argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ legittima e può essere prodotta in giudizio la registrazione di un colloquio fra colleghi.
» visualizza: il documento (Cass. 10 maggio 2019, n. 12534. )Articoli Correlati: registrazione colloquio
Il principio è già stato affermato. Infatti, si è detto, “la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche dell'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, così che la sua effettuazione non integra illecito disciplinare. Né tale condotta, comunque scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può essere ritenuta lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, principio che concerne l'affidamento sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa” (v. Cass. 29 dicembre 2014, n. 27424).