argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ discriminazione indiretta prevedere che un capotreno debba avere una altezza superiore a un metro e sessanta centimetri.
» visualizza: il documento (Cass. 4 febbraio 2019, n. 3196)Articoli Correlati: discriminazione indiretta
Il problema era stato risolto da una precedente sentenza, per cui, “in merito alla richiesta di una altezza minima per il lavoratore, si rileva come il giudice deve apprezzare la legittimità, ai fini della sua disapplicazione, della previsione di una altezza minima. Il giudice deve valutare in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni, mediante l'accertamento di quali siano le mansioni cui il lavoratore interessato potrebbe essere addetto e se le stesse potrebbero essere svolte anche con una statura inferiore a quella richiesta (nella fattispecie, si è riconosciuta, in conformità a quanto sancito nella sentenza censurata, l'illegittimità della richiesta dell'altezza minima pari a metri uno e sessanta centimetri per il capotreno)” (v. Cass. 15 novembre 2013, n. 25734). La decisione è condivisibile, perché non vi è necessità di una particolare altezza per svolgere le mansioni.