] e, ciò nonostante, ha predisposto a sua tutela soltanto un «mini statuto protettivo» [163] che non dà piena attuazione a tutte le norme costituzionali poste a tutela del lavoro subordinato [164]. Pertanto, la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali contenuta nell’art. 54-bis dovrebbe ritenersi in contrasto con il principio di indisponibilità del tipo legale anche ove di tale principio si volesse adottare la lettura riduttiva secondo la quale esso vincolerebbe il legislatore ordinario soltanto «nel senso di impedirgli di tutelare in modo diverso tra loro rapporti di lavoro che sono, invece, in base ai criteri prescelti dal legislatore stesso, equivalenti tra loro» [165]. Peraltro, non sembra che la questione della indisponibilità del tipo legale possa essere esclusa affermando che il legislatore con l’art. 54-bis non impone una certa qualificazione delle [continua ..]

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NOTE

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