Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/03/2019 - Ancora sull’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti di attività commerciali e la posizione di unico socio accomandatario in una società in accomandita semplice.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha modificato l’art. 29 della legge n. 160 del 1975 e dell’art. 3 della legge n. 45 del 1996, nelle società in accomandita semplice, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti di attività commerciali, poiché è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Inps (principio di diritto enunciato nella motivazione).

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La sentenza è tanto significativa, quanto corretta. Come ravvisato da alcune sentenze già pubblicate in questo sito (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835; Trib. Cosenza 10 febbraio 2016; Trib. Bergamo 22 gennaio 2016), si è ritenuto che l’Inps abbia l’onere di provare i presupposti del preteso obbligo dell’amministratore di una società di versare i contributi previdenziali connessi alla sua allegata posizione di esercente di una attività commerciale. A proposito dei presupposti per l’iscrizione di un amministratore di una società alla cosiddetta gestione dei commercianti dell’Inps, ai fini di individuare quale sia l'attività abituale e prevalente, “conviene indicare gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella società a responsabilità limitata” (v. Cass., sez. un., 12 febbraio 2010, n. 3240). Pertanto, ai fini dell’insorgere dell’obbligo contributivo presso la cosiddetta gestione dei commercianti, l’amministratore della società che svolga attività commerciale deve espletare una effettiva attività, con una effettiva partecipazione; con onere della prova dell’Inps, sono a tale fine decisive le analisi di fatto, perché l’attività espletata presso la società deve essere ritenuta prevalente.