argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Un avvocato iscritto all’albo, ma non alla cassa di previdenza deve essere iscritto alla cosiddetta gestione separata presso l’Inps, ai sensi dell’art. 2, comma ventiseiesimo, della legge n. 335 del 1995, poiché il pagamento del contributo integrativo è irrilevante, in quanto ha una mera finalità solidaristica, ma non dà diritto ad alcuna prestazione previdenziale.
» visualizza: il documento (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167)Articoli Correlati: avvocati - iscrizione gestione separata INPS - contributi previdenziali - contributi integrativi
Nello stesso senso si sono pronunciate le sentenze Trib. Isernia 13 febbraio 2018, App. L’Aquila 30 marzo 2017 (due decisioni dello stesso giorno) e Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345. In senso opposto, ha deciso la pronuncia Trib. Cosenza 16 ottobre 2017.