argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Affinché si realizzi quanto previsto dall’art. 7, comma quarto bis, del decreto - legge n. 348 del 2007, convertito, con modificazione, dalla legge n. 31 del 2008, in caso di successione di appaltatori, occorre l’assunzione dei dipendenti da parte del nuovo appaltatore. In difetto, il vecchio deve intimare i licenziamenti, se del caso applicando la disciplina di quelli collettivi.
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Per quanto la disciplina sia irrazionale, la conclusione è inevitabile, sulla base di una piana interpretazione letterale. Infatti, “in caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, prevista dall'art. 7, comma quarto bis, del decreto - legge n. 348 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività comparativa, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni” (v. Cass. 2 novembre 2016, n. 22121).