Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

10/07/2019 - I poteri di rettifica della Cassa nazionale forense.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In materia di previdenza forense, in assenza di specifica norma che consenta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ente con personalità di diritto privato, di rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione liquidata (a differenza di quanto è previsto dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 in riferimento alle gestioni previdenziali affidate all'Inps), siffatto potere può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, nei limiti degli ultimi dieci anni, così da fare prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella di fare valere, senza limiti temporali, l'esatta corrispondenza della posizione contributiva e previdenziale delle regole disciplinanti la sua configurazione.

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La sentenza conferma il principi di diritto a suo tempo enunciato da Cass. 13 gennaio 2009, n. 501.