argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il datore di lavoro si può avvalere di agenzie investigative per controllare i comportamenti del lavoratore durante il godimento di permessi regolati dalla legge n. 104 del 1992.
» visualizza: il documento (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4670, ord.)Articoli Correlati: permessi legge 104/1992 - investigatore privato
Il principio di diritto è coerente con le tesi della Suprema Corte (v. Cass. 21 settembre 2016, n. 18507, con riguardo all’assenza per malattia), perché “le disposizioni dell'art. 5 St. lav., in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore di lavoro medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a una agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro)” (v. Cass. 26 novembre 2014, n. 25162).