Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

26/06/2019 - Una non condivisibile decisione sul turpiloquio.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

E’ illegittimo il licenziamento intimato per la pubblicazione sul sito Facebook di una espressione volgare nei confronti dell’impresa. Poiché è punita con una sanzione conservativa la commissione di un atto che porti pregiudizio all’igiene e alla disciplina, trova applicazione l’art. 18, quarto comma, St. lav..

» visualizza: il documento (Trib. Nocera inferiore 29 maggio 2019, ord.) scarica file

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Sulla bizzarra abitudine di abbandonarsi al turpiloquio su Facebook, v. Cass. 27 aprile 2018, n. 10280, per cui “dichiarazioni pesanti e con espressioni volgari rese su Facebook possono costituire giusta causa di licenziamento”. Sullo stesso tema, si rinvia ad App. Palermo 6 novembre 2017 e a Trib. Palermo 21 luglio 2017. L’ordinanza in esame non è condivisibile, poiché l’offesa era pesante e volgare (che cosa penserebbe chi ha scritto l’ordinanza se si usassero le stesse espressioni nei suoi confronti?). Ancora più singolare la decisione di applicare l’art. 18, quarto comma, St. lav., invocando una clausola del codice disciplinare del tutto eterogenea, poiché il rispetto dell’igiene e della disciplina è diverso dal pubblico turpiloquio ai danni del vertice aziendale. Il problema sarebbe stato di proporzione fra l’illecito e la sanzione e si sarebbe dovuto applicare l’art. 18, quinto comma, St. lav..