Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

26/07/2019 - Il rapporto di pubblico impiego, la sua instaurazione e le falsità documentali.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, del d. P. R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del d. P. R. n. 445 del 2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, qualora le infedeltà comportino la carenza di un requisito tale che, in ogni caso, tale mancanza avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Nelle altre ipotesi, le produzioni o le dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare il licenziamento, una volta instaurato il rapporto, ai sensi dell’art. 55 quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione del fatto che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti (principio di diritto enunciato in motivazione).

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Oltre a essere motivata in modo molto accurato, la sentenza distingue a ragione due diverse fattispecie, quella della falsità su presupposti essenziali per la partecipazione alla procedura di selezione e, quindi, per l’assunzione, e quella della falsità relativa ad altri elementi. La distinzione è convincente e sono differenti le conseguenze.